Nel caso Sharifi e altri, la Corte europea dei diritti dell’uomo condanna l’Italia e la Grecia, la prima per le espulsioni collettive indiscriminate nei confronti di migranti afgani, la seconda per aver loro impedito di accedere al procedimento per la richiesta di asilo

afghanistanStrasburgo, 22 ottobre 2014 – Con sentenza del 21 ottobre 2014, la C.E.D.U. ha finalmente deciso il caso Sharifi e altri c. Italia e Grecia. Il ricorso, presentato ancora il 23 marzo 2009 era stato inizialmente comunicato ai Governi interessati da parte della C.E.D.U., il 23 giugno 2009, ma poi è rimasto a lungo in attesa di una pronuncia, nonostante fosse stato stabilito che il caso dovesse essere trattato in via prioritaria, ai sensi dell’articolo 41 del Regolamento.

 Nel leggere la sentenza appare evidente che il lungo tempo trascorso è dovuto anche alla continua richiesta di informazioni circa la situazione dei ricorrenti. A tali richieste l’avvocato dei ricorrenti, Alessandra Ballerini del foro di Genova, è riuscita a dare le informazioni in suo possesso, nonostante le grosse difficoltà dovute alla situazione di grande precarietà in cui versavano i suoi assistiti. Tale rigore nella ricerca di informazioni dettagliate riguardo la situazione dei ricorrenti da parte della C.E.D.U. è stata forse eccessiva, proprio in considerazione delle condizioni estreme in cui gli stessi versavano. A causa di ciò i ricorrenti che hanno ottenuto l’accertamento della violazione sono stati solo quattro, mentre per gli altri, come si vedrà in prosieguo, la C.E.D.U. ha ritenuto di radiare il causa dal ruolo.

Questo caso nasce da un’azione comune, portata avanti dopo la morte di un ragazzino afgano, Zaher Rezai, avvenuta l’11 dicembre 2008. Grazie alle associazioni veneziane e agli enti di accoglienza veneziani, al C.I.R., ma soprattutto grazie ad Alessandra Sciurba, brillante sociologa, all’epoca fu organizzato un viaggio a ritroso, per incontrare i migranti a Patrasso. Là Alessandra Sciurba, anche con l’aiuto di Anna Milani e Basir Ahang, quest’ultimo rifugiato politico e giornalista afghano, riuscì a raccogliere le storie di molte persone e tra queste quelle dei ricorrenti (per maggiori informazioni si legga l’articolo “Caso Sharifi e altri c. Italia e Grecia – La Corte di Strasburgo condanna l’Italia. Un ricorso costruito dal basso ferma i respingimenti dai porti dell’Adriatico”, di Alessandra Sciurba)

La sentenza Sharifi e altri è di grande interesse perché, finalmente, la prassi di rinvio automatico nei porti italiani, in totale assenza delle garanzie minime per la tutela dei diritti fondamentali, è stata accertata e conseguentemente sanzionata.

Con tale sentenza, la C.E.D.U. ha accertato la violazione dell’articolo 13 (diritto ad un ricorso effettivo) combinato con l’articolo 3 (divieto di trattamenti inumani o degradanti) della Convenzione nei confronti della Grecia per l’impossibilità per i ricorrenti di accedere alla procedura per richiedere l’asilo e per averli messi a rischio di espulsione verso l’Afganistan dove avrebbero potuto subire maltrattamenti. Ha inoltre accertato la violazione dell’articolo 4 del Protocollo n. 4 (divieto di espulsioni collettive di stranieri) nei confronti dell’Italia. Sempre nei confronti dell’Italia, la C.E.D.U. ha accertato la violazione dell’articolo 3 della Convenzione, in quanto le autorità italiane, rinviando i ricorrenti in Grecia, li hanno esposti ai rischi connessi all’inefficacia della procedura per la richiesta di asilo in tale paese. Infine, la C.E.D.U. ha accertato la violazione nei confronti dell’Italia dell’articolo 13 combinato con gli articoli 3 della Convenzione e 4 del Protocollo n. 4 per l’impossibilità di accedere alla procedura d’asilo o ad una qualsiasi altra via di ricorso nel porto di Ancona.

