La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea e le garanzie offerte dall’articolo 6 della Convenzione

salleaudiencedsc_00061Strasburgo, 10 maggio 2014 – Il 19 aprile 2014, la C.E.D.U. ha comunicato il caso Schipani e altri c. Italia al Governo italiano, chiedendo se il rifiuto della Corte di Cassazione di rinviare in via pregiudiziale la causa dei ricorrenti alla Corte di Giustizia dell’Unione europea per una questione di interpretazione delle norme dell’Unione europea possa essere stata una violazione dell’articolo 6 della Convenzione, che garantisce il diritto ad un equo processo.

Tale caso verrà esaminato alla luce dei principi stabiliti dalla C.E.D.U. nel caso Vergauwen c. Belgique, decisione del 10 aprile 2012, §§ 89-90 ; e Ullens de Schooten e Rezabek c. Belgio, sentenza del 20 settembre 2011, §§ 33-35).

Secondo i principi elaborati dalla C.E.D.U., l’articolo 6 della Convenzione impone alle giurisdizioni interne di motivare adeguatamente le pronunce in cui sono poste questioni pregiudziali di rinvio alla Corte di Giustizia dell’Unione europea.

Nel caso di specie, i ricorrenti, medici iscritti al corso di specializzazione negli anni 1991-1992 promossero una causa, chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa del ritardo con cui l’Italia aveva recepito nel sistema legislativo nazionale le direttive comunitarie n. 363 del 16 giugno 1975 e n. 82 del 26 aprile 1976.

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 21 febbraio 2000 respinse la domanda. Pur riconoscendo che il ritardo nel recepimento delle direttive in questione nel sistema interno, avvenuto solo con decreto legge n. 257 del 1991, affermando peraltro che i ricorrenti non avevano dato prova del pregiudizio subito. I ricorrenti fecero appello contestando in particolare di non essere tenuti a dare prova del pregiudizio subito, in quanto lo stesso era da considerarsi un dannum in re ipsa.

Con sentenza del 18 settembre 2003, la Corte d’Appello di Roma respinse la domanda dei ricorrenti, facendo riferimento al contrasto giurisprudenziale esistente in materia.

Avverso tale pronuncia, i ricorrenti proposero ricorso in Cassazione. Oltre a presentare una serie di motivi, richiesero in via subordinata di rinviare in via pregiudiziale alla CGUE perché esaminasse due questioni. La prima era volta ad accertare se il mancato tempestivo recepimento delle direttive n. 363 del 1975 e n. 86 del 1976 potesse costituire una violazione del diritto dell’Unione europea e se ciò potesse comportare una responsabilità per lo Stato italiano. La seconda verteva invece sul contenuto del decreto legislativo n. 257 del 1991, che rendeva impossibile o eccessivamente difficile l’ottenimento del risarcimento dei danni.

Con sentenza del 14 novembre 2008, la Corte di Cassazione respinse le richieste dei ricorrenti. La Corte di Cassazione, in particolare, non fece alcun riferimento alla questione pregiudiziale sollevata dai ricorrenti sollevata in via subordinata.

I ricorrenti hanno chiesto che venga accertata la violazione degli articoli 6 § 1 e 14 della Convenzione e 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione.

La Corte di Cassazione inaugura l’anno giudiziario 2014

Strasburgo, 28 gennaio 2014 – Il 24 gennaio 2014 il primo Presidente della Corte di Cassazione Giorgio Santacroce, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2014, ha presentato la relazione sulla giustizia italiana.

In tema di diritti fondamentali, nella propria relazione, il Presidente Santacroce ha fatto riferimento al rapporto esistente tra la giurisdizione nazionale e quella sovranazionale, esponendo quanto segue:

“3. La tutela dei diritti fondamentali. Giurisdizione nazionale e spazio giuridico europeo

 I. La tutela dei diritti fondamentali, e cioè dei diritti essenziali e inalienabili della persona umana, è uno di quei temi che involge opzioni etiche e ideologiche differenziate, che rischiano di alimentare passioni destinate a dividere la società. In una stagione in cui le diverse forze politiche in competizione stentano a conquistare consensi, è forte la tentazione di metterli in sordina e di non farli figurare quasi mai nelle agende politiche nazionali ed europee.

La giurisdizione, però, non può declinare la domanda di giustizia e ai giudici nazionali e sovranazionali spetta, comunque, di occuparsi di questi temi nella loro concretezza vissuta che, come bene è stato detto, non vengono mai nominati, ma che tutti conoscono, offrendone la relativa soluzione pratica, salvo le inevitabili polemiche successive. Basti citare, per fare qualche esempio, il fine vita e il valore delle direttive anticipate; il contrasto all’omofobia; l’accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita; l’adozione all’interno delle coppie omosessuali; il riconoscimento della cittadinanza ai figli di migranti nati e cresciuti in Italia (c.d. jus soli); il divieto del velo islamico nelle scuole pubbliche. Per non parlare del sovraffollamento delle carceri e dell’attribuzione del cognome ai figli, che in seguito esamineremo.

Per molto tempo i diritti fondamentali – come ha fatto notare Stefano Rodotà – sono stati trattati in maniera indiretta, nel bozzolo di una pervasiva dimensione economica e sono apparsi perciò come una semplice variabile dipendente dell’economia. Ma una volta entrati a far parte del patrimonio giuridico europeo, era inevitabile che il procedere di ciascun Stato membro verso una vera unione politica dovesse far emergere che non può esistere solo un’efficiente “Europa dei mercati”, ma a essa deve accompagnarsi anche una forte “Europa dei diritti” e che solo l’esplicita acquisizione e proclamazione di questi diritti poteva e può dare all’Unione europea la sua piena legittimazione democratica e la sua supremazia istituzionale.

Non va dimenticato che l’incorporazione dei diritti fondamentali nel diritto dell’Unione europea ha preso avvio in sede giurisdizionale con la pronuncia Stauder (12 novembre 1969, causa 29/69) ed è stata portata a compimento dalla Corte di Lussemburgo, come Corte di giustizia europea, che se ne è fatta garante, affermando che la loro salvaguardia, pur informata alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, deve essere assicurata entro l’ambito della struttura e delle finalità della comunità. Nel tempo – basti pensare alle pronunce Schmidberger (12 giugno 2003, causa C-112/00) e Omega (14 giugno 2004, causa C-36/02) – la Corte di Lussemburgo ha spostato l’asse dei suoi interventi dal piano economico a quello dei diritti umani, ponendo la dignità umana al centro del sistema giuridico fondato sui Trattati: a conferma e riprova dell’insufficienza e dell’erroneità di una lettura meramente economica dell’esperienza e della storia, che esclude dal palcoscenico il legittimo protagonista, che resta l’uomo con i suoi inviolabili diritti che lo costituiscono come “persona” nello Stato, nella società e nella vita pulsante delle comunità intermedie. È la persona, sono i suoi diritti fondamentali, il metro di misura dell’effettività della giurisdizione.

II. Dopo la significativa svolta operata dalla Corte costituzionale con le sentenze nn. 348 e 349 del 2007, la questione dei diritti fondamentali ha finito per porsi al centro anche della giurisprudenza costituzionale. Il Giudice delle leggi ha infatti affermato l’idoneità delle disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (Cedu), sulle cui violazioni è competente a pronunciarsi la Corte dei diritti umani, a valere come parametro interposto nel giudizio di costituzionalità, attribuendole il rango di una sorta di fonte “sub-costituzionale” e configurando gli eventuali contrasti con la normativa interna come questioni di legittimità costituzionale. Il giudice nazionale è tenuto a interpretare la norma interna in modo conforme alle disposizioni internazionali, ma, qualora questa strada non sia percorribile, non potrà che sollevare la relativa questione di legittimità costituzionale in riferimento all’art. 117 Cost., giacché le norme Cedu integrano questo parametro, non essendo consentito ai giudici disapplicare la norma interna contrastante. La delicata e complessa relazione tra le due Corti è ben sintetizzata nella stessa sentenza n. 349, dove si afferma che “questa Corte e la Corte di Strasburgo hanno in definitiva ruoli diversi, sia pure tesi al medesimo obiettivo di tutelare al meglio possibile i diritti fondamentali dell’uomo”.

