La protezione dei dati secondo la giurisprudenza della CEDU

Strasburgo, 2 febbraio 2010 – La Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo non fa riferimento alla protezione dei dati, tuttavia la CEDU ha affermato in diverse occasioni che “la tutela garantita dall’ Articolo 8 al rispetto della vita privata e familiare, subirebbe un indebolimento inaccettabile se l’utilizzo delle moderne tecniche scientifiche fosse autorizzato senza alcuna limitazione”. E’ questo il concetto che viene enunciato nella sentenza S. e Marper c. Regno Unito del 4 dicembre 2008, già commentata in questo sito.

L’art. 8 della Convenzione protegge la vita privata, il cui campo di applicazione si è esteso con il passare del tempo.

La giurisprudenza della CEDU ha statuito sui dati raccolti dagli organi dello Stato. Si veda in merito la causa Leander c. Svezia, sentenza del 26 marzo 1987, dove si è trattato un caso in cui era stato utilizzato un dossier segreto per l’assunzione di una persona. Nel 1984 la CEDU si è pronunciata su un caso relativo alle intercettazioni telefoniche effettuate dalla polizia (Malone c. Regno Unito, sentenza del 2 agosto 1984), quindi nel 1990 su intercettazioni ordinate dall’autorità giudiziaria (Kruslin c. Francia, sentenza del 24 aprile 1990).

Dalla sentenza Von Hannover c. Germania, emessa il 24 giugno 2004, la protezione dell’immagine è entrata a far parte del campo di applicazione dell’art. 8. Con la sentenza Peck c. Regno Unito del 28 gennaio 2003, la sfera “privata” si è allargata ai filmati e alle immagini provenienti da apparecchi di video sorveglianza nei luoghi pubblici.

In tre ricorsi contro la Francia decisi nel 2009, Bouchacourt c. Francia, Gardel c. Francia e M.B. c. Francia la CEDU, ha riaffermato il ruolo fondamentale della protezione dei dati personali sottoposti a trattamento automatico, soprattutto per motivi di sicurezza, concludendo che l’iscrizione dei ricorrenti in un dossier giudiziario nazionale automatizzato per autori di crimini sessuali, non fosse contrario all’art. 8.

L’art. 8 protegge anche la corrispondenza, orale, scritta od elettronica. Nei casi Taylor-Sabori c. Regno Unito (sentenza del 22 ottobre 2002) e Vetter c. Francia (sentenza del 31 maggio 2005) l’utilizzo da parte della polizia di congegni elettronici capaci di intercettare conversazioni sono stati considerati contrari alla Convenzione. Peraltro nella sentenza Copland c. Regno Unito del 3 aprile 2007, la CEDU ha ritenuto che il controllo dei messaggi e-mail della ricorrente sul posto di lavoro fosse contrario all’art. 8 in quanto non previsto dalla legge.

La CEDU si è occupata anche di ricorsi riguardanti i dati di origine biologica. Con sentenza del 24 aprile 1997, nel caso Z. c. Finlandia, proposto da una ricorrente affetta da HIV, la CEDU ha insistito sul concetto di confidenzialità dei dati clinici. Recentemente, nel caso S. e Marper c. Regno Unito, la CEDU ha accertato la violazione dell’art. 8 perché le autorità avevano conservato i dati sul DNA dei ricorrenti dopo la conclusione delle procedure penali promosse a loro carico.

La Corte ha anche esaminato la questione della protezione dei dati personali sotto il profilo del diritto di accesso.

Per esempio nel 1989 nel caso Gaskin c. Regno Unito, la CEDU ha affermato che la limitazione all’accesso ad un fascicolo personale sul ricorrente fosse contrario all’art. 8. Nel 2009, nel caso Haralambie c. Roumania, la CEDU ha accertato la violazione dell’art. 8 per le difficoltà che il ricorrente ha incontrato nel consultare un dossier che lo riguardava e preparato dai servizi segreti durante il regime comunista.