I ricorrenti che hanno presentato ricorso erano inizialmente un totale di trentacinque: trentadue cittadini afgani, due cittadini sudanesi e un cittadino eritreo. Gli stessi avevano denunciato di essere arrivati clandestinamente in Italia provenendo dalla Grecia e avevano esposto di aver raggiunto, tra il 2007 e il 2008 il territorio greco provenendo da Paesi dilaniati dalla guerra, ovvero l’Afganistan, il Sudan e l’Eritrea. I ricorrenti avevano inoltre riferito di essersi imbarcati clandestinamente a Patrasso, in Grecia, su navi aventi come destinazione l’Italia, dove erano arrivati tra gennaio 2008 e febbraio 2009, raggiungendo i porti di Bari, Ancona e Venezia. Appena giunti, la polizia di frontiera li aveva intercettati e immediatamente rinviati in Grecia.

Il Governo italiano ha invece sostenuto che solo il ricorrente Reza Karimi avrebbe raggiunto il territorio italiano. Questi, nascosto con altri diciassette clandestini in un camion che trasportava verdura, sarebbe stato scoperto dalla polizia nel porto di Ancona il 14 gennaio 2009 e rinviato in Grecia lo stesso giorno per giungere a Patrasso il giorno successivo.

Invece, secondo il Governo greco, solo dieci ricorrenti sarebbero entrati nel suo territorio. In effetti, sempre secondo le autorità greche, nei confronti di tali dieci ricorrenti furono emessi dei provvedimenti espulsivi. Agli stessi era stato quindi intimato di lasciare il territorio greco entro trenta giorni. Tra queste dieci persone, solo una aveva presentato domanda d’asilo, che fu comunque respinta, e un’altra avrebbe ottenuto la sospensione dell’espulsione in seguito alle indicazioni fornite dalla C.E.D.U., che aveva chiesto in via provvisoria ai sensi dell’articolo 39 del Regolamento di sospendere i provvedimenti espulsivi per sei dei ricorrenti. Nonostante ciò, uno di questi era stato espulso verso la Turchia e altri due furono ristretti ai confini dell’Albania in vista del loro respingimento.

Nel frattempo, tra luglio e dicembre 2009, l’avvocato dei ricorrenti aveva informato la C.E.D.U. della situazione di grande incertezza in cui versavano alcuni ricorrenti. La polizia greca aveva infatti sgomberato il campo di Patrasso distruggendo tutti i ripari dei richiedenti asilo e arrestando alcuni ricorrenti. L’avvocato aveva fatto presente di non essere in grado di indicare i nomi dei suoi assistiti che si trovavano in tale situazione, ciò a causa della grande confusione e dell’incertezza esistenti. Alcuni ricorrenti vivevano per strada ad Atene o a Patrasso e altri erano riusciti a raggiungere altri Paesi, come la Svezia, la Svizzera e la Norvegia. Sempre l’avvocato dei ricorrenti, aveva informato la C.E.D.U. che uno dei ricorrenti, Najeeb Heideri, era scappato da Patrasso ed era riuscito a raggiungere l’Italia, a Parma, dove era riuscito a presentare una richiesta di protezione internazionale. L’avvocato aveva inoltre fatto presente di essere in contatto con i ricorrenti Mozamil Azimi e Reza Karimi che si trovavano in un centro d’accoglienza in Norvegia. In seguito l’avvocato aveva informato la C.E.DU. che diversi ricorrenti l’avevano contattata per richiedere informazioni sul ricorso presentato. Nel 2013, l’avvocato aveva fatto presente che Najeeb Heideri aveva ottenuto lo statuto di rifugiato in Italia. Questi aveva provato per due volte di arrivare clandestinamente in Italia dalla Grecia e di essere stato rinviato verso la Grecia dal porto di Ancona senza alcun provvedimento e senza essere identificato. In proposito il Governo italiano ha sostenuto che Najeeb Heideri non è mai stato inserito nel data-base “Eurodac”.

Sulle questioni preliminari, i Governi italiano e greco si sono purtroppo distinti, eccependo e mettendo in dubbio l’identità dei ricorrenti. La C.E.D.U. ha ritenuto che tali eccezioni fossero prive di fondamento in quanto non poteva essere posto in dubbio sia l’autenticità delle procure sottoscritte dai ricorrenti che la loro identità e le loro allegazioni.

