Nei casi SAVINO c. Italia, PERSICHETTI c. Italia e BORGO E ALTRI c. Italia, la CEDU accerta la violazione dell’art. 6 § 1 della Convenzione
Strasburgo, 3 maggio 2009 – Con sentenza del 28 aprile 2009, la CEDU ha deciso riguardo ai ricorsi, SAVINO c. Italia (n° 17214/05), PERSICHETTI c. Italia (n° 20329/05) e BORGO e ALTRI c. Italia (n° 42113/04).
Nei primi due ricorsi i ricorrenti, impiegati presso la Camera dei Deputati, non avendo ottenuto delle indennità lavorative, per ottenere il riconoscimento dei loro diritti, avevano adito la Commissione giurisdizionale per il personale della Camera dei Deputati e in seguito la Sezione giurisdizionale dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati.
Nel terzo ricorso i ricorrenti avevano invece chiesto di partecipare ad un concorso per commessi parlamentari, venendo selezionati e quindi ammessi. Nonostante ciò i loro nominativi non erano stati inseriti nella lista delle persone che avevano superato le prove scritte. Per questo motivo decidevano di rivolgersi alla Commissione giurisdizionale per il personale della Camera dei Deputati, poi alla Sezione giurisdizionale dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati e infine la Corte di Cassazione.
Tutti i ricorrenti si sono lamentati di non aver avuto accesso a un tribunale ai sensi dell’articolo 6 § 1 della Convenzione (diritto ad un processo equo). A loro avviso, la Commissione e la Sezione giurisdizionale per il personale della Camera dei Deputati non possono essere considerate come tribunali secondo la legge, non avendo l’indipendenza e l’imparzialità richieste dalla Convenzione.
La CEDU ha accertato la violazione dell’art. 6 § 1 della Convenzione.
Per arrivare a tale conclusione la CEDU ha preliminarmente accertato l’ammissibilità del ricorso, ricordando la propria giurisprudenza applicabile in caso di controversia avente ad oggetto un diritto di carattere civile (Vilho Eskelinen e altri c. Finlandia [GC], no 63235/00, CEDH 2007; Pudas c. Svezia, 27 ottobre 1987, serie A no 125-A, § 31 ; Neves e Silva c. Portogallo, 27 avril 1989, série A no 153-A, p. 14, § 37 Athanassoglou e altri c. Svizzera [GC], no 27644/95, § 43, CEDH 2000-IV ; Mennitto c. Italia [GC], no 33804/96, § 23, CEDH 2000-X ).
Dichiarata l’applicabilità dell’articolo 6 § 1 della Convenzione, la CEDU ha quindi esaminato nel merito il caso.
La CEDU ha voluto verificare se, nel caso di specie, le esigenze della Convenzione fossero state rispettate e, in particolare, se la Commissione e la Sezione della Camera dei deputati potessero considerarsi come “tribunali costituiti dalla legge, indipendenti e imparziali” .
Riguardo al primo punto, ossia se la Commissione e la Sezione della Camera potessero considerarsi come tribunali “costituiti dalla legge”, la CEDU ha fatto presente che tale espressione riflette il principio dello Stato di diritto. Difatti tale termine ha come scopo quello di evitare che l’organizzazione del sistema giudiziario venga lasciato alla discrezione del potere esecutivo, dovendo invece essere trattato da una legge del Parlamento (Zand c. Austria, no 7360/76, rapporto della Commissione del 12 ottobre 1978, DR 15, § 69). Inoltre nei Paesi di diritto codificato, l’organizzazione del sistema giudiziario non dovrebbe essere lasciato alla discrezione dell’autorità giudiziaria.
Secondo la CEDU, la portata normativa del regolamento della Camera dei deputati possiede le qualità di accessibilità e prevedibilità richieste dall’art. 6 § 1 della Convenzione. Difatti, benché il regolamento non sia stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, esso è facilmente accessibile e consultabile dalle persone interessate. Inoltre è redatto in termini sufficientemente chiari per permettere alla persona interessata di conoscere le regole procedurali applicabili davanti alla Commissione e alla Sezione. Pertanto, secondo la CEDU, la Commissione e la Sezione giurisdizionale della Camera dei deputati soddisfano l’esigenza di fondamento legale richiesta dall’art. 6 § 1 della Convenzione.
Riguardo al secondo aspetto, ossia se la Commissione e la Sezione possano essere considerati “imparziali e indipendenti”, la CEDU ha invece ritenuto che non ci fosse il rispetto dell’art. 6 § 1 della Convenzione.
Quanto alla condizione di “imparzialità”, la CEDU ha ricordato che essa possiede due aspetti: uno soggettivo, secondo cui il tribunale non deve manifestare alcuna posizione o pregiudizio personale e l’altro obiettivo, secondo cui il tribunale deve offrire garanzie sufficienti per escludere che ci siano legittimi dubbi riguardo alla sua imparzialità. In pratica, riguardo all’imparzialità obiettiva, non devono sussistere fatti che possano far sospettare dell’imparzialità dei giudici, indipendentemente dalla loro condotta personale.
La CEDU ha ritenuto che l’aspetto dell’imparzialità soggettiva della Commissione e della Sezione non era in discussione, mentre invece doveva essere presa in considerazione la mancanza di imparzialità obiettiva.
La CEDU ha ritenuto in particolare che le modalità per la composizione della Sezione, organo d’appello, interamente formato da membri dell’Ufficio, ossia l’organo della Camera dei deputati competente a decidere sulle principali questioni amministrative della Camera, tra cui la contabilità e l’organizzazione dei concorsi per l’assunzione del personale, sollevi dubbi quanto alla sua imparzialità obiettiva. Da qui l’accertamento della violazione dell’art. 6 § 1 della Convenzione.
La CEDU ha condannato il Governo italiano a rimborsare le spese e competenze legali, quantificate in 10.000 euro per ciascun ricorrente.