Il Consiglio d’Europa pone l’accento sulla lotta contro la tratta degli esseri umani

Strasburgo, 22 ottobre 2012 – “È di vitale importanza che tutti gli Stati membri dell’Ue, e l’Unione stessa, firmino e ratifichino quanto prima la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani“, ha affermato il 18 ottobre 2012 Nicolas le Coz, Presidente del GRETA (Gruppo di esperti sulla lotta contro la tratta degli esseri umani).
 Questa convenzione offre un quadro paneuropeo di cooperazione tra paesi di destinazione, transito e origine e garantisce altresì il monitoraggio e la diffusione delle informazioni su base nazionale.

Recentemente il GRETA ha pubblicato il suo ultimo rapporto annuale, con cui esorta tutti i paesi del continente a intensificare la lotta per contrastare questo fenomeno.

“La tratta degli esseri umani è una tragedia europea. Il rapporto odierno mostra che donne, uomini e minori sono vittime di abusi sessuali, di sfruttamento lavorativo o sono costretti a compiere attività criminali ovunque nel nostro continente”, ha dichiarato il Segretario generale del Consiglio d’Europa, Thorbjørn Jagland. “Numerose vittime non sono ancora adeguatamente riconosciute come tali e non ricevono il sostegno di cui hanno bisogno. Inoltre, le difficoltà delle indagini e dei procedimenti giudiziari fanno sì che i trafficanti non sono debitamente puniti per i loro crimini. “Le organizzazioni internazionali, le autorità nazionali e gli organi non governativi devono adoperarsi insieme per porre fine a queste rivoltanti violazioni dei diritti umani inaccettabili nell’Europa del XXI° secolo” ha affermato.

Il Gruppo di esperti sulla lotta contro la tratta degli esseri umani vigila sull’applicazione, da parte degli Stati firmatari, della Convenzione elaborata dal Consiglio d’Europa su questo tema (STCE n° 197). Ad oggi, 37 paesi europei, tra cui l’Italia e altri 21 Stati membri dell’Unione europea, sono vincolati da questo trattato internazionale.

Il rapporto pubblicato oggi individua un certo numero di tendenze chiave che emergono dai primi dieci rapporti di monitoraggio paese per paese preparati dal GRETA, riguardanti Albania, Austria, Bulgaria, Croazia, Cipro, Danimarca, Georgia, Moldova, Repubblica Slovacca e Romania.

Sito Internet del GRETA

Traffico di esseri umani, la CEDU condanna Cipro e Russia per non aver protetto una cittadina russa. Violati gli articoli 2, 4 e 5 della Convenzione

Strasburgo, 10 gennaio 2010 – Con sentenza emessa il 7 gennaio 2010, la CEDU ha deciso nel caso Rantsev c. Cipro e Russia (ricorso n. 25965/04) accertando all’unanimità la violazione dell’articolo 2 (diritto alla vita) da parte di Cipro per mancanza di indagine effettiva e non violazione di tale articolo da parte della Russia, la violazione dell’articolo 4 (proibizione della schiavitù e del lavoro forzato) da parte di Cipro e Russia e violazione dell’articolo 5 (diritto alla libertà e sicurezza) da parte di Cipro.

La vicenda si svolge a Cipro e riguarda una giovane cittadina russa di vent’anni, entrata in quel Paese con un visto d’artista e deceduta in circostanze poco chiare, dopo essere caduta da un balcone di un’abitazione privata. Ha presentato ricorso il padre della giovane vittima.

La CEDU in questo caso specifico ricorda poi che il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi artistici ha celato il traffico di esseri umani per lo sfruttamento della prostituzione.

A mio avviso questa pronuncia è interessante per due ragioni.

Innanzitutto perché la CEDU prende posizione, dando un quadro esaustivo degli strumenti nazionali e internazionali per combattere la tratta di esseri umani e contribuisce, con il proprio specifico strumento, a sanzionare questo fenomeno, equiparabile alla riduzione in schiavitù. L’art. 4 della Convenzione è pertanto pienamente applicabile.

In secondo luogo, questa pronuncia e in particolare gli articoli su cui la CEDU si pronuncia, potranno essere uno strumento giuridico per altri casi  analoghi, dove dietro il rilascio di permessi di soggiorno si cela lo sfruttamento della prostituzione, ovvero dove le autorità, pur sapendo della riduzione in schiavitù di persone particolarmente vulnerabili non contrastano nel modo adeguato tale fenomeno.

È di qualche giorno fa la notizia di una rivolta a Rosarno da parte di immigrati sfruttati per la raccolta stagionale in Calabria e arrivati in Italia attraverso il traffico dell’emigrazione clandestina africana. Queste persone vivono in condizioni disumane, in baracche puzzolenti e in condizioni igieniche spaventose. Esse hanno inoltre subito e subiscono attacchi e aggressioni armate da parte di malviventi legati alla criminalità organizzata. Tali condizioni sono conosciute da diverso tempo, come dimostrano il rapporto del 2008 di MSF, Una Stagione all’Inferno, e altri articoli di denuncia. Tuttavia le autorità pubbliche sono rimaste e sembrano rimanere colpevolmente assenti nel combattere questo sfruttamento inumano e indegno e nel proteggere queste persone. Penso sia possibile a questo punto ipotizzare, facendo le opportune distinzioni, la violazione della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo quantomeno per quanto riguarda l’art. 4.

