La C.E.D.U. condanna l’Ucraina perché responsabile della morte di un detenuto malato di A.I.D.S., deceduto subito dopo la sua scarcerazione
Strasburgo, 25 aprile 2013 – Con sentenza del 14 marzo 2013 la C.E.D.U., nel caso Salakhov e Islyamova c. Ucraina (ricorso n. 28005/08), ha accertato la violazione degli articoli 2 e 3, nonché dell’art. 34, della Convenzione da parte dell’Ucraina per la morte di un detenuto affetto da HIV, avvenuta a breve distanza dal suo rilascio.
Il ricorso fu presentato inizialmente dal signor Linar Irekovich Salahkov, cittadino ucraino (il primo ricorrente), il quale decedette in corso di causa. Nel giudizio subentrò quindi la madre, la signora Aliya Fazylovna Islyamova (la seconda ricorrente).
La vicenda del primo ricorrente ha inizio il 20 novembre 2007, quando fu arrestato con l’accusa di aver rapinato un telefono cellulare ad un conoscente. Secondo quanto sostenuto dalla seconda ricorrente, il primo ricorrente informò immediatamente l’autorità di polizia ucraina di essere malato di A.I.D.S., esprimendo anche la propria preoccupazione che la sua salute avrebbe potuto peggiorare a causa della detenzione.
Dalla data del suo arresto e sino alla scarcerazione, avvenuta il 4 agosto 2008, il primo ricorrente fu alternativamente detenuto in carcerazione preventiva nei centri di detenzione di Bakhchysaray (c.d. “ITT”), e di Sinferopoli (c.d. “SIZO”)..
Con sentenza del 4 luglio 2008, il Tribunale di Bakhchysaray derubricò il reato a frode, condannando il primo ricorrente al pagamento della sola pena pecuniaria per un ammontante di circa 115 euro. Il ricorrente fu quindi rilasciato. La carcerazione preventiva ebbe una durata di oltre otto mesi.
Il primo ricorrente decedette il 2 agosto 2008, a meno di un mese dal suo rilascio.
Durante tutto il periodo di carcerazione preventiva, le condizioni di salute del primo ricorrente peggiorarono progressivamente.
Con l’aggravarsi delle condizioni di salute, il primo ricorrente fu trasferito presso il locale ospedale, ove, il 5 giugno 2008, quindi dopo oltre sei mesi dall’arresto, gli fu diagnosticato l’A.I.D.S. al quarto stadio di latenza clinica. In quell’occasione, il medico definì le condizioni del primo ricorrente come “moderatamente serie”.
Le contestuali e plurime richieste di scarcerazione per motivi di salute formulate dal legale del primo ricorrente furono sistematicamente respinte dal locale Tribunale di Bakhchysaray.
In considerazione del grave e rapido peggioramento delle condizioni di salute, i ricorrenti adirono in via d’urgenza la CEDU, che, in applicazione dell’art. 39 del Regolamento, invitò il Governo ucraino a trasferire immediatamente il ricorrente in una struttura ospedaliera idonea alla cura della sua grave patologia.
Dopo alcuni giorni, il ricorrente fu ricoverato in ospedale dove, seppur gravemente malato, fu ammanettato al letto. Il ricorrente fu quindi trasferito nel centro medico del “SIZO”, dove, pur essendo quasi in fin di vita, continuò ad essere ammanettato al letto.
Dopo la morte del primo ricorrente, la madre e seconda ricorrente denunciò che la mancanza di cure mediche tempestive ed adeguate durante il periodo di detenzione del figlio erano state la causa del decesso.
Secondo un’inchiesta condotta da un’apposita Commissione istituita dal Ministero della Salute ucraino, risultò che il deterioramento delle condizioni di salute del primo ricorrente era attribuibile al ritardo nelle cure prestate.
Le indagini condotte dalle autorità interne non portarono comunque ad identificare alcuna responsabilità penale né tra il personale dei due centri di detenzione, né tantomeno tra il personale medico dell’ospedale che aveva preso in cura il primo ricorrente, vuoi anche per la scarsissima documentazione medica esistente.
