Trattamenti inumani e degradanti durante il servizio militare: nel caso Placì c. Italia, la Corte europea dei diritti dell’Uomo accerta la violazione dell’articolo 3 e 6 della convenzione

Strasburgo, 23 febbraio 2014 – Con sentenza del 21 gennaio 2014 nel caso Placì c. Italia, la C.E.D.U. ha condannato l’Italia per violazione degli articoli 3 e 6 della Convenzione. L’oggetto della pronuncia riguarda il trattamento subito da un cittadino italiano durante il servizio militare.

Il ricorrente, nel 1993, fu chiamato per svolgere il servizio militare e, nel 1994, fu dichiarato idoneo al servizio di leva, sebbene durante le visite fosse risultato lento nella comprensione e nell’esecuzione di un compito – per quanto logico nel suo esercizio – e incline a rinunciare. Inoltre, in una valutazione delle competenze linguistiche e culturali, della motivazione, delle prestazioni mentali e del comportamento, ottenne una valutazione di 4 su 10 in ogni area. Una seconda valutazione del 1994 confermò la sua idoneità e fu quindi inviato al 123esimo battaglione di stanza a Chieti per l’addestramento.

Nel luglio del 1994, il ricorrente fu trasferito a L’Aquila e, mentre si trovava lì, fu sottoposto a numerose punizioni tra cui ventiquattro giorni di reclusione – anche in isolamento – per motivi che andavano dalla cura negligente della branda, al fallimento nel riferire al supervisore o a un atteggiamento ritenuto troppo informale nei confronti dei superiori.

Alla fine del 1994, fu trasferito a Lecce dove i superiori si resero conto che soffriva di tic nervosi e contrazioni, difficoltà di socializzazione e di apprendimento.

Nel 1995, fu visitato e gli fu diagnosticato uno stato d’ansia e di fragilità mentale. Fu ritenuto fisicamente debole e insicuro, con una bassa attitudine all’apprendimento, incline all’isolamento e incapace di assumere responsabilità. I test rivelarono che non era in grado di svolgere i compiti assegnati, aveva difficoltà a orientarsi e le funzioni cognitive alterate. Gli fu diagnosticato un lieve deficit cognitivo. Queste precarie condizioni di salute gli facevano vivere la vita militare con ansia e in costante paura.

I medici ritennero che continuare a svolgere il servizio militare avrebbe aggravato la sua ansia e che si sarebbe accentuato il suo atteggiamento difensivo derivante dal suo stato di paura costante. In un’ulteriore visita, avvenuta nell’aprile 1995, fu diagnosticata una disforia e un disturbo da personalità borderline. Per questo fu dichiarato inidoneo al servizio di leva.

Dopo il congedo fu nuovamente esaminato e risultò che il ricorrente rimaneva insicuro, instabile e incapace di assumersi delle responsabilità, mostrando segni di deficit intellettivi.

Il ricorrente richiese al Ministro della Difesa un risarcimento danni ritenendo provato il nesso tra la sua condizione e il servizio militare.

La Commissione medica territoriale di Bari riconobbe che il ricorrente soffriva di un disturbo ossessivo-compulsivo, ma ritenne che non fosse una conseguenza del servizio militare. Per questo motivo il Ministero della Difesa rigettò la richiesta di risarcimento danni.

Avverso il provvedimento, il ricorrente si rivolse al T.A.R. competente. Tuttavia la richiesta fu respinta. Il ricorrente si rivolse quindi al Consiglio di Stato, ma la richiesta fu nuovamente respinta.

La C.E.D.U., investita del caso, ha dichiarato la violazione dell’articolo 3 della Convenzione che sancisce il divieto di trattamenti inumani e degradanti.

Secondo la giurisprudenza consolidata della C.E.D.U., infatti, sullo Stato grava un obbligo generale di vigilare affinché nessuno sia sottoposto a tali trattamenti.

