I database utili per le ricerche in tema di diritti fondamentali

Strasburgo, 16 febbraio 2015 – Accanto all’importante motore di ricerca sulla giurisprudenza elaborata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo in tema di applicazione e interpretazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, il Consiglio d’Europa ha reso disponibili altri due motori di ricerca, uno per la ricerca della documentazione elaborata dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani e degradanti (CPT) e l’altro dal Comitato europeo dei diritti sociali per la Carta sociale europea (ECS)

Qui di seguito troverete i tre motori di ricerca segnalati

HUDOC CEDU

HUDOC CPT

HUDOC ECS

Con il caso De Tommaso c. Italia la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo esaminerà le misure di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza

grande-cameraStrasburgo, 23 gennaio 2015 – Il 25 novembre 2014, la Seconda Sezione della C.E.D.U. ha deciso di rimettere il caso De Tommaso c. Italia davanti alla Grande Camera. La pubblica udienza è stata fissata per il 20 maggio 2015 e in quell’occasione i Giudici di Strasburgo esamineranno le misure di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza alla luce dei diritti fondamentali garantiti dagli articoli 2 del Protocollo n. 4 alla Convenzione (libertà di circolazione) e 6 della Convenzione. Nel caso di specie il 22 maggio 2007, il Procuratore della Repubblica di Bari aveva proposto al Tribunale della medesima città di sottoporre il ricorrente ad una sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con assegnazione a residenza per una durata di due anni. Aveva evidenziato che, tenuto conto delle precedenti condanne per traffico di droga, evasione e detenzione di armi, il ricorrente frequentava dei criminali e risultava essere una persona pericolosa. Con memoria del 6 marzo 2008, il ricorrente si era opposto alla proposta del Procuratore, eccependo che vi era stato un errore di persona in quanto dalla condanna del 2002 non era più stato sottoposto ad procedimenti giudiziari. Secondo il ricorrente, non vi era la necessità di applicare la misura della sorveglianza speciale. Con decisione dell’11 aprile 2008, notificata il 4 luglio 2008, il Tribunale di Bari aveva disposto la misura della sorveglianza speciale per la durata di due anni, respingendo le argomentazioni esposte dal ricorrente, avendo riteneto che le condizioni richieste dalla legge per l’applicazione della misura erano soddisfatte, non essendovi dubbi quanto alla pericolosità del ricorrente. Tale misura aveva comportato per l’interessato l’assolvimento dei seguenti obblighi:

  • presentarsi una volta alla settimana presso l’autorità di polizia incaricata della sorveglianza;
  • cercare un lavoro entro un mese;
  • abitare a Bari;
  • vivere onestamente e nel rispetto delle leggi, senza prestarsi a sospetti;
  • non frequentare persone che avevano subito condanne e sottoposte a delle misure di prevenzione o di sicurezza;
  • non rientrare la sera dopo le 22 e non uscire al mattino prima delle 7, salvo in caso di necessità e avvertendo le autorità in tempo utile;
  • non detenere o portare armi;
  • non frequentare bar o pubblici ritrovi e non partecipare a riunioni pubbliche.

Il 31 luglio 2008, la Prefettura di Bari aveva revocato la patente del ricorrente. Il 14 luglio 2008, il ricorrente aveva presentato ricorso davanti alla Corte di Appello di Bari. Con sentenza del 28 gennaio 2009, notificata al ricorrente il 4 febbraio 2009, la Corte di Appello aveva evidenziato che il delitto per il quale il ricorrente era stato condannato non era di particolare gravità e risaliva al 2004. In seguito non aveva commesso alcun crimine. Il fatto che avesse frequentato persone condannate non era stato ritenuto sufficiente per affermare la sua pericolosità. Secondo la Corte di Appello, il Tribunale aveva omesso di valutare l’incidenza della funzione rieducativa della pena sulla personalità del ricorrente. Con il proprio ricorso, il ricorrente ha eccepito che la misura di prevenzione che gli è stata applicata sia stata arbitraria e di durata eccessiva, tenuto conto che la Corte di Appello si è pronunciata sei mesi dopo la proposizione del ricorso, quando invece la legge prevede un termine di trenta giorni. Invoca gli articoli 5 e 2 del Protocollo n. 4 alla Convenzione. Invocando poi l’articolo 6 § 1 della Convenzione, il ricorrente ha eccepito la mancanza di pubblicità della procedura davanti alla camera del Tribunale e della Corte di Appello specializzate nell’applicazione delle misure di prevenzione. Invocando l’articolo 6 §§ 1 e 3 e) della Convenzione, il ricorrente ha inoltre eccepito, sotto diversi profili, l’iniquità della procedura che ha portato all’applicazione delle misure di prevenzione. Il ricorrente ha infine evidenziato di non aver disposto, in diritto italiano, di alcun ricorso effettivo per far valere la violazione di cui all’articolo 5. Nella comunicazione al Governo italiano, la C.E.D.U. ha ritenuto di dover porre le seguenti domande:

