L’eccessivo ricorso alla detenzione preventiva è contro i diritti umani

Strasburgo, 26 agosto 2011 – Il 25% delle persone incarcerate oggi in Europa è in stato di custodia cautelare o “detenzione preventiva”. Queste persone non sono state giudicate o sono in attesa del riesame di una precedente condanna. Visto che la loro colpevolezza non è stata accertata, devono in linea di principio essere considerate come innocenti, dichiara Thomas Hammarberg pubblicando oggi il suo ultimo Human Rights Comment.

La loro incarcerazione può essere giustificata unicamente per rispondere alle necessità di un’indagine efficace – ovvero preservare l’integralità degli elementi di prova disponibili, impedire qualsiasi collusione e interferenza con i testimoni, o ancora per assicurarsi che gli interessati non fuggano.

Dal punto di vista del rispetto dei diritti umani, il dilemma è evidente. Per tale ragione la detenzione preventiva deve essere prevista in quanto misura eccezionale: è opportuno ricorrervi unicamente nel momento in cui le altre opzioni sono giudicate insufficienti. La Convenzione europea dei diritti dell’uomo precisa che una detenzione preventiva prolungata deve essere riesaminata regolarmente e giustificata unicamente in circostanze eccezionali (articolo 5).

Un ricorso sistematico e poco giustificato

Il ricorso alla detenzione preventiva è tuttavia praticamente sistematico in un certo numero di Stati europei. La conseguenza del ricorso a questa prassi è che circa una persona detenuta su quattro in Europa si trova in stato di detenzione preventiva, senza nemmeno essere stata oggetto di una condanna definitiva. Si tratta di una stima media, poiché le cifre variano in maniera considerevole da un paese all’altro: si passa infatti dall’11% della Repubblica ceca al 42% dell’Italia.

La detenzione preventiva deve essere disposta da un’autorità giudiziaria, in seguito ad una valutazione oggettiva della necessità assoluta di questa decisione, e motivata. Ma la Corte europea dei diritti dell’uomo ha per esempio constatato che le decisioni giudiziarie emesse in Turchia non fornivano sufficienti precisazioni sulle motivazioni di tale detenzione.

In questi casi, i tribunali hanno impiegato solo una formulazione identica e stereotipata, quale “tenuto conto della natura del reato, degli elementi di prova disponibili e del contenuto del dossier”. Anche in Georgia, le decisioni che impongono la detenzione preventiva mancano alla base di motivazioni proprie e personalizzate a ciascun caso.

Durata eccessiva della detenzione preventiva

La durata della prevenzione detentiva è un’altra fonte di preoccupazione. Alcuni Stati non stabiliscono alcuna durata massima per la detenzione preventiva. Altri autorizzano tale detenzione per un periodo eccessivamente lungo, che può arrivare fino a quattro anni.

Di conseguenza, è possibile che una persona sia incarcerata per anni senza essere giudicata, e alla fine addirittura riconosciuta innocente. Non è raro che presso la Corte di Strasburgo vengano presi in esame casi in cui gli interessati sono restati in stato di detenzione preventiva dai quattro ai sei anni.

Ho potuto constatare personalmente come le condizioni di detenzione delle case circondariali non rispettassero spesso le norme applicabili in materia. Il sovraffollamento delle carceri è una condizione diffusa ed accade di frequente che non sia rispettato il principio fondamentale in virtù del quale gli imputati detenuti devono essere tenuti separati dai condannati. La situazione di questi imputati è altresì aggravata dalla durata indeterminata della loro carcerazione e dalle incertezze legate all’esito del procedimento.

Gravità delle conseguenze

Questa situazione produce altre gravi conseguenze per gli interessati. Un recente studio ha messo in evidenza quali sono le ripercussioni socio-economiche della detenzione preventiva: accade che gli imputati perdano la loro occupazione, che siano costretti a vendere i propri beni o che siano sfrattati dalle loro case. Il semplice fatto di essere stati incarcerati può comportare un’emarginazione degli ex imputati, anche quando la loro innocenza è stata accertata.

È sorprendente che i governi non adottino ulteriori misure per prevenire simili conseguenze, nonostante il fatto che il sistema penitenziario sia costoso oltreché sovraccarico in diversi paesi europei. Una serie di misure alternative alla detenzione, più umane ed efficaci, si rivelerebbero idonee in molti casi. Le misure di controllo non privative della libertà, come gli arresti domiciliari o il rilascio su cauzione, sono utilizzate troppo raramente.