Tali decisioni hanno trovato un significativo riscontro nella giurisprudenza della Corte di cassazione, che nell’anno trascorso ha dato un impegnato contributo al dialogo non sempre facile con le due Corti, di Lussemburgo e di Strasburgo (come dire: nell’ambito dell’Unione

e nell’ambito Cedu), costruendo l’architrave di un complesso e sempre più consistente sistema di garanzie a diversi livelli.

La complessità del quadro emerge nel rapporto della Corte di cassazione soprattutto con la Corte dei diritti di Strasburgo e con la Corte di Giustizia tutte le volte in cui la nostra istituzione è chiamata a offrire un’interpretazione adeguatrice del diritto interno, rispettosa dei parametri nazionali, ma garante al tempo stesso del primato del diritto dell’Unione in materia di diritti fondamentali, che assicura a essi la massima espansione delle tutele e dell’osservanza degli standard previsti dalla Cedu.

III. Per quanto riguarda i rapporti tra Corte di cassazione e Cedu, l’anno appena trascorso ha preso le mosse da una significativa pronunzia, resa a Sezioni Unite, con la quale la Corte ha offerto una peculiare angolazione dei rapporti fra ordinamento interno e ordinamento sovranazionale.

Con ordinanza n. 34472 del 19 aprile 2012, Ercolano, la Corte aveva dichiarato non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 8 del d.l. 24 novembre 2000, n. 341, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., questo ultimo in relazione all’art. 7 Cedu.

La Corte costituzionale, con sentenza del 18 luglio 2013, n. 210, ha dichiarato l’illegittimità della norma. Richiamando la sentenza della Corte Edu del 13 luglio 2000, Scozzari e Giunta c. Italia, è stato sottolineato il rilievo del principio in virtù del quale, quando la Corte constata una violazione, lo Stato convenuto ha l’obbligo giuridico di adottare le misure generali e/o, se del caso, individuali necessarie.

Pur negando la configurabilità della sentenza Scoppola c. Italia del 17 settembre 2009 come “sentenza pilota”, la Consulta condivide l’impostazione della Corte di cassazione relativa alla

“violazione strutturale” del diritto di matrice convenzionale aperta per effetto della rimessione, che impone l’obbligo per lo Stato di adottare “misure generali”, pur in assenza di una specifica statuizione da parte della Corte Edu, affinché venga meno la violazione nei confronti di tutti coloro che si trovino nelle medesime condizioni del ricorrente.

Il più recente sviluppo dell’iter del caso Ercolano è nella sentenza con la quale le Sezioni Unite, all’udienza del 24 ottobre scorso, sono state chiamate a decidere se il giudice dell’esecuzione, in attuazione dei principi dettati dalla Corte Edu, possa sostituire la pena dell’ergastolo, inflitta all’esito di un giudizio abbreviato, con la pena di trent’anni di reclusione, modificando in questo modo il giudicato con l’applicazione della legge più favorevole. Alla questione le Sezioni Unite hanno fornito risposta affermativa alla luce della sentenza della Corte cost. n. 210 del 2013.

IV. Per quanto concerne l’ambito UE, è da auspicare che una certa perdurante ritrosia del giudice nazionale a riferirsi alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, cui l’art. 6 del Trattato di Lisbona assegna lo stesso valore dei trattati, ceda sempre più il passo a una riconsiderazione del valore della Carta stessa come strumento di diritto primario dell’Unione. È sintomatico che, proprio in sede di nomofilachia, si stia facendo strada, soprattutto in ambito penale, un nuovo percorso argomentativo che riconosce anche alla Corte di Lussemburgo, che presidia l’interpretazione dei Trattati e della Carta, un ruolo nomofilattico, in stretta sinergia con l’attività interpretativa dei giudici nazionali.

In via esemplificativa, può farsi riferimento al divieto di bis in idem sancito dall’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali. La Corte di cassazione (Sez. II, 21 maggio 2013, n. 40553), pur escludendo l’esistenza di un principio di ne bis in idem internazionale nell’ordinamento italiano, ha riconosciuto il rilievo di tale principio, a livello dell’Unione, in quanto sancito dal su richiamato art. 50 della Carta dei diritti fondamentali, pur negandone l’applicazione al caso concreto esaminato per essere stata la condanna emessa in Croazia e avendo quella nazione sottoscritto il Trattato di adesione all’Unione Europea in data 9 dicembre 2011, con decorrenza 1° luglio 2013, in data successiva alla celebrazione del processo in Italia.