La C.E.D.U. ha ritenuto tuttavia di proseguire l’esame del ricorso solo per quei ricorrenti che hanno mantenuto, anche indirettamente, un contatto regolare con il loro avvocato. Essi sono risultati essere solamente quattro, ovvero Reza Karimi, Yasir Zaidi, Mosamil Azimi e Najeeb Heideri. Per gli altri ricorrenti la causa è stata invece cancellata dal ruolo.

Nei confronti della Grecia, la C.E.D.U. ha accertato le gravi deficienze della procedura d’asilo nonché le precarie condizioni dei richiedenti asilo che si trovavano nel campo di Patrasso. Questo era peraltro un semplice campo di fortuna, sovraffollato e privo di qualsiasi servizio essenziale. Il Governo greco ha sostenuto che i ricorrenti non avrebbero avuto intenzione di richiedere l’asilo, ma che avevano solo la volontà di rimanere sul territorio greco. La C.E.D.U. ha invece accertato che i ricorrenti erano a serio rischio di essere rinviati in Afganistan e che pertanto, per loro, era concreto l’interesse di poter accedere ad una via di ricorso ai sensi dell’articolo 13 della Convenzione. Conseguentemente, secondo la C.E.D.U. vi è stata violazione dell’articolo 13 combinato con l’articolo 3 della Convenzione.

Nei confronti dell’Italia, riguardo alle espulsioni collettive, il Governo italiano ha eccepito l’inapplicabilità dell’articolo 4 del Protocollo n. 4. La C.E.D.U. ha respinto tale eccezione facendo presente che tale articolo è applicabile addirittura in alto mare (si veda in proposito la sentenza Hirsi Jamaa e altri c. Italia, §§ 166-180) e conseguentemente esso può senz’altro essere applicato in caso di rifiuto di ammissione sul territorio nazionale, come nel caso di specie.

La C.E.D.U. ha quindi preso in esame molti rapporti redatti da terzi intervenienti e da altre fonti internazionali, che avevano denunciato episodi di rinvio indiscriminato verso la Grecia da parte della polizia di frontiera nei porti italiani che si affacciano sul mar Adriatico. La C.E.D.U. ha rilevato che le affermazioni del Governo italiano, circa la presenza sul suo territorio di un solo ricorrente, Reza Karimi, è stato contraddetto dallo stesso Governo greco, che ha invece dichiarato che altri tre ricorrenti si sarebbero imbarcati per arrivare in Italia e che sarebbero poi stati rinviati in Grecia.

All’eccezione dell’Italia, secondo cui la Grecia sarebbe stato il Paese competente ad esaminare le domande d’asilo, la C.E.D.U. ha rilevato che l’Italia avrebbe dovuto procedere ad un esame analitico ed individuale della situazione di ciascun ricorrente, anziché espellerli in blocco. Conseguentemente, la C.E.D.U. ha censurato il fatto che l’Italia abbia invocato il c.d. sistema Dublino per giustificare un respingimento indiscriminato e collettivo. La C.E.D.U. ha conseguentemente accertato la violazione dell’articolo 4 del Protocollo n. 4.

Quanto al rischio di rimpatrio verso l’Afganistan, la C.E.D.U. ha riconosciuto la responsabilità dell’Italia per aver respinto i ricorrenti verso la Grecia, un Paese dove sussiste un’assenza di accesso alla procedura d’asilo. Il Governo italiano avrebbe dovuto esaminare la situazione di ciascun ricorrente e valutare, prima del rinvio, in che modo le autorità greche applicano nella pratica la legislazione in materia di asilo. Per tali considerazioni la C.E.D.U. ha ritenuto che vi  è stata la violazione dell’articolo 3 della Convenzione.

 Antonella MASCIA

Ergastolo come trattamento inumano, la Corte europea dei diritti dell’Uomo condanna la Turchia nel caso Öcalan

images-2Strasburgo, 13 ottobre 2014 – Con la sentenza del 18 marzo 2014 nel caso Öcalan c. Turchia (n. 2), la C.E.D.U. ha condannato la Turchia per la violazione dell’articolo 3 della Convenzione, dal momento che la legge turca “non prevede, dopo un certo periodo di detenzione, alcun meccanismo di riesame della pena all’ergastolo comminata per reati come quelli commessi da Öcalan, allo scopo di valutare se continuano a sussistere motivi legittimi per tenere la persona in carcere”. Tale sentenza recepisce quindi il principio già fissato nella sentenza Vinter e altri c. Regno Unito del 9 luglio 2013.