Per quanto riguarda le specificità della vita militare, inoltre, è compito dello Stato valutare attentamente lo stato fisico e psicologico delle reclute alla luce delle difficoltà connesse alle particolari caratteristiche della vita militare e ai doveri e alle responsabilità speciali che gravano sui membri dell’esercito. Pertanto, tenuto conto delle esigenze pratiche del servizio militare, gli Stati devono istituire un sistema efficace di controllo medico per le potenziali reclute, allo scopo di garantire che la loro salute e il loro benessere non siano messi in pericolo e la loro dignità umana possa essere compromessa durante il servizio militare.

Nel caso di specie, sebbene la C.E.D.U. abbia riconosciuto che non vi è stata negligenza da parte dello Stato nelle valutazioni iniziali del ricorrente, essa ha ritenuto che, nel periodo successivo al reclutamento e alla luce delle condizioni del ricorrente, le autorità responsabili abbiano tenuto una condotta negligente. Il servizio di leva e le punizioni cui il ricorrente è stato sottoposto – per quanto di poco conto per una persona in normali condizioni fisiche e psichiche – hanno avuto degli effetti assolutamente negativi.

Quanto alla lamentata violazione dell’articolo 6 della Convenzione, la C.E.D.U. ha dichiarato la violazione del diritto a un equo processo per imparzialità e terzietà del giudice, essendo stato violato il principio di parità delle armi.

(Articolo redatto con la collaborazione della dott.ssa Alessia Valentino)

La C.E.D.U ha ritenuto in particolare che, in considerazione dell’importanza della perizia del Collegio medico legale della Difesa, riconosciuta del Consiglio di Stato, è venuta meno la garanzia d’imparzialità e terzietà del Tribunale, ciò in considerazione della composizione di tale Collegio.

La C.E.D.U. ha ribadito che la mancanza di neutralità da parte di un esperto nominato dal Tribunale può dare luogo, in determinate circostanze, ad una violazione del principio della parità delle armi. Nel caso di specie, il Collegio medico era composto da medici militari, con l’eccezione di un solo membro laico, nominati e stipendiati dal Ministro della Difesa. Tale composizione, secondo la C.E.D.U., non era conforme quelle esigenze d’imparzialità richieste dalla Convenzione.

Per questo motivi la C.E.D.U. ha dichiarato la violazione dell’articolo 6.

Dichiarando tale violazione la Corte ha ritenuto assorbiti i profili di violazione lamentati sotto il profilo dell’articolo 13 della Convenzione.

Con riguardo all’equo indennizzo previsto dall’articolo 41 della Convenzione, la C.E.D.U. ha riconosciuto al ricorrente 40.000 euro per danni morali e 17.000 euro per le spese legali.

MONTALTO E ALTRI C. ITALIA: LA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO CONDANNA NUOVAMENTE L’ITALIA PER LE LEGGI D’INTERPRETAZIONE AUTENTICA

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Strasburgo, 17 gennaio 2014 – La sentenza del 14 gennaio 2014 Montalto e altri c. Italia s’inserisce perfettamente nella scia inaugurata dalla sentenza Maggio e altri c. Italia (ric. n. 46286/09, 52851/08, 53727/08, 54486/08 e 56001/08 del 31 maggio 2011), e confermata dalla sentenza Agrati e altri c. Italia (ric. n. 43549/08, 6107/09 e 5087/09 del 7 giugno 2011), in tema di leggi d’interpretazione autentica.

La vicenda è quella del personale ATA che, in seguito al trasferimento avvenuto nel 1999, è passato dalle dipendenze dalla funzione pubblica territoriale – ove percepiva uno stipendio base integrato da delle indennità accessorie – a quelle del Ministero dell’educazione nazionale (M.I.U.R.), che fornisce ai suoi dipendenti, per le medesime mansioni svolte dal personale ATA, uno stipendio base progressivo secondo l’anzianità di servizio.