Il ricorso alla detenzione preventiva dovrebbe essere limitato a situazioni di assoluta necessità

Per favorire la discussione sulle norme minime applicabili in materia, la Commissione europea ha di recente pubblicato un Libro verde. Il procedimento consisterà nell’esaminare nel dettaglio le alternative possibili alla detenzione preventiva e le iniziative che potrebbero essere adottate per promuoverle e per porre fine all’eccesiva durata della detenzione preventiva.

Questa riflessione potrebbe inspirarsi ad alcune norme definite dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa. Esso sottolinea, nellaRaccomandazione (2006)13 dedicata all’utilizzo della detenzione preventiva, l’importanza dei principi della presunzione di innocenza e del diritto alla libertà. La detenzione preventiva di persone sospettate di aver commesso un reato dovrebbe essere di conseguenza l’eccezione e non la regola.

Ambiente: la Commissione chiede all’Italia di ottemperare alla sentenza della Corte sui piani di gestione dei rifiuti

Strasburgo, 5 ottobre 2010 – La Commissione europea chiede all’Italia di ottemperare alla sentenza emessa dalla Corte di giustizia europea nel settore dello smaltimento dei rifiuti. Nel 2007 la Corte ha accertato che non erano stati adottati i piani di gestione dei rifiuti previsti dalla direttiva quadro sui rifiuti e dalla direttiva sui rifiuti pericolosi, oppure che i piani esistenti non avevano attuato correttamente le direttive in alcune regioni e province italiane. Successivamente erano stati approvati i piani per il Friuli Venezia Giulia, la Puglia, Bolzano e Rimini. Tuttavia, il piano programmatico esistente nel Lazio non è ancora conforme alla legislazione dell’UE. Pertanto, la Commissione ha deciso di inviare una lettera di costituzione in mora, ai sensi dell’articolo 260 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Qualora le autorità italiane non intraprendessero le azioni necessarie, la Commissione potrà decidere di adire di nuovo la Corte nei confronti dell’Italia per chiedere che sia condannata a sanzioni pecuniarie.

Il commissario UE per l’Ambiente Janez Potočnik ha dichiarato quanto segue: “I cittadini dell’UE hanno diritto a vivere in un ambiente pulito e sano e pertanto sollecito l’Italia a garantire l’approvazione di una normativa efficace per quanto riguarda i rifiuti su tutto il territorio.”

Piani di gestione dei rifiuti – uno strumento fondamentale

La direttiva quadro sui rifiuti (2006/12/CE) è il documento principale dell’UE che riguarda la normativa sui rifiuti e che codifica i principi basilari sulla gestione dei rifiuti, come ad esempio il principio “chi inquina paga” o quello della “gerarchia dei rifiuti”. I piani di gestione dei rifiuti costituiscono un requisito fondamentale della direttiva, in quanto rappresentano uno strumento essenziale per garantire che venga istituita una solida rete di gestione dei rifiuti sul territorio degli Stati membri.

I piani di gestione dei rifiuti riguardano vari aspetti, come il tipo, la quantità e l’origine dei rifiuti da recuperare e smaltire, i luoghi e gli impianti adatti allo smaltimento e le misure atte a promuovere la razionalizzazione della raccolta, della selezione e del trattamento dei rifiuti.

I requisiti specifici concernenti i piani di gestione per i rifiuti pericolosi sono inoltre stabiliti nella direttiva sui rifiuti pericolosi (91/689/CEE).

A tre anni dalla sentenza di condanna emessa dalla Corte nei confronti dell’Italia per non aver stabilito i piani di gestione dei rifiuti in numerose zone, non è stato ancora predisposto un piano in attuazione della direttiva quadro sui rifiuti per la regione Lazio (nell’Italia centrale). L’Italia si era impegnata ad adottare un nuovo piano di gestione generale dei rifiuti entro la fine del 2009, ma si sono verificati notevoli ritardi e le procedure di adozione per il piano non sono state ancora completate.

Di conseguenza, l’Italia non ha ottemperato alla sentenza della Corte di giustizia e pertanto, la Commissione ha deciso di inviare all’Italia una seconda lettera di messa in mora.