Nel caso Öcalan, la pena è stata commutata all’ergastolo nel 2002 quando la pena di morte è stata abolita nel paese. La condanna di Öcalan non prevede tuttavia la possibilità di ricorrere a sconti di pena o alla libertà vigilata: Öcalan è stato l’unico detenuto del carcere di massima sicurezza sull’isola di Imrali, nel mar di Marmara, fino al 2009.

Le condizioni di detenzione di Öcalan e la sua sottoposizione alla pena dell’ergastolo senza possibilità di liberazione condizionale rappresentano quindi, secondo la C.E.D.U., una violazione dell’art. 3 della Convenzione.

La C.E.D.U. cita infine Dante Alighieri, affermando che “le prigioni non dovrebbero essere come le porte dell’inferno, dove si avvererebbero le parole di Dante: lasciate ogni speranza, voi ch’entrate” (les prisons ne devraient pas être comme les portes de l’enfer, où se réaliseraient les mots de Dante : lasciate ogni speranza, voi ch’entrate “vous qui entrez ici, laissez toute espérance”).

Qui di seguito troverete la versione in lingua italiana della sentenza, tradotta a cura della dott.ssa Sofia Mirandola.

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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SECONDA SEZIONE

SENTENZA ÖCALAN c. TURCHIA (N. 2)

(Ricorsi nn. 24069/03, 197/04, 6201/06 e 10464/07)

SENTENZA

STRASBURGO

18 marzo 2014

Questa sentenza diverrà definitiva alle condizioni definite all’art. 44 § 2 della Convenzione. Potrà subire modifiche di forma.

Nella causa Abdullah Öcalan c. Turchia (n. 2),

La Corte europea dei diritti dell’uomo (Seconda Sezione), riunita in una camera composta da:

Guido Raimondi, presidente,
            Işıl Karakaş,
            Peer Lorenzen,
            Dragoljub Popović,
            András Sajó,
            Paulo Pinto de Albuquerque,
            Helen Keller, giudici,
e da Stanley Naismith, cancelliere di sezione,

Dopo aver deliberato in camera di consiglio l’11 febbraio 2014,

Rende la seguente sentenza, adottata in tale data :

PROCEDURA

1.  All’origine della causa vi sono quattro ricorsi (nn. 24069/03, 197/04, 6201/06 e 10464/07) presentati contro la Republica della Turchia, a mezzo dei quali un cittadino di questo Stato, M. Abdullah Öcalan (« il ricorrente »), ha adito la Corte l’1 agosto 2003 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (« la Convenzione »).

2.  Il ricorrente è stato rappresentato davanti alla Corte da T. Otty e M. Muller, avvocati a Londra (ricorsi nn. 24069/03 e 197/04) ; da A. Tuğluk, D. Erbaş, I. Dündar, H. Kaplan, M. Tepe, F. Köstak, F. Aydınkaya, Ö. Güneş, I. Bilmez, B. Kaya, Ş. Tur et E. Emekçi, avvocati ad Istanbul ; da K. Bilgiç et H. Korkut, avvocati a İzmir ; da M. Şakar et R. Yalçındağ, avvocats a Diyarbakır ; N. Bulgan, avvocato a Gaziantep ; A. Oruç, avvocato a Denizli (ricorsi nn. 24069/03, 197/04, 6201/06 e 10464/07), e da R.B. Ahues, avvocato à Hannover (ricorso n. 24069/03). Il governo turco (« il Governo ») è stato rappresentato dal suo agente.

3.  Il ricorrente si lamenta in generale delle proprie condizioni di detenzione nella prigione di İmralı (Mudanya, Bursa, Turchia), delle restrizioni imposte alla comunicazione con i membri della propria famiglia, della condanna all’ergastolo senza possibilità di liberazione condizionale e di un tentativo di avvelenamento.

4.  Il 3 aprile 2007, i ricorsi sono stati riuniti e comunicati al Governo. Come previsto dall’articolo 29 § 1 della Convenzione, è stato inoltre deciso che la Camera si sarebbe pronunciata contestualmente sull’ammissibilità e sul merito. Lo scambio di osservazioni tra le parti si è concluso l’8 marzo 2012.

IN FATTO

LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE

5.  Il ricorrente, cittadino turco nato nel 1949, è attualmente detenuto nella prigione di İmralı.

6.  I fatti della causa avvenuti sino alla data del 12 maggio 2005 sono stati esposti dalla Corte nella sentenza Öcalan c. Turchia ([GC], n. 46221/99, CEDH 2005‑IV). Essi si possono riassumere nel modo seguente.

