Ambiente – qualità dell’aria: la Commissione europea invia all’Italia un ultimo avvertimento riguardo i livelli di inquinamento da particelle sottili
Strasburgo, 17 maggio 2010 – La Commissione europea procede contro l’Italia per la mancata osservanza delle norme UE di qualità dell’aria relative a un pericoloso inquinante atmosferico, il particolato fine o PM10. Queste particelle, contenute principalmente nelle emissioni dell’industria, del traffico e degli impianti di riscaldamento domestico, possono causare asma, problemi cardiovascolari, tumore ai polmoni e morte prematura. Un secondo e ultimo avvertimento scritto è stato inviato all’Italia per aver superato i valori limite del PM10 in numerose zone o agglomerati del paese.
Il Commissario UE per l’ambiente, Janez Potočnik, ha così commentato: “L’inquinamento atmosferico continua a causare ogni anno più di 350 000 morti premature in Europa. In Italia sono ancora troppi i luoghi dove, per ogni 10 000 abitanti, più di 15 persone muoiono prematuramente solo a causa del particolato. Gli Stati membri devono continuare a prendere sul serio le norme europee di qualità dell’aria e adottare i provvedimenti necessari per ridurre le emissioni.”
Procedura di infrazione relativa al PM10
L’azione della Commissione fa seguito all’entrata in vigore, nel giugno 2008, della nuova direttiva UE sulla qualità dell’aria(1). La direttiva autorizza gli Stati membri a chiedere, nel rispetto di certe condizioni e per determinate parti del paese, una proroga di durata limitata per l’adeguamento alle norme in materia di PM10 entrate in vigore nel 2005.
All’inizio del 2009 le prime lettere di avvertimento sono state inviate agli Stati membri che non avevano ancora notificato richieste di proroga o non l’avevano fatto per tutte le zone che superavano i valori limite fissati per il PM10.
La maggior parte degli Stati membri interessati ha pertanto inviato richieste di proroga. L’Italia ha presentato due notifiche riguardanti circa 80 zone situate in 17 regioni e province autonome. La Commissione ha tuttavia respinto gran parte delle richieste in quanto le zone non soddisfacevano tutte le condizioni previste dalla direttiva(2). Nella maggioranza dei casi l’Italia non era in grado di dimostrare che l’azione intrapresa avrebbe garantito il rispetto dei valori limite UE entro il termine della proroga.
Poiché l’Italia non ha trasmesso nuove notifiche, la Commissione ha deciso di inviare l’ultimo avvertimento scritto. Se l’Italia non prende le misure necessarie per conformarsi alla normativa, la Commissione potrà adire la Corte di giustizia europea.
La Commissione continua ad adottare decisioni in merito alle notifiche di proroga inviate dagli Stati membri. La Commissione potrà procedere alle fasi successive della procedura di infrazione nei confronti di altri Stati membri se solleva obiezioni alle richieste presentate.
Valori limite
I valori limite per il PM10 impongono una concentrazione annuale di 40 microgrammi (μg)/m3 e una concentrazione giornaliera di 50 μg/m3, che non può essere superata più di 35 volte per anno civile(3).
Proroghe
Le proroghe interessano solo le zone per le quali è comprovato che nel 2005 sono stati compiuti sforzi per raggiungere i valori limite, ma che non è stato possibile conformarvisi a causa di circostanze esterne particolari. Gli Stati membri devono inoltre dimostrare che si conformeranno alle norme entro la nuova scadenza, fissata per giugno 2011, predisponendo un piano per la qualità dell’aria.
Per informazioni sulle infrazioni in generale consultare il seguente sito: http://ec.europa.eu/environment/legal/implementation_en.htm
Ulteriori informazioni
Elenco per Stato membro delle zone in cui i valori limite sono superati
http://ec.europa.eu/environment/air/quality/gislation/exceedances.htm
Sito web sulle proroghe
http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/time_extensions.htm
(1): Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa (v. MEMO/07/571 e IP/08/570).
(2) : Decisioni della Commissione C(2009)7390 e C(2010)490.
(3) : Direttiva 1999/30/CE, del 22 aprile 1999, concernente i valori limite di qualità dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo.