Per la C.E.D.U. il calcolo dell’anzianità di servizio per funzionari pubblici, dipendenti ATA, modificato retroattivamente a seguito della legge n. 266 del 2005 nel caso Agrati è in violazione del diritto ad un processo equo e del diritto di proprietà

Strasburgo, 11 novembre 2012 – Con sentenza dell’8 novembre 2012, la C.E.D.U. ha quantificato il danno subito dai 125 ricorrenti nel caso Agrati e altri c. Italia.

Il caso riguardava la posizione di funzionari pubblici, i quali avevano iniziato una causa per ottenere l’esatta quantificazione dell’anzianità di servizio. Nel corso della procedura era entrata in vigore la legge n. 266 del 2005 relativa alla legge finanziaria per il 2006, che aveva applicato in via retroattiva, e quindi anche alla posizione dei ricorrenti, un nuovo metodo di calcolo più sfavorevole.

In merito la C.E.D.U., con sentenza del 7 giugno 2011, ha accertato, all’unanimità, la violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione (diritto ad un processo equo) e dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 (diritto alla tutela dei propri beni).

Con la sentenza dell’8 novembre 2012, pronunciandosi sulla quantificazione dei danni subiti ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione, la C.E.D.U. ha riconosciuto ai ricorrenti, a titolo di danni materiali danni una somma compresa tra 551 e 82.761 euro, oltre alle competenze legali fissate nella complessiva somma di 6.120 euro.

Decisioni e sentenze della CEDU emesse contro l’Italia nel mese di gennaio 2011

Strasburgo, 9 marzo 2011 – La CEDU nel mese di gennaio 2011 ha emesso sei pronunce contro l’Italia.

Sono tre decisioni e tre sentenze.

Le sentenze riguardano i casi Salvatore e altri c. Italia (art. 6 § 1 della Convenzione – eccessiva durata della procedura), Guadagnino c. Italia e Francia ( art. 6 § 1 della Convenzione – equità del processo) e Scoppola c. Italia (n. 3) (art. 3 del Protocollo n. 1 – diritto di voto), tutte del 18 gennaio 2011.

Le decisioni sono state adottate rispettivamente l’11 e il 18 gennaio 2011 e riguardano i casi Rea e altri c. Italia (art. 6 § 1 della Convenzione – eccessiva durata della procedura “Pinto” – art. 1 del Protocollo n. 1), Garofalo e Panico c. Italia (art. 6 § 1 – eccessiva durata della procedura “Pinto” – art. 1 del Protocollo n. 1), e Chircus e altri c. Italia, (art. 4 del Protocollo n. 4 e art. 13 della Convenzione – espulsione di una comunità di rom). Questi tre casi sono stati radiati dal ruolo.