Tornando ora alla vicenda del caso Rantsev c. Cipro e Russia, avviene che la giovane vittima, arrivata a Cipro il 5 marzo 2001, inizia a lavorare il 16 marzo 2001 successivo come “artista” in un cabaret. Ma dopo tre giorni lascia il lavoro e l’alloggio, lasciando un biglietto dove dichiara di tornare in Russia. Il direttore del cabaret la ritrova in una discoteca a Limassol dodici giorni più tardi. L’uomo impone alla giovane di seguirlo presso il Commissariato di Polizia di Limassol, dove si presenta il 28 marzo 2001 verso le 4 del mattino. L’uomo chiede ai funzionari di polizia che la giovane venga denunciata per immigrazione illegale e venga quindi incarcerata per essere espulsa. L’uomo giustifica la sua richiesta affermando che così avrebbe potuto rimpiazzare la giovane nel proprio cabaret. I funzionari di polizia, dopo una serie di accertamenti, dichiarano che la giovane non sembra essere irregolare e pertanto si rifiutano di incarcerarla. I funzionari di polizia chiedono quindi all’uomo di accompagnare la giovane fuori dal posto di polizia e di ritornare con la stessa nel corso della mattinata per gli ulteriori accertamenti sulla sua condizione di immigrata. L’uomo e la giovane lasciano il posto di polizia verso le 5 e venti. Arrivano in un appartamento privato e la giovane viene alloggiata in una camera al sesto piano dell’edificio. Poco dopo, alle 6 e 30 la giovane viene trovata morta sulla strada, precipitata dal balcone dell’appartamento al sesto piano dove si trovava. Legato alla ringhiera del balcone un lenzuolo.

Si apre un’indagine. Vengono sentite come testimoni le persone presenti nell’appartamento e i poliziotti in servizio presso il Commissariato dove si era presentato l’uomo con la vittima. L’autopsia accerta che le ferite riportate dalla vittima sono dovute alla caduta dal sesto piano, causa della morte. Il padre della vittima, sopraggiunto nel frattempo, si reca al Commissariato di polizia di Limassol chiedendo di partecipare alla procedura giudiziaria. Il 27 dicembre 2001 si tiene un’udienza, dove il Tribunale dichiara che la giovane è deceduta in circostanze poco chiare per un possibile incidente, nel tentativo di fuggire dall’appartamento dove si trovava, escludendo qualsiasi altra ipotesi criminosa.

Il corpo della vittima viene riportato in Russia e il padre chiede alle autorità di effettuare un’altra autopsia. Il secondo esame autoptico mette in luce che la morte della giovane è avvenuto in circostanze non chiare e che è necessaria un’ulteriore indagine. Le autorità competenti russe chiedono a quelle cipriote un prosieguo dell’inchiesta e in particolare l’apertura di una procedura penale per la morte della giovane, chiedendo che il padre della vittima venga autorizzato a partecipare effettivamente.

Nell’ottobre 2006 le autorità cipriote informano quelle russe che la decisione sulla morte della giovane era stata adottata il 27 dicembre 2001 e che tale pronuncia è da considerarsi definita. Il ricorrente chiede che venga svolta un’indagine effettiva sulle cause della morte della figlia.

Il ricorrente, presentando ricorso alla CEDU ancora nel 2004, ha eccepito la violazione degli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della Convenzione. Si lamenta in particolare della qualità delle indagini svolte dalle autorità cipriote sulla morte di sua figlia e ritiene che la Polizia cipriota non abbia preso alcuna misura idonea a proteggere la figlia. Inoltre le autorità cipriote non hanno fatto nulla per perseguire le persone responsabili del decesso e dei maltrattamenti a cui è stata sottoposta la figlia. Sotto il profilo degli articoli 2 e 4 il ricorrente ha ritenuto che le autorità russe non hanno svolto alcuna indagine sul traffico di esseri umani di cui sua figlia è stata vittima. Inoltre le autorità russe non hanno adottato alcuna misura per proteggere la figlia dal pericolo del traffico di esseri umani. Sotto il profilo dell’articolo 6, il ricorrente ha eccepito il diniego di accesso ad un tribunale a Cipro e che il procedimento sia stato iniquo.

Nel corso del procedimento, il Governo cipriota ha presentato una dichiarazione unilaterale ai sensi dell’art. 37 della Convenzione, riconoscendo di aver violato tutti gli articoli invocati dal ricorrente. La CEDU ha comunque ritenuto di dover esaminare ugualmente il caso, allo scopo di salvaguardare e sviluppare le norme della Convenzione. Per la CEDU l’interpretazione e l’applicazione dell’art. 4 della Convenzione ai casi riguardanti il traffico di esseri umani è stato di fondamentale importanza per esaminare il caso e consentire cosi il rispetto dei diritti fondamentali in generale.

