I leader politici hanno un ruolo centrale nel contrastare il razzismo e i crimini generati dall’odio

Strasburgo, 21 marzo 2014 – La volontà e la leadership politiche sono essenziali per contrastare il razzismo, la discriminazione e i crimini generati dall’odio, hanno affermato oggi i capi di tre istituzioni intergovernative per i diritti dell’uomo in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale.

Il direttore dell’Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti dell’uomo (ODIHR) dell’OSCE, il presidente della Commissione europea contro il razzismo e l’intolleranza (ECRI) del Consiglio d’Europa e il direttore dell’Agenzia dell’UE per i diritti fondamentali (FRA) hanno affermato che non contrastare il razzismo in modo diretto ed efficace contribuisce ad aumentare l’emarginazione e la vulnerabilità degli individui e delle comunità bersaglio.

I capi delle tre organizzazioni hanno detto che porteranno avanti la loro collaborazione per la sensibilizzazione sul razzismo e il suo impatto e per fornire sostegno ai governi per la prevenzione e la lotta contro tutte le forme di discriminazione razziale.

Le Nazioni Unite hanno proclamato il 21 marzo Giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale nel 1966, in memoria delle 69 persone uccise sei anni prima a Sharpeville, Sudafrica, durante una manifestazione pacifica di protesta contro il sistema dell’apartheid.

Abusi sessuali subiti a scuola da un’allieva di otto anni: l’Irlanda è chiamata a rispondere davanti alla Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’Uomo della violazione degli articoli 3, 8. 13 e 14 della Convenzione e 2 del Protocollo n. 1 alla Convenzione

Strasburgo, 6 marzo 2013 – La C.E.D.U. ha tenuto oggi un’udienza di Grande Camera nel caso O’Keeffe c. Irlande. Il caso riguarda la responsabilità dello Stato riguardo ad abusi sessuali subiti da un’allieva, all’epoca dei fatti di circa otto anni, da parte di un insegnante laico quando frequentava una “scuola nazionale” in Irlanda nel 1973. La ricorrente ha eccepito la violazione degli articoli 3 (divieto di trattamenti inumani o degradanti), 8 (diritto al rispetto della vita privata), 13 (diritto ad un ricorso effettivo) e 14 (divieto di discriminazione) della Convenzione, nonché dell’articolo 2 del Protocollo n. 1 alla Convenzione (diritto all’educazione).

Il ricorso era stato presentato il 16 giugno 2009 e dichiarato ricevibile il 26 giugno 2012. Il 20 settembre 2012 la Camera a cui era stato assegnato il caso l’ha rimesso davanti alla Grande Camera.

Qui sotto il link per vedere la trasmissione dell’udienza.

La C.E.D.U. accerta che l’impossibilità dell’adozione per le coppie omosessuali in Austria è discriminatoria se paragonata alla situazione delle coppie eterossessuali non sposate

Strasburgo, 20 febbraio 2013 – Con sentenza di Grande Camera del 19 febbraio 2013, nel caso X e altri c. Austria, la C.ED.U. ha concluso,

 a maggioranza, che vi è stata violazione dell’articolo 14 (divieto di discriminazione) in combinato disposto con l’articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo in ragione della differenza di trattamento subita dai ricorrenti rispetto a una coppia eterosessuale non sposata di cui uno dei componenti vorrebbe adottare il figlio dell’altro.

La C.E.D.U. ha inoltre accertato

all’unanimità, che vi è stata non violazione dell’articolo 14 della Convenzione in combinato disposto con l’articolo 8 se si compara la situazione dei ricorrenti a quella di una coppia sposata di cui uno dei membri avrebbe desiderato adottare il figlio dell’altro.

Il caso riguarda due donne che vivono insieme una relazione omosessuale stabile le quali si lamentano del rifiuto dei tribunali austriaci di concedere a una delle partner il diritto di adottare il figlio dell’altra senza che i legami legali tra madre e figlio siano recisi (adozione co-genitoriale).

La C.E.D.U. ha ritenuto che la differenza di trattamento operata tra le ricorrenti e una coppia eterosessuale non sposata di cui uno dei membri avrebbe voluto adottare il figlio dell’altro era fondata sull’orientamento sessuale delle stesse.

Secondo la C.E.D.U. il Governo non ha fornito ragioni convincenti atte a stabilire che la differenza di trattamento tra coppie omosessuali ed eterosessuali è necessaria per proteggere la famiglia o gli interessi del minore.