La Corte di giustizia dell’Unione europea si pronuncia sulla portata dell’articolo 8 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea
Lussemburgo, 28 settembre 2011 – La Corte di giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione), il 6 settembre 2011, nella causa C-163/10, ha deciso che l’art. 8 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, allegato ai Trattati UE, FUE e CEEA, deve essere interpretato nel senso che una dichiarazione effettuata da un eurodeputato fuori dalle aule del Parlamento europeo, la quale abbia dato luogo ad azioni penali nello Stato membro di origine dell’interessato per il reato di calunnia, costituisce un’opinione espressa nell’esercizio delle funzioni parlamentari che può beneficiare dell’immunità prevista dalla disposizione summenzionata soltanto nell’ipotesi in cui tale dichiarazione corrisponda ad una valutazione soggettiva che presenti un nesso diretto ed evidente con l’esercizio di funzioni siffatte. Spetta al giudice del rinvio stabilire se tali presupposti siano soddisfatti nella causa principale
La Corte di giustizia dell’Unione europea, adita con un’ordinanza di rinvio pregiudiziale dal Tribunale di Isernia, è stata chiamata ad interpretare l’articolo 8 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, allegato ai Trattati UE, FUE e CEEA, a mente del quale “i membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell’esercizio delle loro funzioni”. La questione pregiudiziale si inserisce nell’ambito di un procedimento penale promosso nei confronti dell’eurodeputato Aldo Patriciello che lo vede imputato per il reato di calunnia, contemplato dall’art. 368 del codice penale italiano. Il reato citato sarebbe stato commesso nei confronti di un agente della polizia municipale di Pozzilli mentre esercitava le sue funzioni, per avere l’imputato affermato che quest’ultimo aveva falsificato gli orari multando gli automobilisti i cui veicoli stazionavano, in violazione del codice della strada, in un parcheggio pubblico ubicato nei pressi di un istituto neurologico, vicino al luogo di residenza dello stesso imputato, e per averlo, di conseguenza, accusato del reato di falso materiale in atto pubblico. Tale comportamento sarebbe stato, inoltre, tenuto in presenza di diversi ufficiali di polizia giudiziaria intervenuti in loco allo scopo di verificare le presunte illegittimità addebitate all’agente di polizia summenzionato.
Su richiesta dell’onorevole Patriciello, con decisione 5 maggio 2009, il Parlamento europeo, ai sensi dell’art. 6, n. 3, del suo regolamento interno, ha deciso, basandosi sulla relazione della commissione giuridica, di difendere l’immunità del richiedente.
Al punto 20 della sentenza in questione la Corte mette in risalto che il modo in cui la questione è stata formulata dal giudice monocratico di Isernia lascia intendere che detto giudice chieda alla Corte che proceda essa stessa all’applicazione dell’articolo 8 del Protocollo alla controversia dinanzi ad esso pendente, dovendo il giudice dell’Unione stabilire se le dichiarazioni del deputato europeo interessato, che hanno provocato l’esercizio dell’azione penale nei suoi confronti nella causa principale, costituiscano un’opinione espressa nell’esercizio delle funzioni parlamentari e ricadano, di conseguenza, sotto l’immunità prevista dall’articolo sopra menzionato.
A tal proposito, la Corte ricorda di non essere competente ad applicare le norme del diritto dell’Unione europea ad una fattispecie concreta, potendo solamente fornire al giudice remittente “tutti gli elementi di interpretazione rientranti nel diritto dell’Unione che possano essergli utili ai fini della sua decisione”. Nella fattispecie è di competenza del giudice nazionale decidere se le dichiarazioni in parola siano coperte dall’immunità di cui all’art. 8 del Protocollo, dopo aver verificato che siano soddisfatti i presupposti di merito previsti dalla disposizione summenzionata ai fini dell’applicazione dell’immunità.
Al punto 24 della sentenza de qua essa precisa, tuttavia, che, in realtà, con la questione pregiudiziale, così come risulta dal fascicolo presentato dinanzi ad essa, il giudice a quo chiede alla Corte che siano precisati i criteri pertinenti per stabilire se una dichiarazione, come quella di cui alla causa principale, pronunciata da un deputato europeo fuori dal Parlamento e che ha dato luogo ad un’azione penale per calunnia nel suo Stato membro d’origine, costituisca un’opinione espressa nell’esercizio delle sue funzioni parlamentari ai sensi dell’art. 8 del Protocollo.
La Corte dichiara che la portata dell’immunità di cui trattasi deve essere determinata soltanto sulla scorta del diritto dell’Unione, essendo l’articolo 8 del Protocollo una disposizione di diritto primario che non contiene alcun rinvio al diritto nazionale e ribadisce la natura assoluta dell’immunità, poiché l’articolo 8 del Protocollo, mirando a tutelare la libertà di espressione e l’indipendenza dei deputati europei, è una norma speciale applicabile a qualunque procedimento giudiziario instaurato a motivo delle opinioni e dei voti espressi nell’esercizio delle funzioni parlamentari, affinché gli eurodeputati non siano ricercati, detenuti o perseguiti per tali opinioni o voti.
