Rispediti al mittente, il rapporto di Human Rights Watch sui respingimenti dall’Italia alla Grecia dei minori e dei richiedenti asilo

Verona, 23 gennaio 2013 – Segnalo il rapporto di Human Rights Watch sulle riconsegne sommarie dall’Italia alla Grecia dei minori stranieri non accompagnati e degli adulti richiedenti asilo.

Ricordo che sull’argomento la C.E.D.U. nel giugno 2009 ha notificato all’Italia la comunicazione per il caso Sharifi e altri c. Italia.

Caso de Souza Ribeiro c. Francia, la CEDU esamina in Grande Camera il respingimento alla frontiera di un cittadino brasiliano dalla Guyana francese

Strasburgo, 23 marzo 2012 – Il 21 marzo 2012 si è tenuta davanti alla CEDU un’udienza di Grande Camera riguardante il caso de Souza Ribeiro c. Francia (ricorso n. 22689/07)  (qui il link sulla trasmissione dell’udienza).

Il caso riguarda l’allontanamento di un cittadino brasiliano di 18 anni residente dall’età di 4 anni in Guyana – regione e dipartimento d’oltre mare francese,  e dell’impossibilità dell’interessato di contestare il provvedimento di respingimento alla frontiera emesso nei suoi confronti prima della sua esecuzione.

Il 25 gennaio 2007 il ricorrente, mentre si trovava alla guida di un’autovettura in compagnia della madre, quest’ultima con regolare permesso di soggiorno,  fu fermato per un controllo di polizia. In quell’occasione non poté presentare alcun documento attestante la regolarità del suo soggiorno in Guyana.

Difatti, secondo la legge francese, i minori stranieri presenti sul territorio francese prima dell’età di 13 anni non hanno la possibilità di avere un permesso di soggiorno e solo entro un anno dal raggiungimento della maggiore età  possono rivolgersi alle autorità competenti per il rilascio del titolo. In quell’occasione il ricorrente aveva compiuto 18 anni, ma era ancora ampiamente nei termini per presentare la richiesta di rilascio del titolo di soggiorno.

Il ricorrente fu quindi immediatamente ristretto in un centro di identificazione ed espulsione. La mattina successiva il ricorrente ebbe l’occasione di incontrare una rappresentante dell’associazione CIMADE, la quale, constatata la situazione, riusciva a raccogliere la documentazione attestante la presenza costante del ricorrente sul territorio francese dall’età di 4 anni, e in particolare la certificazione attestante la frequenza scolastica. Fu quindi immediatamente presentato un ricorso al Tribunale amministrativo di Cayenna avverso l’avviso di allontanamento con richiesta di sospensione dell’esecuzione. Tuttavia la richiesta di sospensione fu dichiarata inammissibile e la sera stessa il ricorrente fu rimandato in Brasile.

Il ricorrente rientrò in Guyana clandestinamente.

Successivamente il 18 ottobre 2007, il Tribunale amministrativo accertò l’illegittimità del provvedimento di respingimento e nel 2009 il ricorrente ottenne finalmente un titolo di soggiorno.

Il ricorrente lamenta che il suo allontanamento verso il Brasile ha costituito un’ingerenza ingiustificata nel suo diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dall’articolo 8 della Convenzione. Il ricorrente, invocando l’articolo 13 della Convenzione, che tutela il diritto ad un ricorso effettivo, si lamenta dell’impossibilità di contestare la validità del provvedimento di allontanamento adottato prima che fosse eseguito.

Il ricorso è stato presentato il 22 maggio 2007.

Con sentenza del 30 giugno 2011 la CEDU aveva concluso, a maggioranza, per la non violazione dell’articolo 13 combinato con l’articolo 8 della Convenzione.

Il 27 settembre 2011 il ricorrente ha chiesto il rinvio del suo caso davanti alla Grande Camera, ciò ai sensi dell’articolo 43 della Convenzione e il 28 novembre 2011 il collegio della Grande Camera formato da cinque giudici ha accolto la richiesta di rinvio.

L’aumento allarmante delle richieste di adozione di misure cautelari nei casi di espulsione e respingimento spinge la Corte europea dei diritti dell’Uomo a chiedere la massima collaborazione ai Governi, ai ricorrenti e ai loro avvocati

Strasburgo 7 marzo 2011 – Il Presidente della CEDU, Jean-Paul Costa, con una dichiarazione dell’11 febbraio 2011 è autorevolmente intervenuto per lanciare l’allarme sull’aumento impressionante di richieste di intervento cautelare presentate nel corso degli ultimi anni ai sensi dell’articolo 39 del Regolamento, in tema di espulsione e respingimento.

Tra il 2006 e il 2010 tali richieste hanno infatti visto un aumento pari al 4.000 % passando da 112 nel 2006 a 4.786 nel 2010. In particolare, tra ottobre 2010 e gennaio 2011, la CEDU ha ricevuto 2.500 richieste riguardanti il respingimento verso un solo Stato, di cui 1.930 proposte contro la Svezia. Un’ampia maggioranza di queste richieste erano tuttavia incomplete perché non avevano informazioni sufficienti per permettere alla CEDU di valutare correttamente i rischi relativi al ritorno. Nel 2010, sono state presentate oltre 2.000 richieste contro il Regno Unito, 400 contro i Paesi Bassi e 300 contro la Francia.

A causa dell’afflusso elevato di richieste, la CEDU spesso non è in grado di contattare i ricorrenti per richiedere loro i documenti necessari per una corretta valutazione del loro caso. Inoltre, per la CEDU è spesso difficile stabilire una corretta priorità tra le richieste presentate, in quanto non è messa a conoscenza della data precisa dell’esecuzione dell’espulsione. Esiste quindi il rischio che quel numero limitato di ricorrenti, la cui vita o integrità fisica è realmente minacciata in caso di respingimento, non trovi risposta adeguata.

Il Presidente della CEDU ha inoltre ricordato che tali domande devono essere trattate in via prioritaria, ma ciò va ad incidere sul buon funzionamento della CEDU che dispone di risorse umane non illimitate.

Per tali ragioni, il Presidente della CEDU ha invitato i Governi dall’astenersi di espellere, estradare o allontanare una persona quando, dopo che si è esaminato il suo caso a livello nazionale, si possa ritenere che sia esposta a un rischio reale di danni gravi e irreversibili in caso di allontanamento, invitando inoltre gli Stati contraenti a sospendere tutti i trasferimenti verso un Paese quando sia stato accertato il rischio grave per la vita o l’integrità fisica delle persone.

Il Presidente della CEDU ha poi invitato gli Stati aderenti alla Convenzione europea e ai suoi Protocolli di prevedere a livello nazionale dei ricorsi con effetto sospensivo dei provvedimenti di espulsione che siano effettivi e corretti, in conformità con la giurisprudenza della CEDU, stabilendo un esame equo ed entro un termine ragionevole della questione a rischio.

Inoltre, una volta che la CEDU ha indicato una misura cautelare, questa deve essere rispettata dal Governo interessato.

Il Presidente ha infine invitato i ricorrenti e i loro avvocati a rispettare le istruzioni pratiche riguardanti le richieste di applicazione delle misure cautelari (qui in versione francese e inglese).

Tali richieste devono in particolare essere individuali, motivate adeguatamente, accompagnate da tutti i documenti necessari per dare un quadro della situazione completo ed esaustivo, inviate tempestivamente per dar modo alla CEDU di valutare il caso.