Un altro esempio significativo è quello dell’abuso del diritto e del processo, di cui si parla sempre più spesso per alludere a un uso improprio e distorto degli strumenti processuali, attuato al solo fine di evitare o di ritardare il corso di un procedimento. Una giustizia rapida ed efficiente mal si concilia con questo fenomeno, anche se lo scoraggiare un ricorso inappropriato non può e non deve trasformarsi in un diniego sostanziale di giustizia.

Il problema è che l’abuso di diritto, come principio generale, non è previsto nel nostro ordinamento, anche se numerose norme del codice civile, di procedura civile e del consumo lo richiamano indirettamente, attribuendo conseguenze non irrilevanti a chi abbia agito in mala fede, magari intraprendendo un’azione legale “senza la normale prudenza”. La stessa

Costituzione, del resto, fa implicito riferimento nell’art. 2 all’obbligo di buona fede e correttezza, specificandolo come dovere giuridico, quale espressione del più generale principio di solidarietà sociale.

Dobbiamo riconoscere che ancora una volta il diritto europeo arriva prima di noi, dandoci degli input precisi. L’art. 54 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE prevede, infatti, il “divieto dell’abuso di diritto”, chiarendo che nessuna disposizione della Carta deve essere interpretata nel senso di comportare il diritto di esercitare un’attività o compiere un atto che miri a compromettere i principi della Carta o a imporre limitazioni più ampie di quelle in essa previste.

V. La prosecuzione del dialogo tra le Corti consente di correggere, integrare e innovare l’ordinamento giuridico interno, adeguandolo agli standard europei e internazionali, anche indipendentemente da inerzie e ritardi legislativi. Emblematica di come la giurisprudenza possa rimediare alle difficoltà della politica (e della legislazione nazionale), fornendo le doverose risposte alle domande di giustizia poste dai cittadini, è la vicenda che si è conclusa con la sentenza della Corte di Strasburgo (Cusan e Fazzo c. Italia) pubblicata il 7 gennaio scorso, la quale ha ritenuto l’illegittimità del sistema giuridico italiano, per contrasto con gli artt. 8 e 14 Cedu, nella parte in cui attribuisce al figlio legittimo automaticamente il cognome del padre senza alcuna possibilità di deroga in caso di accordo tra i genitori in favore del cognome della madre. Invocando il principio della piena parità fra genitori, i giudici di Strasburgo hanno sostenuto che “se l’attribuzione del cognome del padre può rivelarsi necessaria nella pratica e non è necessariamente una violazione della Convenzione europea dei diritti umani, l’inesistenza di una deroga a questa regola nel momento dell’iscrizione all’anagrafe di un nuovo nato è eccessivamente rigida e discriminatoria verso le donne”.

Il contrasto tra l’ordinamento nazionale e il diritto internazionale, e in particolare la Cedu, venne denunciato espressamente da questa Corte con ordinanza del 17 luglio 2004, la quale aveva espresso riserve sulla legittimità costituzionale delle norme del codice civile e del regolamento sull’ordinamento dello stato civile nella parte in cui prevedono che il figlio legittimo acquisti automaticamente il cognome del padre anche quando vi sia una diversa volontà dei coniugi, legittimamente manifestata.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 61 del 2006, pur riconoscendo che “l’attuale sistema di attribuzione del cognome è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia… e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell’ordinamento e con il valore costituzionale dell’uguaglianza tra uomo e donna”, dichiarò l’inammissibilità della questione, indicando l’urgenza di un intervento legislativo, che però finora non c’è stato, provocando la condanna del nostro Paese e la necessità di adottare riforme per rimediare alla violazione riscontrata. Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 10 gennaio scorso, ha approvato un disegno di legge che adegua l’ordinamento italiano alla sentenza della Corte di Strasburgo.

VI. Al crescente e proficuo dialogo tra le Corti fanno riscontro i ripetuti inadempimenti dell’Italia agli obblighi assunti nei confronti dell’Unione Europea e anche fuori dell’ambito di questa, nei vari settori in cui essi si verificano.