I ricorrenti hanno eccepito la violazione del diritto alla salute, all’integrità psico-fisica e alla vita del primo ricorrente, nonché l’essere stati sottoposti a trattamenti inumani e degradanti, in violazione degli art. 2 e 3 della Convenzione.
Quanto alla lamentata violazione dell’articolo 3 della Convenzione (divieto di trattamento inumano e degradante), la C.E.D.U. ha ribadito che gli Stati hanno l’obbligo di garantire ai detenuti le stesse cure, mediche e psico-sociali, che vengono assicurate a tutti gli altri membri della comunità (Kudla c. Polonia) e che la mancanza di cure adeguate costituisce un trattamento inumano e degradante.
Nel caso di specie, la C.E.D.U. ha osservato che pur sollecitate, non sono state fornite le cure mediche necessarie. Secondo la C.E.D.U., la pressoché totale assenza di documentazione medica è indicativa del mancato assolvimento da parte dello Stato degli obblighi di protezione derivanti dall’art. 3 della Convenzione.
Quanto all’adeguatezza delle cure mediche ricevute in ospedale, la C.E.D.U. ha ritenuto lo Stato ucraino responsabile perché i medici hanno sottostimato la gravità delle condizioni di salute del ricorrente, rifiutando il ricovero urgente. Anche sotto questo profilo, la C.E.D.U. ha ritenuto che vi sia stata violazione dell’art 3 della Convenzione.
Quanto all’ammanettamento al letto di degenza, la C.E.D.U. ha ritenuto che, stante il grave stato di debilitazione fisica del primo ricorrente, tale trattamento abbia costituito un trattamento inumano e degradante.
Sotto il profilo dell’articolo 2 della Convenzione (diritto alla vita), la C.E.D.U. richiamandosi alla propria consolidata giurisprudenza, ha ribadito che tale norma deve essere interpretata ed applicata in modo da garantire una tutela in concreto ed effettiva del diritto alla vita (Mc Cann e altri c. Regno Unito). Tale norma pone quindi a carico delle autorità pubbliche l’obbligo di adottare preventivamente misure concrete per proteggere l’individuo (Osman c. Regno Unito).
Nel caso di specie la C.E.D.U. ha esaminato la compatibilità della detenzione con lo stato di salute del primo ricorrente, concludendo che alcun parametro esaminato – le condizioni mediche, l’adeguatezza delle cure e la proporzionalità della misura restrittiva adottata, fosse stato rispettato con lo stato di detenzione del primo ricorrente. La C.E.D.U. ha quindi ritenuto che vi sia stata violazione dell’articolo 2 della Convenzione sotto il profilo sostanziale.
La C.E.D.U. ha ritenuto infine che vi sia stata violazione dell’articolo 2 della Convenzione anche sotto il profilo procedurale, in quanto le indagini compiute dalle autorità pubbliche interne non sono state sufficientemente adeguate, imparziali e indipendenti.
La C.E.D.U. ha ritenuto che vi sia stata violazione dell’articolo 3 della Convenzione anche nei confronti della seconda ricorrente per il perdurante stato di sofferenza mentale, angoscia e preoccupazione che è stata costretta a vivere a fianco del primo ricorrente.
Infine, la C.E.D.U. ha ritenuto che vi sia stata violazione dell’articolo 34 della Convenzione, in quanto lo Stato ucraino non ha prontamente eseguito la misura cautelare indicata ai sensi dell’articolo 39 del Regolamento.
La CEDU ha condannato lo Stato ucraino a risarcire alla seconda ricorrente 50.000 euro a titolo di risarcimento quale erede del primo ricorrente deceduto e 10.000 euro a titolo di risarcimento dei danni morali subiti personalmente. Le spese legali sono state liquidate in 925 euro.
Si noti che i principi sanciti in questa sentenza sono applicabili a tutti gli Stati contraenti della Convenzione e pertanto anche allo Stato italiano.