Nella crisi Ucraina anche la Corte europea dei diritti dell’Uomo interviene, imponendo alla Russia di astenersi dal compiere atti che possano violare i diritti umani

Crimea-russaStrasburgo, 17 marzo 2014 – Con ricorso interstatale introdotto il 13 marzo 2014 nei confronti della Russia ai sensi dell’articolo 33 della Convenzione (n. 20958/14), l’Ucraina ha chiesto alla C.E.D.U. di adottare le misure provvisorie previste dall’articolo 39 del Regolamento al fine di scongiurare che la Russia occupi i propri territori.

La C.E.D.U. ha quindi emesso in urgenza il provvedimento invocato, imponendo alla Russia di astenersi dall’adottare tutte quelle misure – in particolare quelle a carattere militare – che possano costituire una grave minaccia alla vita e alla salute della popolazione civile ucraina. La C.E.D.U. ha richiamato gli articoli 2 (diritto alla vita) e 3 (divieto di trattamenti inumani e degradanti) della Convenzione.

La C.E.D.U. ha inoltre sollecitato le Parti contraenti a tenerla informarla riguardo alle misure che adotteranno per assicurare il pieno rispetto della Convenzione.

Regole più rigide per ricorrere alla Corte europea dei diritti dell’Uomo

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Strasburgo, 30 dicembre 2013 – A partire dal 1° gennaio 2014,  coloro che intendono presentare un ricorso alla C.E.D.U. dovranno rispettare le nuove disposizioni stabilite dall’articolo 47 del Regolamento.

Tale articolo è stato infatti modificato con l’obiettivo di rendere più efficiente e rapido il lavoro della Cancelleria, consentendo pertanto un esame più rapido dei ricorsi.

Le modifiche più importanti sono essenzialmente due.

Sarà infatti necessario, in primo luogo, inviare il formulario di ricorso, disponibile sempre dal 1° gennaio 2014 nella sua versione aggiornata, completato in ogni sua parte e fornito di tutti i documenti necessari per l’esame del caso. Tutti i ricorsi incompleti saranno respinti senza ulteriore esame.

In secondo luogo, il termine dei sei mesi previsto dall’articolo 35 della Convenzione sarà interrotto solo nel caso in cui tutti i requisiti previsti dall’articolo 47 del Regolamento saranno rispettati. Conseguentemente, un ricorso incompleto non sarà più in grado di interrompere il termine dei sei mesi.

Ulteriori informazioni saranno fornite, oltre che in francese ed inglese, anche nelle altre lingue ufficiali del Consiglio d’Europa, pertanto anche in italiano, sul sito www.echr.coe.int .