Da un comunicato emesso il 20 novembre scorso dalla Commissione Europea risulta che l’Italia, tra tutti i 28 Stati membri dell’Unione, è quello contro il quale è stato avviato il maggior numero di procedure di infrazione. Nel 2013 la pressione si è fatta più intensa perché l’Italia figura tra i nove sorvegliati speciali oggetto del rapporto sulla giustizia per l’incapacità dimostrata a risolvere i preoccupanti e persistenti problemi strutturali legati soprattutto alla lentezza dei processi.

Anche nel 2013 l’oggetto principale delle attenzioni della Corte europea è stata la durata eccessiva dei giudizi civili, cui si sono aggiunti i ritardi nel pagamento degli indennizzi ai sensi della c.d. legge Pinto. Ma non mancano casi di violazione del diritto a un equo

processo sotto il profilo della mancata garanzia della prestazione dell’assistenza legale (Plesic c. Italia e Anghel c. Italia), o dell’inosservanza del principio della parità delle armi (Casacchia e altri c. Italia e Natale e altri c. Italia).

Altri inadempimenti sono risalenti nel tempo. Fin dal 1989, per citare una delle omissioni più clamorose, l’Italia ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, impegnandosi a introdurre questo gravissimo reato anche nel nostro sistema penale, sancendone l’imprescrittibilità e l’inapplicabilità di misure come l’amnistia e la grazia. A distanza di venticinque anni non è stato fatto nulla, sicché gli atti di tortura che anche in Italia si commettono vanno inevitabilmente in prescrizione, perché manca una legge che punisca la tortura come tale, fissando pene adeguate alla sua gravità.

Nulla è stato fatto neppure per procedere alla revisione della disciplina della contumacia, che espone il nostro sistema giudiziario non solo a rischi di condanne europee e che, come auspicano molti autorevoli studiosi, dovrebbe essere ricalibrata ammettendo il giudizio in absentia nei soli casi in cui l’imputato abbia avuto effettiva conoscenza dl procedimento, così da rendere equiparabile la sua posizione a quella dell’imputato presente (che in alcuni ordinamenti si ottiene mediante strumenti di coercizione) ed eliminare così i gravosi adempimenti di cancelleria successivi alla sentenza connessi alla notifica dell’estratto contumaciale.

Segnalo che di una nuova disciplina della contumacia si occupa il d.d.l. A.S. 3596 presentato nella scorsa legislatura e che della contumacia si parla ora nel d.d.l. n. 925/S in corso di trattazione presso la Commissione Giustizia del Senato, dove, per evitare inutili attività processuali (infatti, se l’imputato compare il giudizio deve essere nuovamente celebrato) e possibili contrarietà con i principi della Cedu (che esige che la condanna sia preceduta dalla conoscenza da parte dell’imputato delle accuse mosse a suo carico), si prevede che il processo venga sospeso (con conseguente sospensione del corso di prescrizione del reato) fino a quando divenga possibile la notifica dell’accusa all’imputato.

VII. Tra le più sensibili procedure di infrazione aperte nei confronti dell’Italia s’inserisce quella inerente alla responsabilità civile dello Stato per violazione del diritto dell’Unione ascrivibile a un organo giurisdizionale di ultima istanza.

L’iniziativa nasce dal mancato adeguamento delle norme sulla responsabilità civile dei magistrati prevista dalla legge n. 117 del 1988 (conosciuta come legge Vassalli) dopo la condanna decretata per lo stesso motivo nel novembre 2011 e rimasta ineseguita per quasi due anni senza il varo di alcun intervento correttivo. Ma la lettera di messa in mora partita da Bruxelles è servita a ravvivare il dibattito e le tensioni politiche sul tormentato argomento, ipotizzando un presunto inasprimento della responsabilità civile dei giudici in chiave diretta che sarebbe stato richiesto espressamente in sede europea, e oggetto specifico di uno dei referendum sulla giustizia, per il quale, nel mese scorso, l’Ufficio Centrale per il Referendum ha verificato il mancato raggiungimento delle firme necessarie.”

