Vicenda Englaro, la CEDU dichiara inammissibili i ricorsi presentati da associazioni e privati che non avevano alcun titolo per potersi pretendere vittime
Strasburgo 27 dicembre 2008 – Con decisione del 22 dicembre 2008, la CEDU ha dichiarato inammissibili otto ricorsi riuniti tra loro. Nel caso ADA ROSSI e ALTRI c. Italia sei associazioni italiane hanno sostenuto che l’esecuzione della decisione della Corte d’Appello di Milano sul caso Englaro avrebbe potuto avere su di loro effetto negativo tanto da configurare una violazione degli artt. 2 (diritto alla vita) e 3 (divieto di trattamenti inumani o degradanti) della Convenzione. Affermano inoltre che ci sarebbe stata violazione anche dell’art. 6 § 1 della Convenzione.
Si ricorda che nel 1992 a causa di un incidente stradale una giovane donna, Eluana Englaro (E. E.), riportò gravissime ferite tanto da rimanere in stato vegetativo con tetrapalgia spastica e perdita di tutte le facoltà psichiche superiori. Da allora la giovane è rimasta in vita esclusivamente con l’aiuto dell’alimentazione e idratazione artificiale.
Nel 1999 il padre e tutore iniziò una causa per poter ottenere l’autorizzazione a interrompere l’alimentazione e l’idratazione artificiale. Basava la propria richiesta su testimonianze riguardanti il pensiero della figlia riguardo alle sue convinzioni sulla vita. Dopo un lungo e travagliato percorso giudiziario, la Corte d’Appello di Milano, con sentenza del 25 giugno 2008, diede l’autorizzazione. In seguito si pronunciò anche la Corte Costituzionale, respingendo un ricorso presentato dal Parlamento e riguardante un possibile conflitto di attribuzione dei poteri dello Stato. Infine, l’11 novembre 2008, la Corte di Cassazione respinse per incapacità di agire il ricorso del Procuratore di Milano proposto contro la decisione della Corte d’Appello del 25 giugno 2008.
La CEDU ha ricordato innanzitutto che non è sufficiente sostenere che una legge o una decisione possono violare, in quanto tali, propri diritti garantiti dalla Convenzione. La legge o la decisione devono essere applicate nello specifico e produrre un pregiudizio. Inoltre il ricorso non ha come obiettivo quello di prevenire una violazione della Convenzione ed è solo in circostanze eccezionaliche il rischio di una violazione futura può conferire al ricorrente la qualità di vittima di una violazione della Convenzione.
Nel caso di specie e relativamente agli artt. 2 e 3 della Convenzione, la CEDU ha rilevato che i ricorrenti non avevano alcun legame diretto con E. E. e che la vicenda giudiziaria non li tocca direttamente in quanto la decisione della Corte d’Appello di Milano del 25 giugno 2008 è un atto giudiziario riguardante esclusivamente le parti della procedura. Pertanto i ricorrenti non possono considerarsi vittime, neppure potenzialmente, delle violazioni lamentate. Per quanto riguarda l’art. 6 § 1 della Convenzione, la CEDU ha dichiarato che la pretesa violazione è manifestamente infondata, in quanto i ricorrenti non erano parti nella procedura oggetto del ricorso.