Nel caso Varvara c. Italia, la C.E.D.U. sanziona nuovamente l’Italia per la confisca di beni oggetto di lottizzazione abusiva

Strasburgo, 5 novembre 2013 – Con sentenza del 29 ottobre 2013, la C.E.D.U. ha deciso sul caso Varvara c. Italia, accertando la violazione degli articoli 7 della Convenzione (nulla poena sine lege) e dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 (protezione dei beni) alla Convenzione, a causa della confisca di alcuni beni oggetto di lottizzazione abusiva.

Nel 1984, il ricorrente aveva ottenuto l’approvazione, da parte del Comune di Cassano delle Murge in Puglia, di un progetto di lottizzazione nei pressi della foresta di Mercadante.

Successivamente, a seguito dell’entrata in vigore di due leggi (la n. 431/1985 e la n. 30/1990) e alla presentazione della richiesta di variante da parte del ricorrente, tale progetto fu ritenuto illegittimo. Fu quindi aperta una procedura penale per lottizzazione abusiva che si concluse con l’assoluzione del ricorrente. Tuttavia, i beni oggetto della lottizzazione furono confiscati.

Il ricorrente si si lamentò davanti alla C.E.D.U. che la misura della confisca dei beni era stata applicata in assenza di un giudizio di condanna. Inoltre, tale misura era da considerarsi palesemente illegittima e sproporzionata.

La C.E.D.U., accertando le violazioni denunciate, ha riconosciuto al ricorrente, a titolo di risarcimento danni, la somma di 10.000 euro, mentre, per la quantificazione dei danni materiali, si è riservata di decidere successivamente.

In tema di confisca per lottizzazione abusiva, precedentemente al caso Varvara c. Italia, la C.E.D.U. si è già pronunciata nel caso Sud Fondi e altri c. Italia.

La C.E.D.U. ha inoltre recentemente comunicato al Governo italiano i casi Falgest S.r.l. e altri c. Italia, Hotel Promotion Bureau S.r.l. e altri c. Italia e Petruzzo e altri c. Italia.

La CEDU emette sei sentenze nei confronti dell’Italia, violati gli articoli 6 e 8 della Convenzione e 1 del Protocollo n. 1

Strasburgo, 22 agosto 2011 – Nel mese di luglio 2011, la CEDU ha emesso sei sentenze nei confronti dell’Italia.

I casi esaminati e decisi dalla CEDU sono i seguenti:

Sneersone e Kampanella c. Italia (ricorso n. 14737/09), sentenza del 12 luglio 2011, un caso di rimpatrio di un minore che viveva con la madre il Lettonia. La CEDU ha dichiarato la violazione dell’articolo 8 della Convenzione perché l’Italia aveva disposto il rimpatrio del minore senza tenere nella dovuta considerazione il rischio di problemi psicologici importanti in caso di allontanamento dello stesso dalla madre con cui aveva sempre vissuto. Inoltre, i giudici italiani non avevano proceduto ad un accertamento accurato della situazione del padre a cui era stato riconosciuto l’affidamento esclusivo del bambino. La CEDU ha condannato l’Italia a pagare a titolo di risarcimento per i danni morali subiti la somma di 10.000 euro e a titolo di rimborso per le spese e competenze di lite la somma di 5.000 euro.

Macrì e altri c. Italia (ricorso n. 14130/02), sentenza del 12 luglio 2011, un caso di espropriazione indiretta. La CEDU ha dichiarato la violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1, condannando l’Italia a pagare per i danni materiali subiti la somma di 554.000 euro, nonché la somma di 10.000 euro per i danni morali. La CEDU ha inoltre condannato l’Italia a risarcire la somma di 20.000 euro per le spese e competenze di causa.

Maioli c. Italia (ricorso n. 18290/02), sentenza del 12 luglio 2011, un caso di esproprio con contestuale vincolo di inedificabilità preordinato all’esproprio. La CEDU ha dichiarato la violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1, condannando lo Stato italiano a risarcire ai ricorrenti a titolo di danni materiali la somma globale di 150.000 euro e a titolo di danni morali la somma di 5.000 euro.

Pozzi c. Italia (ricorso n. 55743/08) e Paleari c. Italia (ricorso n. 55772/08), due sentenze del 26 luglio 2011, due casi riguardanti l’applicazione della misura di prevenzione della confisca, dove i ricorrenti hanno eccepito la violazione dell’articolo 6 §§ 1, 2 e 3 b) e c) della Convenzione, nonché 1 del Protocollo n. 1. La CEDU ha dichiarato la violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione perché la procedura in camera di consiglio non prevede il dibattimento in pubblica udienza. Tutte le altre eccezioni sono state invece respinte.

Capriati c. Italia (ricorso n. 41062/05), sentenza del 26 luglio 2011, un caso riguardante la durata eccessiva di un procedimento davanti alla Corte dei Conti. La CEDU ha dichiarato la violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione (eccessiva durata), condannando lo Stato italiano a risarcire i danni morali quantificati nella somma di 2.100 euro.