Il giudice dell’Unione riafferma, inoltre, che l’articolo 8 del Protocollo è essenzialmente destinato ad applicarsi alle dichiarazioni pronunciate dagli eurodeputati all’interno delle aule del Parlamento europeo, anche se non si può escludere che una dichiarazione resa extra muros possa costituire un’opinione espressa nell’esercizio delle sue funzioni, per il fatto che l’esistenza di una tale opinione dipende non dal luogo in cui la dichiarazione viene fatta, bensì dalla natura e dal contenuto di quest’ultima. Deve trattarsi di valutazioni soggettive espresse dall’eurodeputato nell’esercizio delle sue funzioni, in presenza di un necessario nesso tra l’opinione formulata e le funzioni parlamentari.
La Corte sottolinea che l’immunità parlamentare è strettamente collegata alla libertà di espressione; quest’ultima rappresenta il fondamento essenziale di una società democratica e pluralista e riflette i valori sui quali si fonda l’Unione, così come si evince dall’articolo 2 TUE. La libertà di espressione è anche un diritto fondamentale garantito all’art. 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che, in virtù dell’art. 6, n. 1, TUE, ha lo stesso valore giuridico dei Trattati costitutivi dell’Unione ed è altresì consacrata nell’art. 10 della Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950.
Il giudice dell’Unione afferma che quando dichiarazioni di un deputato europeo causano l’esercizio di un’azione penale nello Stato membro da cui il deputato stesso proviene, l’immunità prevista dall’art. 8 del Protocollo può precludere definitivamente alle autorità giudiziarie e ai giudici nazionali l’esercizio delle loro rispettive competenze in materia di azione penale e di punizione degli illeciti penali, e può impedire alle persone lese da tali dichiarazioni l’accesso alla giustizia, ivi compresa la richiesta di risarcimento del danno. È, pertanto, necessario che il nesso tra l’opinione espressa e le funzioni parlamentari sia diretto e si imponga con evidenza. Inoltre, prosegue la Corte, viste le descrizioni delle circostanze e del contenuto delle dichiarazioni del deputato europeo imputato nella causa principale, questi appaiono lontani dalle funzioni di un membro del Parlamento europeo e, quindi, difficilmente possono presentare un nesso diretto con un interesse generale dei cittadini, sicché anche se un nesso di tal fatta potesse essere dimostrato, non potrebbe imporsi con evidenza.
È alla luce di tali indicazioni, afferma la Corte, che il giudice nazionale deve valutare se la dichiarazione di cui alla causa principale possa essere considerata un’opinione espressa nell’esercizio delle funzioni parlamentari e siano, dunque, soddisfatti i presupposti di merito per riconoscere l’immunità di cui all’articolo 8 del Protocollo. Se all’esito della valutazione la risposta fosse affermativa, il giudice nazionale dovrebbe astenersi dal dar seguito all’azione penale promossa contro il deputato europeo in questione, se, invece, non fossero soddisfatti i presupposti di merito dell’immunità, dovrebbe proseguire l’esame dell’azione intrapresa.
Il giudice dell’Unione dichiara altresì che la decisione con la quale viene difesa l’immunità è un parere privo di qualsiasi effetto vincolante nei confronti dei giudici nazionali, dato che il Protocollo non contiene alcuna disposizione che imponga a tali giudici di rimettere al Parlamento la decisione sull’esistenza dei presupposti stabiliti dall’articolo 8. La Corte ha già stabilito che il fatto che il diritto di uno Stato membro preveda una procedura di difesa dei membri del Parlamento nazionale, che permette a quest’ultimo di intervenire allorché il giudice nazionale non riconosce l’immunità, non implica il riconoscimento dei medesimi poteri al Parlamento europeo nei confronti degli eurodeputati che provengono dallo Stato summenzionato, poiché l’articolo 8 non contempla una competenza del genere, né rinvia alle norme di diritto.
Di conseguenza, prosegue la Corte, se il Parlamento europeo ed i giudici nazionali sono tenuti, in ossequio all’obbligo di leale cooperazione che deve intercorrere tra le istituzioni europee e le autorità nazionali, consacrato nell’art. 4, n. 3, TUE e nell’art. 18 del Protocollo, a cooperare per evitare qualunque conflitto nell’interpretazione e nell’applicazione delle disposizioni del Protocollo medesimo, il diritto dell’Unione non impone al giudice del rinvio di motivare le sue decisioni qualora, tenendo conto dell’interpretazione fornita da questa sentenza, decidesse di discostarsi dal parere del Parlamento europeo.
La Corte risponde, dunque, alla questione sollevata che l’art. 8 del Protocollo deve essere interpretato nel senso che una dichiarazione effettuata da un eurodeputato al di fuori del Parlamento europeo, la quale abbia dato luogo ad azioni penali nello Stato membro di origine dell’interessato per il reato di calunnia, costituisce un’opinione espressa nell’esercizio delle funzioni parlamentari che può beneficiare dell’immunità prevista dalla citata disposizione soltanto nel caso in cui tale dichiarazione corrisponda ad una valutazione soggettiva che presenti un nesso diretto ed evidente con l’esercizio di funzioni siffatte. Spetta comunque al giudice remittente stabilire se tali presupposti siano soddisfatti nella causa principale.
dott.ssa Bettina Travaglia