  • se vi è stata una restrizione del diritto del ricorrente alla libertà di circolazione ai sensi dell’articolo 2 del Protocollo n. 4 alla Convenzione. In caso affermativo,se  questa restrizione è stata disposta nel rispetto delle esigenze previste dall’articolo 2 § 3 del Protocollo n. 4, tenuto conto, in particolare, della durata della procedura davanti alla Corte di Appello.
  • Se l’articolo 6 § 1 della Convenzione, sotto il profilo civile, è applicabile alla procedura intervenuta nel caso di specie. In caso affermativo, se la causa riguardante la misura di prevenzione è stata celebrata pubblicamente come lo richiede l’articolo 6 § 1 della Convenzione e se l’esclusione del pubblico dalla sala d’udienza nel caso di specie era compatibile con l’articolo 6 § 1 della Convenzione.

Tali questioni saranno quindi prese in esame davanti alla Grande Camera il 20 maggio 2015.

Avv. Antonella MASCIA

Nel caso Sharifi e altri, la Corte europea dei diritti dell’uomo condanna l’Italia e la Grecia, la prima per le espulsioni collettive indiscriminate nei confronti di migranti afgani, la seconda per aver loro impedito di accedere al procedimento per la richiesta di asilo

afghanistanStrasburgo, 22 ottobre 2014 – Con sentenza del 21 ottobre 2014, la C.E.D.U. ha finalmente deciso il caso Sharifi e altri c. Italia e Grecia. Il ricorso, presentato ancora il 23 marzo 2009 era stato inizialmente comunicato ai Governi interessati da parte della C.E.D.U., il 23 giugno 2009, ma poi è rimasto a lungo in attesa di una pronuncia, nonostante fosse stato stabilito che il caso dovesse essere trattato in via prioritaria, ai sensi dell’articolo 41 del Regolamento.

 Nel leggere la sentenza appare evidente che il lungo tempo trascorso è dovuto anche alla continua richiesta di informazioni circa la situazione dei ricorrenti. A tali richieste l’avvocato dei ricorrenti, Alessandra Ballerini del foro di Genova, è riuscita a dare le informazioni in suo possesso, nonostante le grosse difficoltà dovute alla situazione di grande precarietà in cui versavano i suoi assistiti. Tale rigore nella ricerca di informazioni dettagliate riguardo la situazione dei ricorrenti da parte della C.E.D.U. è stata forse eccessiva, proprio in considerazione delle condizioni estreme in cui gli stessi versavano. A causa di ciò i ricorrenti che hanno ottenuto l’accertamento della violazione sono stati solo quattro, mentre per gli altri, come si vedrà in prosieguo, la C.E.D.U. ha ritenuto di radiare il causa dal ruolo.

Questo caso nasce da un’azione comune, portata avanti dopo la morte di un ragazzino afgano, Zaher Rezai, avvenuta l’11 dicembre 2008. Grazie alle associazioni veneziane e agli enti di accoglienza veneziani, al C.I.R., ma soprattutto grazie ad Alessandra Sciurba, brillante sociologa, all’epoca fu organizzato un viaggio a ritroso, per incontrare i migranti a Patrasso. Là Alessandra Sciurba, anche con l’aiuto di Anna Milani e Basir Ahang, quest’ultimo rifugiato politico e giornalista afghano, riuscì a raccogliere le storie di molte persone e tra queste quelle dei ricorrenti (per maggiori informazioni si legga l’articolo “Caso Sharifi e altri c. Italia e Grecia – La Corte di Strasburgo condanna l’Italia. Un ricorso costruito dal basso ferma i respingimenti dai porti dell’Adriatico”, di Alessandra Sciurba)

La sentenza Sharifi e altri è di grande interesse perché, finalmente, la prassi di rinvio automatico nei porti italiani, in totale assenza delle garanzie minime per la tutela dei diritti fondamentali, è stata accertata e conseguentemente sanzionata.