Sulla ricevibilità, la CEDU ha ritenuto che respingere la tesi prospettata dal Governo russo secondo cui i fatti del ricorso esulano dalla giurisdizione della Russia e comunque lo Stato non ne è responsabile. La CEDU ha constatato che se si è trattato di traffico di esseri umani questo è certamente iniziato in territorio russo e pertanto le violazioni formulate dal ricorrente sono state dichiarate ricevibili.

Sulla violazione del diritto alla vita, tutelato dall’art. 2 della Convenzione, la CEDU ha ritenuto che Cipro non potesse prevedere gli eventi che hanno portato alla morte della giovane e che pertanto non le autorità cipriote non erano tenute ad adottare misure concrete per prevenire il pericolo che minacciava la vita dalla vittima.

Tuttavia, l’inchiesta penale condotta dalle autorità cipriote ha avuto una serie di irregolarità essendovi state divergenze tra le deposizioni dei testimoni che non sono state chiarite; non è stata adottata nessuna misura volta a chiarire le strane circostanze della morte della giovane; la data d’udienza in cui è stato chiuso il caso no è stata notificata al ricorrente, il quale non ha potuto pertanto assistervi; infine, nonostante i fatti risalgano al 2001 non sono mai stati chiariti. Conseguentemente vi è stata violazione dell’art. 2 della Convenzione da parte ti Cipro perché le autorità competenti non hanno condotto un’indagine effettiva sulle circostanze della morte della giovane.

Per quanto riguarda la Russia, la CEDU ha concluso per la non violazione dell’art. 2 della Convenzione, in quanto le autorità russe non avevano l’obbligo di condurre un’indagine sulla morte della giovane, avvenuta al di fuori della sua giurisdizione. Inoltre le autorità russe hanno collaborato con le autorità cipriote a cui hanno chiesto diverse volte di indagare sul caso.

Sulla violazione dell’art. 3 della Convenzione riguardante i maltrattamenti subiti dalla giovane prima del suo decesso, la CEDU ha ritenuto di esaminare questo aspetto sotto il profilo dell’art. 4, che prevede il divieto della riduzione in schiavitù e al lavoro forzato. Secondo la CEDU infatti i maltrattamenti sono collegati al traffico e alla sfruttamento della prostituzione di cui la giovane è stata vittima.

Sull’assenza di protezione contro il traffico di esseri umani per il caso di specie la CEDU ha tenuto conto delle osservazioni presentate da due organizzazioni non governative, la Interrights e l’AIRE, dove si afferma che la definizione moderna di schiavitù comprende casi come quello in esame, dove la vittima viene sottoposta a sevizie e coercizione che danno agli aguzzini un controllo totale sulla vittima.

La CEDU sottolinea inoltre che come la schiavitù, il traffico di esseri umani, tenuto conto della sua natura e dello scopo di sfruttamento che persegue, suppone l’esercizio di un potere comparabile al diritto di proprietà. I trafficanti vedono l’essere umano come un bene che si mercanteggia e a cui vengono imposti dei lavori forzati. Tali individui devono sorvegliare strettamente le attività delle vittime che spesso non possono andare dove vogliono. Ricorrono alla violenza e alle minacce.

Secondo la CEDU l’art. 4 vieta questo tipo di traffico e Cipro ha violato le obbligazioni positive nascenti da tale disposizione per due motivi. In primo luogo per non aver adottato un sistema legislativo e amministrativo idoneo alla lotta contro il traffico di esseri umani. In secondo luogo perché la polizia cipriota non ha adottato alcuna misura per proteggere la giovane da tale traffico, quando le circostanze potevano legittimamente far pensare che la stessa ne fosse vittima. La CEDU non ha ritenuto necessario verificare se l’indagine fosse stata effettiva avendo già deciso della sua inadeguatezza con l’esame dell’art. 2 della Convenzione.

Per quanto riguarda la Russia, la CEDU ha ritenuto che via stata violazione dell’art. 4 della Convenzione, perché le autorità competenti non hanno adottato alcuna misura per individuare i trafficanti di cui la giovane è stata vittima.

Quanto alla privazione di libertà, la CEDU ha ritenuto che vi è stata violazione da parte di Cipro dell’art. 5 § 1 della Convenzione, in quanto la giovane è stata detenuta irregolarmente per circa un’ora presso il Commissariato di Polizia e quindi ristretta arbitrariamente presso un’abitazione privata per circa un’ora e a livello nazionale non vi è alcuna norma che giustifichi tali misure.

La CEDU ha respinto le altre violazioni lamentate dal ricorrente.

Ai sensi dell’art. 41 della Convenzione, la CEDU ha disposto che Cipro risarcisca al ricorrente la somma di 40.000 euro per danni morali e 3.150 euro per spese e competenze di procedura. La Russia deve invece corrispondere al ricorrente la somma di 2.000 euro per danni morali .