Con il caso De Tommaso c. Italia la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo esaminerà le misure di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza

grande-cameraStrasburgo, 23 gennaio 2015 – Il 25 novembre 2014, la Seconda Sezione della C.E.D.U. ha deciso di rimettere il caso De Tommaso c. Italia davanti alla Grande Camera. La pubblica udienza è stata fissata per il 20 maggio 2015 e in quell’occasione i Giudici di Strasburgo esamineranno le misure di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza alla luce dei diritti fondamentali garantiti dagli articoli 2 del Protocollo n. 4 alla Convenzione (libertà di circolazione) e 6 della Convenzione. Nel caso di specie il 22 maggio 2007, il Procuratore della Repubblica di Bari aveva proposto al Tribunale della medesima città di sottoporre il ricorrente ad una sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con assegnazione a residenza per una durata di due anni. Aveva evidenziato che, tenuto conto delle precedenti condanne per traffico di droga, evasione e detenzione di armi, il ricorrente frequentava dei criminali e risultava essere una persona pericolosa. Con memoria del 6 marzo 2008, il ricorrente si era opposto alla proposta del Procuratore, eccependo che vi era stato un errore di persona in quanto dalla condanna del 2002 non era più stato sottoposto ad procedimenti giudiziari. Secondo il ricorrente, non vi era la necessità di applicare la misura della sorveglianza speciale. Con decisione dell’11 aprile 2008, notificata il 4 luglio 2008, il Tribunale di Bari aveva disposto la misura della sorveglianza speciale per la durata di due anni, respingendo le argomentazioni esposte dal ricorrente, avendo riteneto che le condizioni richieste dalla legge per l’applicazione della misura erano soddisfatte, non essendovi dubbi quanto alla pericolosità del ricorrente. Tale misura aveva comportato per l’interessato l’assolvimento dei seguenti obblighi:

  • presentarsi una volta alla settimana presso l’autorità di polizia incaricata della sorveglianza;
  • cercare un lavoro entro un mese;
  • abitare a Bari;
  • vivere onestamente e nel rispetto delle leggi, senza prestarsi a sospetti;
  • non frequentare persone che avevano subito condanne e sottoposte a delle misure di prevenzione o di sicurezza;
  • non rientrare la sera dopo le 22 e non uscire al mattino prima delle 7, salvo in caso di necessità e avvertendo le autorità in tempo utile;
  • non detenere o portare armi;
  • non frequentare bar o pubblici ritrovi e non partecipare a riunioni pubbliche.

Il 31 luglio 2008, la Prefettura di Bari aveva revocato la patente del ricorrente. Il 14 luglio 2008, il ricorrente aveva presentato ricorso davanti alla Corte di Appello di Bari. Con sentenza del 28 gennaio 2009, notificata al ricorrente il 4 febbraio 2009, la Corte di Appello aveva evidenziato che il delitto per il quale il ricorrente era stato condannato non era di particolare gravità e risaliva al 2004. In seguito non aveva commesso alcun crimine. Il fatto che avesse frequentato persone condannate non era stato ritenuto sufficiente per affermare la sua pericolosità. Secondo la Corte di Appello, il Tribunale aveva omesso di valutare l’incidenza della funzione rieducativa della pena sulla personalità del ricorrente. Con il proprio ricorso, il ricorrente ha eccepito che la misura di prevenzione che gli è stata applicata sia stata arbitraria e di durata eccessiva, tenuto conto che la Corte di Appello si è pronunciata sei mesi dopo la proposizione del ricorso, quando invece la legge prevede un termine di trenta giorni. Invoca gli articoli 5 e 2 del Protocollo n. 4 alla Convenzione. Invocando poi l’articolo 6 § 1 della Convenzione, il ricorrente ha eccepito la mancanza di pubblicità della procedura davanti alla camera del Tribunale e della Corte di Appello specializzate nell’applicazione delle misure di prevenzione. Invocando l’articolo 6 §§ 1 e 3 e) della Convenzione, il ricorrente ha inoltre eccepito, sotto diversi profili, l’iniquità della procedura che ha portato all’applicazione delle misure di prevenzione. Il ricorrente ha infine evidenziato di non aver disposto, in diritto italiano, di alcun ricorso effettivo per far valere la violazione di cui all’articolo 5. Nella comunicazione al Governo italiano, la C.E.D.U. ha ritenuto di dover porre le seguenti domande:

  • se vi è stata una restrizione del diritto del ricorrente alla libertà di circolazione ai sensi dell’articolo 2 del Protocollo n. 4 alla Convenzione. In caso affermativo,se  questa restrizione è stata disposta nel rispetto delle esigenze previste dall’articolo 2 § 3 del Protocollo n. 4, tenuto conto, in particolare, della durata della procedura davanti alla Corte di Appello.
  • Se l’articolo 6 § 1 della Convenzione, sotto il profilo civile, è applicabile alla procedura intervenuta nel caso di specie. In caso affermativo, se la causa riguardante la misura di prevenzione è stata celebrata pubblicamente come lo richiede l’articolo 6 § 1 della Convenzione e se l’esclusione del pubblico dalla sala d’udienza nel caso di specie era compatibile con l’articolo 6 § 1 della Convenzione.

Tali questioni saranno quindi prese in esame davanti alla Grande Camera il 20 maggio 2015.

Avv. Antonella MASCIA

Nel caso Tarkhel c. Svizzera la Corte europea dei diritti dell’uomo si pronuncia in Grande Camera: il rigetto della domanda d’asilo e il rischio d’espulsione verso l’italia potrebbero essere in violazione dell’articolo 3, 8 e 13 della convenzione

immigrazioneStrasburgo, 12 febbraio 2014 – La Corte europea dei diritti dell’uomo ha tenuto oggi un’udienza di Grande Camera sul caso Tarakhel c. Svizzera.

I ricorrenti sono una coppia di richiedenti asilo di origine afgana e i loro cinque figli. Dopo aver lasciato l’Iran, dove avevano vissuto per quindici anni, giunsero in Italia partendo dalle coste turche e viaggiando per mare. Dopo alcuni giorni passati nel centro di accoglienza di Bari, si diressero dapprima in Austria e poi in Svizzera dove presentarono, in ciascun Paese, richiesta d’asilo. Tuttavia tali domande furono rigettate in entrambi i Paesi.

L’ufficio generale per i migranti della Svizzera ordinò inoltre che fossero rinviati in Italia, conformemente alle previsioni del Regolamento Dublino III dell’Unione europea (n. 604/2013), che regola i nuovi criteri per la determinazione dello Stato membro competente per l’esame della domanda di protezione internazionale.

I ricorrenti si rivolsero quindi alle autorità amministrative federali eccependo che in Italia avrebbero subito un trattamento contrario alla Convenzione.

Il ricorso dei ricorrenti fu rigettato. Conseguentemente gli interessati si rivolsero alla Corte europea dei diritti dell’Uomo, lamentando la violazione dell’articolo 3 della Convenzione (divieto di trattamenti inumani e degradanti) e chiedendo altresì la sospensione provvisoria del provvedimento di espulsione verso l’Italia emanato nei loro confronti, ciò ai sensi dell’articolo 39 del Regolamento. Tale misura fu accordata e pertanto i ricorrenti si trovano ancora in Svizzera.

Invocando l’articolo 3 della Convenzione, i ricorrenti lamentano che in Italia le condizioni di vita presso i centri di accoglienza per richiedenti asilo sono inumane e degradanti.

Inoltre, invocando l’articolo 8 della Convenzione, che tutela il diritto al rispetto della vita familiare, i ricorrenti hanno eccepito che la loro famiglia in Italia potrebbe essere separata dalle autorità italiane. Inoltre un ulteriore trasferimento verso l’Italia sarebbe in contrasto con l’interesse superiore dei bambini, che sono ancora molto piccoli e si trovano in Svizzera dal 2011. I ricorrenti hanno infine invocato l’articolo 13 della Convenzione, lamentando che in Svizzera le autorità competenti hanno esaminato in modo superficiale la loro condizione personale.