Vicenda PUNTA PEROTTI: la CEDU accerta la violazione degli articoli 7 della Convenzione e 1 del Protocollo n. 1. La confisca applicata ai sensi dell’art. 19 della legge n. 47/1985 è stata considerata arbitraria

Strasburgo, 22 gennaio 2009 – Il caso SUD FONDI S.R.L. e altri c. Italia riguarda la vicenda PUNTA PEROTTI, la lottizzazione avvenuta negli anni ’90 sul lungomare di Bari. La mancanza di chiarezza e di trasparenza delle norme urbanistiche regionali aveva permesso il rilascio di concessioni edilizie, in palese violazione dei vincoli paesaggistici imposti dalla normativa nazionale. In conseguenza, l’autorità penale aveva assolto i costruttori perché il fatto non costituiva reato. Nonostante ciò, l’autorità penale aveva ritenuto doveroso confiscare gli edifici costruiti e i terreni facenti parte della lottizzazione, essendo quest’ultima illegale.

Per questo caso la CEDU si è pronunciata tre volte, con due decisioni, rispettivamente il 23 settembre 2004 e il 30 agosto 2007 e ora con sentenza, quest’ultima emessa in data 20 gennaio 2009.

La CEDU ha ritenuto che la confisca, applicata ai sensi dell’articolo 19 della legge n. 47/1985 e che secondo un’elaborazione giurisprudenziale costante viene qualificata come mera sanzione amministrativa, fosse arbitraria. La CEDU ha ritenuto che si sia stata violazione sia per l’articolo 7 della Convenzione che per l’articolo 1 Protocollo n. 1, per assenza delle condizioni di prevedibilità e accessibilità delle disposizioni normative interne.

Il fatto si può riassumere in questi termini.

Tre società, proprietarie di alcuni terreni situati in riva al mare, nei pressi di Bari, su autorizzazione dell’amministrazione comunale, procedettero alla costruzione di un complesso immobiliare, comunemente conosciuto come “Punta Perotti”.

L’autorità penale competente, ritenendo che le costruzioni fossero state eseguite su un sito naturale protetto, ne ordinò il sequestro preventivo. Le ricorrenti fecero ricorso in Cassazione che annullò la misura conservativa ordinando la restituzione dei beni, dato che, secondo il piano urbanistico, il sito non era stato assoggettato ad alcun divieto di edificazione.

Nel frattempo, per la stessa lottizzazione, le società e i loro legali rappresentanti furono iscritti nel registro degli indagati. L’azione penale si concluse in Cassazione. La Suprema Corte, pur ritenendo che la lottizzazione fosse illegale, in quanto avvenuta in violazione del divieto assoluto di edificare in un sito assoggettato a vincolo paesaggistico, assolse gli imputati perché il fatto non costituiva reato. Gli imputati erano stati indotti in errore, ritenuto dalla Corte di Cassazione inevitabile e scusabile, in quanto le disposizioni regionali dovevano considerarsi “oscure e mal formulate” e in contrasto con la normativa nazionale. Inoltre anche la condotta tenuta dalle autorità amministrative coinvolte nel rilascio delle concessioni edilizie avevano indotto in errore gli imputati.

Nonostante l’assoluzione degli imputati, la Corte di Cassazione ordinò la confisca delle costruzioni e dei terreni facenti parte della lottizzazione. Secondo la Corte di Cassazione, conformemente alla propria giurisprudenza costante, l’applicazione dell’articolo 19 della legge n. 47/1985 era obbligatoria e pertanto la misura della confisca, qualificata come una sanzione amministrativa e non penale, doveva essere adottata anche in assenza di responsabilità penale.

A seguito di tale sentenza, la proprietà dei terreni venne trasferita al Comune di Bari. Gli immobili costruiti o ancora in fase di costruzione si estendevano su una superficie di 7.000 metri quadrati, mentre gli altri terreni confiscati avevano un’estensione di 50.000 metri quadrati. Nell’aprile 2006 tali edifici vennero demoliti.

Nel merito la CEDU ha ritenuto che le condizioni di prevedibilità e accessibilità alla legge richieste dall’articolo 7 della Convenzione non sono state rispettate. La CEDU ha in particolare affermato che la base legale dell’infrazione non rispondeva a criteri di chiarezza, accessibilità e prevedibilità e che, pertanto, non era possibile prevedere che tale sanzione potesse essere inflitta. Conseguentemente la CEDU ha ritenuto che la confisca non può essere considerata come “prevista dalla legge” ai sensi dell’articolo 7 della Convenzione. Pertanto tale misura è stata ritenuta dalla CEDU arbitraria.

Anche per quanto riguarda l’articolo 1 del Protocollo n. 1, la CEDU ha ritenuto che la confisca non avesse alcuna base legale, riconoscendo pertanto una violazione di tale disposizione.

Sulla quantificazione del danno materiale la CEDU si è riservata di decidere successivamente. E’ comunque prevedibile che lo Stato verrà condannato pesantemente.

Sono stati invece liquidati i danni morali e le spese e competenze legali che, per ciascuna società ricorrente, sono stati quantificati rispettivamente in 10.000  e 30.000 euro.