Con tale sentenza, la C.E.D.U. ha accertato la violazione dell’articolo 13 (diritto ad un ricorso effettivo) combinato con l’articolo 3 (divieto di trattamenti inumani o degradanti) della Convenzione nei confronti della Grecia per l’impossibilità per i ricorrenti di accedere alla procedura per richiedere l’asilo e per averli messi a rischio di espulsione verso l’Afganistan dove avrebbero potuto subire maltrattamenti. Ha inoltre accertato la violazione dell’articolo 4 del Protocollo n. 4 (divieto di espulsioni collettive di stranieri) nei confronti dell’Italia. Sempre nei confronti dell’Italia, la C.E.D.U. ha accertato la violazione dell’articolo 3 della Convenzione, in quanto le autorità italiane, rinviando i ricorrenti in Grecia, li hanno esposti ai rischi connessi all’inefficacia della procedura per la richiesta di asilo in tale paese. Infine, la C.E.D.U. ha accertato la violazione nei confronti dell’Italia dell’articolo 13 combinato con gli articoli 3 della Convenzione e 4 del Protocollo n. 4 per l’impossibilità di accedere alla procedura d’asilo o ad una qualsiasi altra via di ricorso nel porto di Ancona.

I ricorrenti che hanno presentato ricorso erano inizialmente un totale di trentacinque: trentadue cittadini afgani, due cittadini sudanesi e un cittadino eritreo. Gli stessi avevano denunciato di essere arrivati clandestinamente in Italia provenendo dalla Grecia e avevano esposto di aver raggiunto, tra il 2007 e il 2008 il territorio greco provenendo da Paesi dilaniati dalla guerra, ovvero l’Afganistan, il Sudan e l’Eritrea. I ricorrenti avevano inoltre riferito di essersi imbarcati clandestinamente a Patrasso, in Grecia, su navi aventi come destinazione l’Italia, dove erano arrivati tra gennaio 2008 e febbraio 2009, raggiungendo i porti di Bari, Ancona e Venezia. Appena giunti, la polizia di frontiera li aveva intercettati e immediatamente rinviati in Grecia.

Il Governo italiano ha invece sostenuto che solo il ricorrente Reza Karimi avrebbe raggiunto il territorio italiano. Questi, nascosto con altri diciassette clandestini in un camion che trasportava verdura, sarebbe stato scoperto dalla polizia nel porto di Ancona il 14 gennaio 2009 e rinviato in Grecia lo stesso giorno per giungere a Patrasso il giorno successivo.

Invece, secondo il Governo greco, solo dieci ricorrenti sarebbero entrati nel suo territorio. In effetti, sempre secondo le autorità greche, nei confronti di tali dieci ricorrenti furono emessi dei provvedimenti espulsivi. Agli stessi era stato quindi intimato di lasciare il territorio greco entro trenta giorni. Tra queste dieci persone, solo una aveva presentato domanda d’asilo, che fu comunque respinta, e un’altra avrebbe ottenuto la sospensione dell’espulsione in seguito alle indicazioni fornite dalla C.E.D.U., che aveva chiesto in via provvisoria ai sensi dell’articolo 39 del Regolamento di sospendere i provvedimenti espulsivi per sei dei ricorrenti. Nonostante ciò, uno di questi era stato espulso verso la Turchia e altri due furono ristretti ai confini dell’Albania in vista del loro respingimento.

Nel frattempo, tra luglio e dicembre 2009, l’avvocato dei ricorrenti aveva informato la C.E.D.U. della situazione di grande incertezza in cui versavano alcuni ricorrenti. La polizia greca aveva infatti sgomberato il campo di Patrasso distruggendo tutti i ripari dei richiedenti asilo e arrestando alcuni ricorrenti. L’avvocato aveva fatto presente di non essere in grado di indicare i nomi dei suoi assistiti che si trovavano in tale situazione, ciò a causa della grande confusione e dell’incertezza esistenti. Alcuni ricorrenti vivevano per strada ad Atene o a Patrasso e altri erano riusciti a raggiungere altri Paesi, come la Svezia, la Svizzera e la Norvegia. Sempre l’avvocato dei ricorrenti, aveva informato la C.E.D.U. che uno dei ricorrenti, Najeeb Heideri, era scappato da Patrasso ed era riuscito a raggiungere l’Italia, a Parma, dove era riuscito a presentare una richiesta di protezione internazionale. L’avvocato aveva inoltre fatto presente di essere in contatto con i ricorrenti Mozamil Azimi e Reza Karimi che si trovavano in un centro d’accoglienza in Norvegia. In seguito l’avvocato aveva informato la C.E.DU. che diversi ricorrenti l’avevano contattata per richiedere informazioni sul ricorso presentato. Nel 2013, l’avvocato aveva fatto presente che Najeeb Heideri aveva ottenuto lo statuto di rifugiato in Italia. Questi aveva provato per due volte di arrivare clandestinamente in Italia dalla Grecia e di essere stato rinviato verso la Grecia dal porto di Ancona senza alcun provvedimento e senza essere identificato. In proposito il Governo italiano ha sostenuto che Najeeb Heideri non è mai stato inserito nel data-base “Eurodac”.