Sebbene fosse previsto – nell’art. 8 della legge 124/1999 (Trasferimento di personale ATA degli enti locali alle dipendenze dello Stato) – che i lavoratori trasferiti dovessero continuare a beneficiare dell’anzianità maturata, il Ministero assegnò loro un’anzianità fittizia, trasformando la retribuzione percepita presso gli enti locali in data 31 dicembre 1999 in anni di anzianità dei richiedenti. Inoltre, per trasformare la retribuzione di base in anni di anzianità fittizi, il Ministero tolse dall’ultima busta paga dei lavoratori trasferiti tutti gli elementi accessori dello stipendio percepiti in modo stabile fino al 31 dicembre 1999.

In seguito al contenzioso giudiziario iniziato da numerosi lavoratori, il legislatore emanò la legge n. 266/2005 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria per il 2006), d’interpretazione autentica della legge n. 124/1999 che sostanzialmente ebbe come effetto quello di fornire al personale ATA trasferito un trattamento economico inferiore rispetto a quello che avrebbe avuto secondo l’interpretazione costante della Corte di Cassazione anteriore all’emanazione della legge d’interpretazione autentica della legge sul trasferimento.

La C.E.D.U. analizza puntualmente anche l’incidenza della legge n. 266/2005 sulla giurisprudenza della Corte di Cassazione che, prima dell’intervento legislativo, era favorevole ai lavoratori e,successivamente, al Ministero.

Sulla questione è inoltre intervenuta la Corte costituzionale che, con le sentenze n. 234 del 2007 e n. 311 del 2009 aveva sancito la legittimità costituzionale della legge n. 266/2005.

La C.E.D.U. ha riaffermato quanto già disposto sul precedente caso Agrati e altri c. Italia, stabilendo che la mancanza degli imperativi motivi d’interesse generale non giustificavano l’utilizzo di un tale strumento – la legge d’interpretazione autentica – che è, chiaramente, una deroga al principio generale di parità delle armi garantito dall’art. 6 della Convenzione.

La C.E.D.U. fa poi riferimento alla sentenza Scattolon c. M.I.U.R (Ricorso C-108/10), del settembre 2011 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea con cui era stata sancita la contrarietà al diritto dell’Unione e in particolare alla direttiva CE/77/187. In seguito alla pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la Corte di Cassazione, a partire dalle pronunce n. 20980 e 21282 del 2011, ha rinviato numerosi ricorsi ai giudici d’Appello al fine di effettuare una valutazione sul mutamento stipendiale e, nel caso in cui si fosse riscontrata una diminuzione salariale del personale trasferito, di giudicarla in contrasto con il diritto dell’Unione, disapplicando, dunque, la legge nazionale.

Nel caso Montalto, la C.E.D.U. ribadisce i principi consolidati in materia, ciò a partire dalle sentenze Raffinerie greche Stran e Stratis Andreatis c. Grecia, (ric. n. 13427/87 del 9 dicembre 1994), National & Provincial Building Society, Leeds Permanent Building Society e Yorkshire Building Society c. Regno Unito (ric. n. 21319/93, 21449/93, 21675/93 del 23 ottobre 1997), Zielinsky e Pradal e Gonzales c. Francia (ric. n. 24846/94 et 34165/96 à 34173/96 del 28 ottobre 1999) e Forrer-Niederthal c. Germania (ric. n. 47316/99 del 20 febbraio 2003), secondo i quali, sebbene non vi sia un divieto assoluto per il legislatore di intervenire con leggi d’interpretazione autentica sulle leggi in vigore, le garanzie del giusto processo e il principio di parità della armi non consentono che vi sia un’ingerenza da parte dello Stato in controversie pendenti di cui esso sia parte, a meno che ciò non sia giustificato da imperativi motivi d’interesse generale.

La C.E.D.U. ha quindi ribadito che mere necessità di ordine economico non possono costituire motivi imperativi tali da derogare  a tali principi.

La sentenza è decisamente critica. La pratica delle leggi d’interpretazione autentica con effetto retroattivo, nella sostanza, fanno venir meno la speranza legittima di ottenere un risarcimento e l’adeguamento salariale per i lavoratori trasferiti.

Per questo motivo la C.E.D.U. ha dichiarato la violazione dell’art. 6 § della Convenzione.

(Testo redatto con la collaborazione della dott.ssa Alessia Valentino)