Riguardo in particolare al periodo trascorso a Bari, i ricorrenti hanno esposto di aver assistito ad episodi di violenza, affermando che il centro era sovraffollato, non era fornito di acqua calda, l’ambiente era fumoso e insalubre, soprattutto per i bambini. Inoltre i ricorrenti hanno affermato che in Italia vi è la prassi di dividere le famiglie numerose dei richiedenti asilo e che, pertanto, in caso di rinvio, rischierebbero di essere separati.

Il Governo svizzero ha affermato che il sistema del Regolamento Dublino III si basa sulla presunzione che tutti gli Stati membri siano in grado di dare accoglienza ai migranti e che indicazioni differenti – quali quelle vigenti con riferimento alla Grecia che sospendono i rinvii verso questo Paese – non sono state emanate nei confronti dell’Italia.

Il Governo ha ribadito, quindi, il proprio diritto a rinviare i richiedenti asilo nel Paese di prima accoglienza in quanto non vi sono motivi per ritenere, anche sulla base delle statuizioni del Governo italiano, che i ricorrenti corrano il rischio di subire dei trattamenti contrari alla Convenzione.

Nel procedimento è intervenuto anche il Governo italiano che ha affermato che i centri di accoglienza sono adeguati, seppur nella situazione di emergenza dovuta all’ingente numero di migranti che raggiungono le coste nazionali. Il Governo ha, altresì, assicurato che la famiglia Tarakhel non sarà separata e ha sottolineato che i richiedenti asilo godono di un permesso di soggiorno per tutto il tempo necessario per l’esame della loro richiesta e ad essi è garantita un’abitazione, l’assistenza e le prestazioni del servizio sanitario nazionale e di quello scolastico.

La Grande Camera della Corte di Strasburgo si è riunita per deliberare sia sulla ricevibilità, sia sul merito del ricorso e renderà prossimamente.

Infine, si ricorda che in seguito alla sentenza M.S.S. c. Belgio e Grecia della Corte europea dei diritti dell’uomo il 21 gennaio 2011 (qui la versione francese e inglese) molti Stati “Dublino” hanno provveduto a sospendere le procedure di rinvio verso la Grecia. Sempre a seguito di tale sentenza, circa la metà degli Stati “Dublino”, tra cui anche Paesi quali Germania, Gran Bretagna, Svezia, Norvegia e Paesi Bassi, hanno rinunciato a eseguire la procedura Dublino con la Grecia, mentre altri Stati, tra cui Austria, Francia e Polonia, l’hanno limitata notevolmente.

Per maggiori informazioni su Dublino III:

http://www.meltingpot.org/Asilo-Ecco-il-nuovo-Regolamento-Dublino-III.html#.UvvNrf1qKNc

Per maggiori informazioni sulla situazione in Grecia:

http://www.amnesty.it/Grecia_rifugiati_intrappolati_senza_protezione.html

 (Testo redatto con la collaborazione della dott.ssa Alessia Valentino)

Abusi sessuali subiti a scuola da un’allieva di otto anni: l’Irlanda è chiamata a rispondere davanti alla Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’Uomo della violazione degli articoli 3, 8. 13 e 14 della Convenzione e 2 del Protocollo n. 1 alla Convenzione

Strasburgo, 6 marzo 2013 – La C.E.D.U. ha tenuto oggi un’udienza di Grande Camera nel caso O’Keeffe c. Irlande. Il caso riguarda la responsabilità dello Stato riguardo ad abusi sessuali subiti da un’allieva, all’epoca dei fatti di circa otto anni, da parte di un insegnante laico quando frequentava una “scuola nazionale” in Irlanda nel 1973. La ricorrente ha eccepito la violazione degli articoli 3 (divieto di trattamenti inumani o degradanti), 8 (diritto al rispetto della vita privata), 13 (diritto ad un ricorso effettivo) e 14 (divieto di discriminazione) della Convenzione, nonché dell’articolo 2 del Protocollo n. 1 alla Convenzione (diritto all’educazione).

Il ricorso era stato presentato il 16 giugno 2009 e dichiarato ricevibile il 26 giugno 2012. Il 20 settembre 2012 la Camera a cui era stato assegnato il caso l’ha rimesso davanti alla Grande Camera.

Qui sotto il link per vedere la trasmissione dell’udienza.