Sulle questioni preliminari, i Governi italiano e greco si sono purtroppo distinti, eccependo e mettendo in dubbio l’identità dei ricorrenti. La C.E.D.U. ha ritenuto che tali eccezioni fossero prive di fondamento in quanto non poteva essere posto in dubbio sia l’autenticità delle procure sottoscritte dai ricorrenti che la loro identità e le loro allegazioni.

La C.E.D.U. ha ritenuto tuttavia di proseguire l’esame del ricorso solo per quei ricorrenti che hanno mantenuto, anche indirettamente, un contatto regolare con il loro avvocato. Essi sono risultati essere solamente quattro, ovvero Reza Karimi, Yasir Zaidi, Mosamil Azimi e Najeeb Heideri. Per gli altri ricorrenti la causa è stata invece cancellata dal ruolo.

Nei confronti della Grecia, la C.E.D.U. ha accertato le gravi deficienze della procedura d’asilo nonché le precarie condizioni dei richiedenti asilo che si trovavano nel campo di Patrasso. Questo era peraltro un semplice campo di fortuna, sovraffollato e privo di qualsiasi servizio essenziale. Il Governo greco ha sostenuto che i ricorrenti non avrebbero avuto intenzione di richiedere l’asilo, ma che avevano solo la volontà di rimanere sul territorio greco. La C.E.D.U. ha invece accertato che i ricorrenti erano a serio rischio di essere rinviati in Afganistan e che pertanto, per loro, era concreto l’interesse di poter accedere ad una via di ricorso ai sensi dell’articolo 13 della Convenzione. Conseguentemente, secondo la C.E.D.U. vi è stata violazione dell’articolo 13 combinato con l’articolo 3 della Convenzione.

Nei confronti dell’Italia, riguardo alle espulsioni collettive, il Governo italiano ha eccepito l’inapplicabilità dell’articolo 4 del Protocollo n. 4. La C.E.D.U. ha respinto tale eccezione facendo presente che tale articolo è applicabile addirittura in alto mare (si veda in proposito la sentenza Hirsi Jamaa e altri c. Italia, §§ 166-180) e conseguentemente esso può senz’altro essere applicato in caso di rifiuto di ammissione sul territorio nazionale, come nel caso di specie.

La C.E.D.U. ha quindi preso in esame molti rapporti redatti da terzi intervenienti e da altre fonti internazionali, che avevano denunciato episodi di rinvio indiscriminato verso la Grecia da parte della polizia di frontiera nei porti italiani che si affacciano sul mar Adriatico. La C.E.D.U. ha rilevato che le affermazioni del Governo italiano, circa la presenza sul suo territorio di un solo ricorrente, Reza Karimi, è stato contraddetto dallo stesso Governo greco, che ha invece dichiarato che altri tre ricorrenti si sarebbero imbarcati per arrivare in Italia e che sarebbero poi stati rinviati in Grecia.

All’eccezione dell’Italia, secondo cui la Grecia sarebbe stato il Paese competente ad esaminare le domande d’asilo, la C.E.D.U. ha rilevato che l’Italia avrebbe dovuto procedere ad un esame analitico ed individuale della situazione di ciascun ricorrente, anziché espellerli in blocco. Conseguentemente, la C.E.D.U. ha censurato il fatto che l’Italia abbia invocato il c.d. sistema Dublino per giustificare un respingimento indiscriminato e collettivo. La C.E.D.U. ha conseguentemente accertato la violazione dell’articolo 4 del Protocollo n. 4.

Quanto al rischio di rimpatrio verso l’Afganistan, la C.E.D.U. ha riconosciuto la responsabilità dell’Italia per aver respinto i ricorrenti verso la Grecia, un Paese dove sussiste un’assenza di accesso alla procedura d’asilo. Il Governo italiano avrebbe dovuto esaminare la situazione di ciascun ricorrente e valutare, prima del rinvio, in che modo le autorità greche applicano nella pratica la legislazione in materia di asilo. Per tali considerazioni la C.E.D.U. ha ritenuto che vi  è stata la violazione dell’articolo 3 della Convenzione.

 Antonella MASCIA