MONTALTO E ALTRI C. ITALIA: LA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO CONDANNA NUOVAMENTE L’ITALIA PER LE LEGGI D’INTERPRETAZIONE AUTENTICA
Strasburgo, 17 gennaio 2014 – La sentenza del 14 gennaio 2014 Montalto e altri c. Italia s’inserisce perfettamente nella scia inaugurata dalla sentenza Maggio e altri c. Italia (ric. n. 46286/09, 52851/08, 53727/08, 54486/08 e 56001/08 del 31 maggio 2011), e confermata dalla sentenza Agrati e altri c. Italia (ric. n. 43549/08, 6107/09 e 5087/09 del 7 giugno 2011), in tema di leggi d’interpretazione autentica.
La vicenda è quella del personale ATA che, in seguito al trasferimento avvenuto nel 1999, è passato dalle dipendenze dalla funzione pubblica territoriale – ove percepiva uno stipendio base integrato da delle indennità accessorie – a quelle del Ministero dell’educazione nazionale (M.I.U.R.), che fornisce ai suoi dipendenti, per le medesime mansioni svolte dal personale ATA, uno stipendio base progressivo secondo l’anzianità di servizio.
Sebbene fosse previsto – nell’art. 8 della legge 124/1999 (Trasferimento di personale ATA degli enti locali alle dipendenze dello Stato) – che i lavoratori trasferiti dovessero continuare a beneficiare dell’anzianità maturata, il Ministero assegnò loro un’anzianità fittizia, trasformando la retribuzione percepita presso gli enti locali in data 31 dicembre 1999 in anni di anzianità dei richiedenti. Inoltre, per trasformare la retribuzione di base in anni di anzianità fittizi, il Ministero tolse dall’ultima busta paga dei lavoratori trasferiti tutti gli elementi accessori dello stipendio percepiti in modo stabile fino al 31 dicembre 1999.
In seguito al contenzioso giudiziario iniziato da numerosi lavoratori, il legislatore emanò la legge n. 266/2005 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria per il 2006), d’interpretazione autentica della legge n. 124/1999 che sostanzialmente ebbe come effetto quello di fornire al personale ATA trasferito un trattamento economico inferiore rispetto a quello che avrebbe avuto secondo l’interpretazione costante della Corte di Cassazione anteriore all’emanazione della legge d’interpretazione autentica della legge sul trasferimento.
La C.E.D.U. analizza puntualmente anche l’incidenza della legge n. 266/2005 sulla giurisprudenza della Corte di Cassazione che, prima dell’intervento legislativo, era favorevole ai lavoratori e,successivamente, al Ministero.
Sulla questione è inoltre intervenuta la Corte costituzionale che, con le sentenze n. 234 del 2007 e n. 311 del 2009 aveva sancito la legittimità costituzionale della legge n. 266/2005.
La C.E.D.U. ha riaffermato quanto già disposto sul precedente caso Agrati e altri c. Italia, stabilendo che la mancanza degli imperativi motivi d’interesse generale non giustificavano l’utilizzo di un tale strumento – la legge d’interpretazione autentica – che è, chiaramente, una deroga al principio generale di parità delle armi garantito dall’art. 6 della Convenzione.
La C.E.D.U. fa poi riferimento alla sentenza Scattolon c. M.I.U.R (Ricorso C-108/10), del settembre 2011 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea con cui era stata sancita la contrarietà al diritto dell’Unione e in particolare alla direttiva CE/77/187. In seguito alla pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la Corte di Cassazione, a partire dalle pronunce n. 20980 e 21282 del 2011, ha rinviato numerosi ricorsi ai giudici d’Appello al fine di effettuare una valutazione sul mutamento stipendiale e, nel caso in cui si fosse riscontrata una diminuzione salariale del personale trasferito, di giudicarla in contrasto con il diritto dell’Unione, disapplicando, dunque, la legge nazionale.
Nel caso Montalto, la C.E.D.U. ribadisce i principi consolidati in materia, ciò a partire dalle sentenze Raffinerie greche Stran e Stratis Andreatis c. Grecia, (ric. n. 13427/87 del 9 dicembre 1994), National & Provincial Building Society, Leeds Permanent Building Society e Yorkshire Building Society c. Regno Unito (ric. n. 21319/93, 21449/93, 21675/93 del 23 ottobre 1997), Zielinsky e Pradal e Gonzales c. Francia (ric. n. 24846/94 et 34165/96 à 34173/96 del 28 ottobre 1999) e Forrer-Niederthal c. Germania (ric. n. 47316/99 del 20 febbraio 2003), secondo i quali, sebbene non vi sia un divieto assoluto per il legislatore di intervenire con leggi d’interpretazione autentica sulle leggi in vigore, le garanzie del giusto processo e il principio di parità della armi non consentono che vi sia un’ingerenza da parte dello Stato in controversie pendenti di cui esso sia parte, a meno che ciò non sia giustificato da imperativi motivi d’interesse generale.
La C.E.D.U. ha quindi ribadito che mere necessità di ordine economico non possono costituire motivi imperativi tali da derogare a tali principi.
La sentenza è decisamente critica. La pratica delle leggi d’interpretazione autentica con effetto retroattivo, nella sostanza, fanno venir meno la speranza legittima di ottenere un risarcimento e l’adeguamento salariale per i lavoratori trasferiti.
Per questo motivo la C.E.D.U. ha dichiarato la violazione dell’art. 6 § della Convenzione.
(Testo redatto con la collaborazione della dott.ssa Alessia Valentino)