Quando l’adozione mite ed altri accorgimenti avrebbero potuto mantenere il legame tra genitore e figlio: nel caso Zhou c. Italia la Corte europea accerta la violazione dell’articolo 8 della convenzione

imagesStrasburgo, 16 febbraio 2014 – Con la sentenza del 21 gennaio 2014 nel caso Zhou c. Italia, la C.E.D.U. ha condannato l’Italia per violazione dell’articolo 8 della Convenzione che sancisce il diritto al rispetto della propria vita familiare.

La ricorrente è una cittadina cinese che vive in Italia dal 2000. Rimasta sola e con un bambino appena nato, nel 2004 fu presa in carico dai servizi sociali. La donna cercò lavoro e ottenne un posto all’Ospedale di Padova, mentre il figlio – a causa degli orari lavorativi della madre – fu posto in affidamento presso una famiglia. Questa soluzione durò per soli tre mesi, poi la famiglia affidataria affermò di non potersi più occupare del bambino. Quest’ultimo tornò quindi a vivere con la madre. Nel 2007, la ricorrente decise di affidare il figlio ad una coppia di vicini mentre si recava al lavoro. Gli assistenti sociali non apprezzarono questa scelta e segnalarono la situazione della ricorrente al Tribunale per i minorenni di Venezia.

Il Pubblico Ministero chiese al Tribunale che il bambino fosse messo in stato d’adottabilità in quanto riteneva che la madre non fosse in grado di occuparsene. Il Tribunale, dapprima, affidò il bambino a una famiglia prevedendo il diritto della madre di fargli visita due giorni a settimana, poi modificò tale programma, prevedendo una visita di tre ore ogni due settimane, poi sospese del tutto tale diritto. La sospensione fu stabilita sulla base dei rapporti redatti dagli assistenti sociali e dalla psicologa la quale, dopo aver visto il bambino, aveva affermato che dopo gli incontri con la madre era turbato.

La ricorrente propose reclamo, chiedendo che fosse ristabilito il suo diritto di visita e di essere sottoposta a una perizia per valutare la sua capacità di svolgere il suo ruolo di madre.

La Corte d’Appello di Venezia, nel dicembre 2008, revocò il decreto del Tribunale e ordinò che fossero riorganizzati gli incontri tra il bambino e sua madre, rilevando che le difficoltà del bambino erano dovute allo stato d’incertezza sulla sua collocazione e all’assenza di un progetto di vita comune con la madre.

Nel 2009, il Tribunale richiese una nuova perizia sulla situazione della famiglia della ricorrente. Il consulente incaricato affermò che la madre non era in grado di prendersi cura del figlio poiché dopo l’ischemia che aveva avuto al momento del parto la sua capacità di pensiero e di empatia era ridotta e lei non era in grado di pianificare un futuro con suo figlio; aveva delegato il suo ruolo di madre ad altri e sebbene non fosse pericolosa per il figlio, i loro incontri lo destabilizzavano. Non era, quindi, in grado di affiancare serenamente suo figlio nel processo di crescita. Il Tribunale per i minorenni di Venezia, alla luce di questa perizia, mise il minore in stato di adottabilità e ordinò l’interruzione degli incontri con la madre.

La ricorrente propose appello e chiese che il bambino fosse ammesso alla c.d. adozione mite che le avrebbe permesso di vedere il figlio, sotto il controllo degli assistenti sociali, e di mantenere, quindi, un rapporto affettivo.

Nel dicembre 2010, tuttavia, la Corte di Appello di Venezia confermò la messa in stato di adottabilità del bambino e, poiché l’adozione mite non è prevista dal legislatore – anche se in un caso il Tribunale di Bari l’aveva in precedenza disposta – respinse la richiesta della ricorrente affermando che una situazione di abbandono può derivare non solo dalla mancanza di assistenza materiale, ma anche da comportamenti tenuti dai genitori che possono mettere a rischio lo sviluppo equilibrato del minore.