In realtà l’Europa non ha previsto alcun obbligo per l’Italia di introdurre la responsabilità civile diretta e personale dei giudici, che continua a restare dello Stato, il quale può solo rivalersi, eventualmente, sul magistrato per un massimo di un terzo del suo stipendio annuo, secondo la soluzione raccomandata dalla “Carta europea sullo statuto dei giudici” del luglio 1998, elaborata nell’ambito dei lavori promossi dal Consiglio d’Europa. Nella stessa ottica (di una responsabilità dello Stato per inadempimento del diritto comunitario dovuto alla decisione di un organo giurisdizionale di ultima istanza) si inserisce la previsione contenuta nel disegno di legge comunitaria approvata l’8 novembre scorso dal Consiglio dei Ministri, con

il quale si afferma, in ottemperanza ai principi fissati dalla Corte di Giustizia, la responsabilità civile dello Stato e, quindi, non del singolo magistrato, nei casi di manifesta violazione del diritto europeo per dolo o colpa grave. Di contenuto analogo è la proposta di legge n. 1735 del 25 ottobre scorso, ancora all’esame della Commissione Giustizia della Camera.

Vale la pena di ricordare che, di norma, nelle grandi democrazie con le quali si è soliti confrontarsi, il giudice non è mai assoggettato alle comuni regole di responsabilità civile per i danni cagionati da atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni: si va dalla judicial immunity (Stati Uniti, Gran Bretagna, Canada, Israele, Paesi Bassi) alla responsabilità dello Stato, che può rivalersi sui magistrati solo in caso di dolo o colpa grave (Francia, Germania, Belgio, Portogallo). In Spagna lo Stato e il giudice possono essere chiamati “in solido” a risarcire il danno, ma solo dopo che un apposito tribunale ha verificato che c’è stato dolo o colpa grave.

VIII. Sotto osservazione, in ambito europeo, sono anche la disciplina della prescrizione dei delitti di corruzione e di concussione che da anni gli organismi internazionali (da ultimo, il rapporto OCSE del maggio 2013) invitano l’Italia a punire “efficacemente”, deplorando l’alta percentuale di questi delitti che vengono dichiarati estinti, vanificando la loro repressione e lasciando impuniti migliaia di corrotti e corruttori; e il sovraffollamento carcerario, su cui pesa il carattere “ultimativo” della sentenza Torreggiani dell’8 gennaio 2013, che, per la sua portata generale (arrêt pilote), ci im pone di realizzare interventi risolutivi in materia carceraria di tipo strutturale entro il 28 maggio 2014, per assicurare ai detenuti in attesa

di giudizio e in esecuzione di pena definitiva il rispetto dell’art. 3 della Convenzione dei diritti dell’uomo e per ripristinare al più presto una condizione carceraria coerente con il precetto costituzionale dell’art. 27 della Costituzione.”

La Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito che l’Italia ha violato le disposizioni della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, non avendo rispettato i termini stabiliti per conformarvisi.

Lussemburgo, 15 agosto 2012 – La Corte di giustizia dell’Unione europea, adita con un ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, proposto dalla Commissione europea il 2 dicembre 2010, con sentenza del 19 luglio 2012, nella causa C-565/10, ha stabilito che l’Italia ha violato le disposizioni della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, non avendo rispettato i termini stabiliti per conformarsi ad esse. Il termine ultimo, impartito all’Italia per dotare tutti gli agglomerati urbani con un numero di abitanti superiore a 15.000 di reti fognarie e di sottoporre le acque reflue urbane, prima dello scarico, a trattamento biologico di depurazione, era stato fissato al 31 dicembre 2000. Sembra utile riportare qui di seguito il dispositivo della sentenza, anche al fine di rendersi conto del numero veramente elevato di Comuni interessati dalla decisione, tra i quali figurano altresì località turistiche di grande interesse e di elevata bellezza.