La Commissione europea e il Consiglio d’Europa danno inizio alle discussioni congiunte sull’adesione dell’UE alla Convenzione dei Diritti dell’Uomo

Strasburgo, 19 luglio 2010 – Il 7 luglio 2010 sono iniziate le discussioni ufficiali sull’adesione dell’Unione europea alla Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU). Thorbjørn Jagland, segretario generale del Consiglio d’Europa, e Viviane Reding, vicepresidente della Commissione europea, si sono riuniti a Strasburgo per contrassegnare l’inizio del processo di adesione. I due hanno discusso dei mezzi per far avanzare il processo in questione affinché i cittadini possano beneficiare rapidamente di una tutela più forte e più coerente dei loro diritti fondamentali in Europa.

“Questo giorno rappresenta davvero un momento storico. Stiamo oggi predisponendo l’anello mancante del sistema europeo di tutela dei diritti fondamentali, garantendo in tal modo la coerenza tra le rispettive visioni del Consiglio d’Europa e dell’Unione europea”, ha dichiarato la vicepresidente Viviane Reding, commissario europeo per la giustizia, i diritti fondamentali e la cittadinanza. “L’UE ha un ruolo importante da svolgere nell’ulteriore rafforzamento del sistema di tutela dei diritti fondamentali istituito dalla Convenzione. Disponiamo già della nostra Carta dei diritti fondamentali, che rappresenta la più moderna codificazione dei diritti fondamentali al mondo. Si tratta di un presupposto ottimale per un’intesa di successo tra i partner del negoziato”.

“La Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo costituisce il riferimento fondamentale in materia di tutela dei diritti umani per l’insieme del continente europeo. Accettando di sottoporre il funzionamento delle proprie istituzioni alle stesse norme in materia di diritti umani e allo stesso controllo che si applicano a tutte le democrazie europee, l’Unione europea invia un messaggio estremamente forte – mostra che l’Europa sta cambiando e che i più influenti e i più potenti sono pronti ad assumersi la propria parte di responsabilità affinché il cambiamento avvenga e, quindi, a promuoverlo”, ha dichiarato Thorbjørn Jagland, segretario generale del Consiglio d’Europa.

L’adesione dell’UE alla CEDU porrà l’Unione europea sullo stesso piano dei suoi Stati membri per quanto riguarda il sistema di tutela dei diritti fondamentali, su cui vigila la Corte europea dei Diritti dell’Uomo a Strasburgo. L’adesione permetterà all’Unione europea di essere ascoltata nei casi esaminati dalla Corte di Strasburgo. Con l’adesione, l’Unione europea diventerebbe il 48° firmatario della CEDU e potrebbe designare un proprio giudice alla Corte europea dei Diritti dell’Uomo a Strasburgo.

L’adesione offrirà altresì una nuova possibilità di ricorso ai singoli individui che – una volta esaurite tutte le vie di ricorso nazionali – potranno adire la Corte europea dei Diritti dell’Uomo in caso di presunte violazioni dei diritti fondamentali da parte dell’UE.

Contesto

L’adesione dell’UE alla CEDU è richiesta in applicazione dell’articolo 6 del Trattato di Lisbona e prevista dall’articolo 59 della CEDU, come modificata dal Protocollo n. 14. Il 17 marzo, la Commissione ha proposto delle direttive di negoziato in vista dell’adesione dell’UE alla CEDU (IP/10/291). Il 4 giugno, i Ministri della Giustizia dell’UE hanno dato alla Commissione il mandato di condurre i negoziati a loro nome. Il 26 maggio, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha conferito un mandato ad hoc al suo Comitato direttivo per i Diritti dell’Uomo per elaborare con l’UE lo strumento giuridico richiesto in vista dell’adesione dell’UE alla CEDU.

Prossime tappe

A partire dal 7 luglio 2010, negoziatori della Commissione ed esperti del Comitato direttivo per i Diritti dell’Uomo del Consiglio d’Europa si riuniranno regolarmente per elaborare l’accordo di adesione. Al termine del processo, l’accordo di adesione sarà concluso dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa e, all’unanimità, dal Consiglio dell’UE. Anche il Parlamento europeo, che deve essere pienamente informato di ciascuna delle fasi dei negoziati, deve dare il proprio consenso. Una volta concluso, l’accordo dovrà essere ratificato da tutte le 47 parti contraenti della CEDU, conformemente alle rispettive esigenze costituzionali, comprese quelle che sono anche Stati membri dell’UE. Entrambe le parti si impegnano per una rapida e agevole conclusione delle discussioni, affinché l’adesione abbia luogo quanto prima.