ESPROPRIAZIONE INDIRETTA, NEL CASO PASCUCCI C. ITALIA, LA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO CONDANNA NUOVAMENTE L’ITALIA

Strasburgo, 27 gennaio 2014 – Con sentenza del 14 gennaio 2014, La C.E.D.U. ha condannato nuovamente l’Italia nel caso Pascucci c. Italia in merito all’annosa questione delle espropriazioni indirette, la pratica seguita in Italia che permette di espropriare immobili e terreni e di modificarli irreversibilmente al fine di costruire opere d’utilità pubblica e che, nella sostanza, priva i proprietari del loro bene conferendo loro un indennizzo irrisorio e di difficoltosa, o quantomeno non immediata, realizzazione.

La giurisprudenza della C.E.D.U. sul punto è costante a partire dalla sentenza Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italia (ricorso n. 31524/96 del 30 maggio 2000) e riaffermata nella sentenza Scordino c. Italia n. 3 (ricorso n. 43662/98 del 17 maggio 2005) e di condanna assoluta rispetto a questa procedura che definisce illegale e inammissibile in uno Stato democratico (Pascucci c. Italia, ricorso n. 1537/04 del 14 gennaio 2014, § 20).

La Corte ha, dunque, dichiarato la violazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione che sancisce il diritto di proprietà.

Il caso della ricorrente prende le mosse nel 1981 quando la Regione Basilicata decise di espropriare il terreno della madre, sito nel Comune di Bernalda in provincia di Matera. Tale terreno fu trasformato in modo definitivo nel 1986. Nel 1989 la madre della ricorrente iniziò un procedimento giudiziario per ottenere il risarcimento del danno. Una prima valutazione nel 1990 del terreno quantificò il valore del terreno in Lire 47.252.500 corrispondenti all’incirca a 24.000 euro; una seconda valutazione avvenuta nel 1998 quantificò il valore del terreno in Lire 73.347.000 corrispondenti all’incirca a 37.880,56 euro; nel 2003 il Tribunale di Matera, a seguito dell’ultima valutazione, quantificò il danno in 37.880,56 euro, rivalutati secondo gli indici ISTAT.

In seguito al decesso della madre, la ricorrente decise di adire la C.E.D.U.

I giudici di Strasburgo le hanno infine riconosciuto un risarcimento per danni materiali e morali pari alla complessiva somma di 52.000 euro.

(Testo redatto con la collaborazione della dott.ssa Alessia Valentino)

La CEDU emette sei sentenze nei confronti dell’Italia, violati gli articoli 6 e 8 della Convenzione e 1 del Protocollo n. 1

Strasburgo, 22 agosto 2011 – Nel mese di luglio 2011, la CEDU ha emesso sei sentenze nei confronti dell’Italia.

I casi esaminati e decisi dalla CEDU sono i seguenti:

Sneersone e Kampanella c. Italia (ricorso n. 14737/09), sentenza del 12 luglio 2011, un caso di rimpatrio di un minore che viveva con la madre il Lettonia. La CEDU ha dichiarato la violazione dell’articolo 8 della Convenzione perché l’Italia aveva disposto il rimpatrio del minore senza tenere nella dovuta considerazione il rischio di problemi psicologici importanti in caso di allontanamento dello stesso dalla madre con cui aveva sempre vissuto. Inoltre, i giudici italiani non avevano proceduto ad un accertamento accurato della situazione del padre a cui era stato riconosciuto l’affidamento esclusivo del bambino. La CEDU ha condannato l’Italia a pagare a titolo di risarcimento per i danni morali subiti la somma di 10.000 euro e a titolo di rimborso per le spese e competenze di lite la somma di 5.000 euro.

Macrì e altri c. Italia (ricorso n. 14130/02), sentenza del 12 luglio 2011, un caso di espropriazione indiretta. La CEDU ha dichiarato la violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1, condannando l’Italia a pagare per i danni materiali subiti la somma di 554.000 euro, nonché la somma di 10.000 euro per i danni morali. La CEDU ha inoltre condannato l’Italia a risarcire la somma di 20.000 euro per le spese e competenze di causa.

Maioli c. Italia (ricorso n. 18290/02), sentenza del 12 luglio 2011, un caso di esproprio con contestuale vincolo di inedificabilità preordinato all’esproprio. La CEDU ha dichiarato la violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1, condannando lo Stato italiano a risarcire ai ricorrenti a titolo di danni materiali la somma globale di 150.000 euro e a titolo di danni morali la somma di 5.000 euro.

Pozzi c. Italia (ricorso n. 55743/08) e Paleari c. Italia (ricorso n. 55772/08), due sentenze del 26 luglio 2011, due casi riguardanti l’applicazione della misura di prevenzione della confisca, dove i ricorrenti hanno eccepito la violazione dell’articolo 6 §§ 1, 2 e 3 b) e c) della Convenzione, nonché 1 del Protocollo n. 1. La CEDU ha dichiarato la violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione perché la procedura in camera di consiglio non prevede il dibattimento in pubblica udienza. Tutte le altre eccezioni sono state invece respinte.

Capriati c. Italia (ricorso n. 41062/05), sentenza del 26 luglio 2011, un caso riguardante la durata eccessiva di un procedimento davanti alla Corte dei Conti. La CEDU ha dichiarato la violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione (eccessiva durata), condannando lo Stato italiano a risarcire i danni morali quantificati nella somma di 2.100 euro.

Esproprio : il caso Guiso-Gallisay c. Italia in Grande Camera il 17 giugno 2009

Strasburgo, 25 marzo 2009 – Per il caso Guiso-Gallisay c. Italia ( n° 58858/00), la CEDU ha fissato l’udienza in Grande Camera per il 17 giugno 2009. Si tratta di un caso di di espropriazione illegittima su cui la CEDU si è già pronunciata tre volte. Con l’ultima sentenza del 21 ottobre 2008, la CEDU aveva modificato l’indirizzo giurisprudenziale seguito sino a quel momento in materia di applicazione dell’articolo 41 della Convenzione nei casi di espropriazione indiretta.

A mio avviso, la CEDU intende ora fissare un criterio generale di quantificazione del danno subito.