La ricorrente si è, quindi, rivolta alla C.E.D.U. lamentando la violazione degli articoli 6, 8 e 13 della Convenzione. La C.E.D.U. ha ritenuto di riunire tutti i profili sotto l’articolo 8 che sancisce il diritto alla vita privata e familiare. La ricorrente ha eccepito che la messa in stato di adottabilità di suo figlio lede il suo diritto a una vita familiare, soprattutto perché l’adozione impedisce di avere qualsivoglia contatto o relazione affettiva.

La C.E.D.U. ha riaffermato il principio secondo cui il requisito della “necessità in una società democratica”, previsto dal paragrafo secondo dell’articolo 8 della Convenzione, per giustificare un’ingerenza, fa necessariamente riferimento a dei “bisogni sociali imperiosi” commisurati allo scopo legittimo da essa perseguito.

La C.E.D.U. ha inoltre ribadito qualora non vi siano maltrattamenti, ma anzi sussiste un rapporto affettivo stabile tra i genitori e i figli, lo Stato ha il dovere di permettere che questo legame venga mantenuto; ancora, che lo Stato può spezzare i legami familiari solo quando i genitori si siano mostrati particolarmente indegni e, comunque, in casi eccezionali; che rientra, infine, nella portata dell’articolo 8 della Convenzione il diritto dei genitori a che lo Stato ponga in essere tutte le misure positive necessarie per riavvicinarli ai figli.

La C.E.D.U. ha quindi esaminato l’operato delle autorità nazionali nel caso di specie, verificando se queste ultime avessero fatto tutto il possibile prima di recidere il legame madre-figlio.

La C.E.D.U. ha inoltre tenuto presente che la c.d. adozione mite, non applicata al caso di specie nonostante la specifica richiesta formulata dalla ricorrente, sebbene non prevista dalla legge, era stata riconosciuta da altri Tribunali che avevano interpretato estensivamente l’art. 44 della legge n. 184 del 1983 – e successive modificazioni. Sarebbe stato quindi possibile disporla anche nel caso di specie.

La C.E.D.U. ha ribadito che sebbene gli Stati godano di un margine di apprezzamento in materie come quella in oggetto, la sua ampiezza varia a seconda del caso di specie e degli interessi in gioco. Proprio le caratteriste del caso di specie distinguono questo caso da altri esaminati precedentemente dalla C.E.D.U., ove i bambini erano oggetto di maltrattamenti e abusi o i genitori non avevano i mezzi materiali per mantenerli.

Nel caso di specie la C.E.D.U. ha rilevato che le perizie, seppur riconoscessero che la ricorrente aveva delle grosse difficoltà a esercitare il suo ruolo di madre, affermavano anche che i suoi comportamenti non avevano effetti negativi per il bambino.

La C.ED.U. ha concluso che le autorità avrebbero dovuto prendere delle misure concrete per permettere al bambino di vivere con la madre invece di metterlo in stato di adottabilità. La C.E.D.U. ha ritenuto che aprire la procedura di adozione non garantiva l’interesse del minore a mantenere il rapporto con la madre.

Inoltre, la C.E.D.U. ha tenuto a sottolineare che le autorità pubbliche hanno il compito di aiutare le persone in difficoltà, di guidarle e consigliarle indicando loro, per esempio, le prestazioni sociali disponibili, l’opportunità di ottenere alloggi popolari o altri mezzi per superare le difficoltà.

Per questo motivi la C.E.D.U. ha ritenuto che vi sia stata violazione del diritto della ricorrente al rispetto della vita familiare sancito dall’articolo 8 della Convenzione.

Quanto all’equo indennizzo previsto dall’articolo 41 della Convenzione, la C.E.D.U. ha riconosciuto alla ricorrente 40.000 euro per danni morali e 5.655,83 euro per le spese e competenze legali.

(Articolo redatto con la collaborazione della dott.ssa Alessia Valentino)