Dispositivo:

«La Repubblica italiana, avendo omesso:

– di prendere le disposizioni necessarie per garantire che gli agglomerati di Acri, Siderno, Bagnara Calabra, Bianco, Castrovillari, Crotone, Santa Maria del Cedro, Lamezia Terme, Mesoraca, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rende, Rossano, Scalea, Sellia Marina, Soverato, Strongoli (Calabria), Cervignano del Friuli (Friuli-Venezia Giulia), Frascati (Lazio), Porto Cesareo, Supersano, Taviano (Puglia), Misterbianco e altri, Aci Catena, Adrano, Catania e altri, Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Agrigento e periferia, Porto Empedocle, Sciacca, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Palermo e frazioni limitrofe, Santa Flavia, Augusta, Priolo Gargallo, Carlentini, Scoglitti, Marsala, Messina 1, Messina e Messina 6 (Sicilia), aventi un numero di abitanti equivalenti superiore a 15 000 e che scaricano in acque recipienti non considerate «aree sensibili» ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 91/271/CEE, del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, come modificata dal regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane, conformemente all’articolo 3 di tale direttiva,

– di prendere le disposizioni necessarie per garantire che, negli agglomerati di Lanciano-Castel Frentano (Abruzzo), Acri, Siderno, Bagnara Calabra, Castrovillari, Crotone, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rossano (Calabria), Battipaglia, Benevento, Capaccio, Capri, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Massa Lubrense, Napoli Est, Vico Equense (Campania), Trieste-Muggia-San Dorligo (Friuli-Venezia Giulia), Albenga, Borghetto Santo Spirito, Finale Ligure, Imperia, Santa Margherita Ligure, Quinto, Rapallo, Recco, Riva Ligure (Liguria), Casamassima, Casarano, Porto Cesareo, San Vito dei Normanni, Supersano (Puglia), Misterbianco e altri, Scordia-Militello Val di Catania, Palagonia, Aci Catena, Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Macchitella, Niscemi, Riesi, Agrigento e periferia, Favara, Palma di Montechiaro, Menfi, Porto Empedocle, Ribera, Sciacca, Bagheria, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Misilmeri, Monreale, Santa Flavia, Termini Imerese, Trabia, Augusta, Avola, Carlentini, Ragusa, Scicli, Scoglitti, Campobello di Mazara, Castelvetrano 1, Triscina Marinella, Marsala, Mazara del Vallo, Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d’Orlando, Furnari, Giardini Naxos, Consortile Letojanni, Pace del Mela, Piraino, Roccalumera, Consortile Sant’Agata Militello, Consortile Torregrotta, Gioiosa Marea, Messina 1, Messina 6, Milazzo, Patti e Rometta (Sicilia), aventi un numero di abitanti equivalenti superiore a 15 000 e che scaricano in acque recipienti non considerate «aree sensibili» ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008, le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte ad un trattamento conforme all’articolo 4, paragrafi 1 e 3, di tale direttiva, e

–di prendere le disposizioni necessarie affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli 4-7 della direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008, siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali e affinché la progettazione degli impianti tenga conto delle variazioni stagionali di carico negli agglomerati di Lanciano-Castel Frentano (Abruzzo), Acri, Siderno, Bagnara Calabra, Castrovillari, Crotone, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rossano (Calabria), Battipaglia, Benevento, Capaccio, Capri, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Massa Lubrense, Napoli Est, Vico Equense (Campania), Trieste-Muggia-San Dorligo (Friuli-Venezia Giulia), Albenga, Borghetto Santo Spirito, Finale Ligure, Imperia, Santa Margherita Ligure, Quinto, Rapallo, Recco, Riva Ligure (Liguria), Casamassima, Casarano, Porto Cesareo, San Vito dei Normanni, Supersano (Puglia), Misterbianco e altri, Scordia-Militello Val di Catania, Palagonia, Aci Catena, Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Macchitella, Niscemi, Riesi, Agrigento e periferia, Favara, Palma di Montechiaro, Menfi, Porto Empedocle, Ribera, Sciacca, Bagheria, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Misilmeri, Monreale, Santa Flavia, Termini Imerese, Trabia, Augusta, Avola, Carlentini, Ragusa, Scicli, Scoglitti, Campobello di Mazara, Castelvetrano 1, Triscina Marinella, Marsala, Mazara del Vallo, Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d’Orlando, Furnari, Giardini Naxos, Consortile Letojanni, Pace del Mela, Piraino, Roccalumera, Consortile Sant’Agata Militello, Consortile Torregrotta, Gioiosa Marea, Messina 1, Messina 6, Milazzo, Patti e Rometta (Sicilia),

è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 3, 4, paragrafi 1 e 3, e 10 della direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008.

2) La Repubblica italiana è condannata alle spese».

Dott.ssa Bettina Travaglia