G8 di Genova del 2001, un’interessante inchiesta sui fatti di Bolzaneto
Strasburgo, 13 novembre 2013 – Segnalo un’interessante inchiesta di Antonella Cignarale, apparsa su www.corriere.it, che ricostruisce i fatti del G8 di Genova del 2001 e in particolare le violenze avvenute nella caserma “Bolzaneto”, attualmente all’esame della C.E.D.U. (qui il link).
Ricordo infatti che il 18 dicembre 2012 la C.E.D.U. ha comunicato all’Italia alcuni ricorsi, riuniti nei due casi Azzolina e altri c. Italia e Cestaro c. Italia
I trentuno ricorrenti hanno eccepito la violazione degli articoli 3, 5 e 13 della Convenzione.
I ricorrenti erano tutti manifestanti posti in stato di fermo durante l’irruzione della polizia nella scuola Diaz-Pertini, e successivamente furono condotti nella caserma di Bolzaneto.
I fatti descritti nella comunicazione della C.E.D.U. sono stati ricostruiti anche in base agli atti del giudizio di primo grado, conclusosi con la sentenza del Tribunale di Genova del 13 novembre 2008, che ha riconosciuto colpevoli 13 dei 29 imputati, per diversi reati, tra i quali i reati di falso, lesioni aggravate e porto abusivo di armi da guerra.
La sentenza di prime cure fu poi riformata dalla Corte d’Appello di Genova, che con sentenza del 18 maggio 2010 riconobbe la colpevolezza degli allora vertici della polizia che avevano operato in occasione del summit di Genova, condannando 25 dei 27 imputati.
Intervenne infine anche la Corte di Cassazione, con la recente sentenza del 28 ottobre 2012, con cui è stato definitivamente stabilita la responsabilità penale di alcuni dirigenti ed agenti della Polizia di Stato per le vicende occorse alla Diaz e alla caserma di Bolzaneto.
Nei ricorsi comunicati dalla C.E.D.U. sono state descritte tutte le violenze subite dai ricorrenti all’interno della scuola Diaz prima, e nella caserma di Bolzaneto poi.
I ricorrenti hanno denunciato di essere stati ripetutamente picchiati dagli agenti, di essere stati minacciati, insultati, obbligati ad intonare canti fascisti e a fare il saluto romano. Alcune delle ricorrenti, inoltre, hanno denunciato di essere state minacciate di abusi sessuali da parte degli agenti, e di essere state obbligate a denudarsi davanti a loro.
La Corte di Strasburgo, dopo aver riportato i fatti, prende in esame la vicenda giudiziaria interna, che ha condotto alle condanne di alcuni degli agenti e dei loro responsabili nei tre gradi di giudizio.
In particolare, la C.E.D.U. ha evidenziato una generale assenza di collaborazione da parte degli organi di polizia, e una tendenziale ineffettività delle pene comminate agli agenti.
Risulta, infatti, dalla sentenza di primo grado che alcuni degli agenti condannati hanno beneficiato dell’indulto, previsto dalla Legge n. 249/06, evitando, così, di scontare le pene già di per sé irrisorie previste ex-lege.
La sproporzione tra l’irrisorietà delle pene inflitte rapportata alla gravità dei fatti commessi dagli agenti è dovuta, secondo i giudici di primo grado, alla mancanza nel nostro ordinamento di una fattispecie criminosa tipizzata di tortura. Secondo i giudici genovesi, infatti, le condotte tenute dagli agenti, e peraltro definite di “inusitata violenza” dalla Corte di Cassazione, costituirebbero ipotesi di “tortura” secondo la nozione internazionalmente riconosciuta. Ma poiché l’ordinamento italiano non prevede ancora il reato di tortura, si é dovuta derubricare l’imputazione degli agenti responsabili per le violenze alla Diaz e alla caserma di Bolzaneto al reato di abuso d’ufficio, previsto dall’art. 323 c.p.
La C.ED.U. ha rivolto al Governo italiano tre precise richieste di chiarimento:
- In primo luogo, la C.E.D.U. ha chiesto se i ricorrenti siano stati sottoposti, in violazione dell’art. 3 della Convenzione, a tortura e/o a trattamenti inumani o degradanti. La Corte ha chiesto poi al Governo italiano di precisare se i trattamenti subiti dai ricorrenti e descritti nei ricorsi vengano riconosciuti come tortura o trattamenti inumani o degradanti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della Convenzione (Selmouni c. Francia [GC], n. 25803/94, §§ 91-105, CEDH 1999‑V ; Dedovski e altri c. Russia, n. 7178/03, §§ 81-85, CEDH 2008 (estratti) ;Gäfgen c. Germania [GC], n. 22978/05, §§ 87-93, CEDH-2010) .
- In secondo luogo, la C.E.D.U. ha chiesto al Governo italiano se nell’espletamento delle indagini da parte delle autorità italiane siano stati rispettati gli obblighi procedurali previsti dalla Convenzione contro la tortura o i trattamenti inumani o degradanti, e sia stato altresì garantito ai ricorrenti il diritto ad un ricorso effettivo, ciò ai sensi degli articoli 3 e 13 della Convenzione (Bati e altri c. Turchia, nn. 33097/96 e 57834/00, §§ 133-137, CEDH 2004-IV ; Gäfgen, precitata, §§ 115-130).
- In ultimo, la C.E.D.U. ha chiesto al Governo italiano di specificare se la legislazione penale italiana, nel suo insieme e tenendo conto della normativa relativa alla prescrizione dei reati di cui agli articoli 157-161 del codice penale, garantisce una sanzione adeguata della tortura e dei trattamenti inumani o degradanti, ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione (Gäfgen, precitata, § 117)
La C.E.D.U. ha inoltre richiesto alcune precisazioni e chiarimenti sull’evoluzione della carriera di alcuni funzionari di polizia coinvolti nelle fatti denunciati dai ricorrenti nonché sul effettivo pagamento delle somme provvisionali riconosciute a titolo di risarcimento a favore dei ricorrenti da parte del Tribunale di Genova.
La C.E.D.U. deve ora pronunciarsi su una vicenda italiana in cui è stata negata una delle garanzie più importanti alla base di uno Stato democratico: il divieto assoluto di tortura e maltrattamento o trattamento inumano e degradante.