7.  Il 15 febbraio 1999, il ricorrente fu arrestato dagli agenti di sicurezza turchi all’interno di un aereo che si trovava nella zona internazionale dell’aeroporto di Nairobi. Trasferito dal Kenya in Turchia, il ricorrente fu trattenuto in stato di fermo nella prigione di İmralı il 16 febbraio 1999. Nel frattempo, i detenuti di questa prigione erano stati trasferiti in altri istituti.

8. Il 23 febbraio 1999, il ricorrente comparse di fronte ad un giudice aggiunto della corte di sicurezza dello Stato di Ankara, che ordinò l’applicazione della custodia cautelare.

Il processo

9.  Con sentenza del 29 giugno 1999, la corte di sicurezza dello Stato di Ankara dichiarò il ricorrente colpevole di aver condotto delle azioni volte alla secessione di una parte del territorio della Turchia e di aver a tal fine formato e guidato un gruppo armato di terroristi, e lo condannò alla pena di morte in applicazione dell’articolo 125 del codice penale. La corte ritenne che il ricorrente fosse il fondatore ed il principale responsabile dell’organizzazione illegale PKK (Partito dei lavoratori del Kurdistan – il «PKK»). La corte di sicurezza dello Stato ritenne stabilito che sulla base delle decisioni adottate dal ricorrente, e sotto i suoi ordini e le sue direttive, il PKK aveva proceduto a numerosi attacchi armati, ad attentati dinamitardi, sabotaggi e furti a mano armata, e che in questi atti di violenza migliaia di civili, militari, agenti di polizia, guardie e funzionari locali avevano trovato la morte. Essa ricordò inoltre che il ricorrente aveva riconosciuto che la stima effettuata dalle autorità turche del numero di morti (circa trentamila) e di feriti imputabili alle azioni del PKK era vicina alla realtà, e che questo numero poteva essere addirittura più alto, e che gli attacchi erano stati eseguiti su suoi ordini e nel contesto della lotta armata condotta dal PKK. La corte di sicurezza dello Stato non riconobbe l’esistenza di circostanze attenuanti che permettesero la conversione della pena di morte in ergastolo, tenuto conto in particolare del numero molto elevato e della gravita degli atti di violenza ed avuto riguardo all’importante e imminente pericolo che questi atti rappresentavano per il paese.

10.  Con sentenza adottata il 22 novembre 1999 e pubblicata il 25, la Corte di cassazione confermò la sentenza del 29 giugno 1999 in ogni sua parte.

11.  Nell’ottobre 2001, l’articolo 38 della Costituzione fu modificato nel senso che la pena di morta non avrebbe più potuto essere comminata ne eseguita salvo in tempo di guerra o di pericolo imminente di guerra, o in caso di atti di terrorismo.

Con la legge n. 4771 pubblicata il 9 agosto 2002, la Grande Assemblea nazionale della Turchia decise in particolare di abolire la pena di morte in tempo di pace (ovvero in assenza di stato di guerra o di minaccia di guerra immediata) e di apportare le modifiche necessarie alle leggi interessate, ivi compreso al codice penale. Secondo tali modifiche, l’ergastolo risultante dalla conversione della pena capitale già pronunciata per atti di terrorismo, doveva essere scontata dal condannato fino alla fine dei propri giorni.

12.  Con una sentenza del 3 ottobre 2002, la corte di sicurezza dello Stato di Ankara convertì in ergastolo la pena di morte pronunciata nei confronti del ricorrente.

13. Il 20 febbraio 2006, la Turchia ratificò il Protocollo n. 13 relativo all’abolizione della pena di morte in ogni circostanza.

Le condizioni di detenzione dopo il 12 maggio 2005

Condizioni di detenzione nell’istituto penitenziario di İmralı

14.  Le condizioni di detenzione del ricorrente nella prigione di İmralı fino al 12 maggio 2005 sono esposte nella sentenza della stessa data (Öcalan, precitato, § 192-196).

15.  Inoltre, il ricorrente fu l’unico detenuto nella prigione di İmralı fino al 17 novembre 2009, data in cui altri cinque prigionieri vi furono trasferiti : tutti i detenuti, ivi compreso il ricorrente, furono allora sistemati in un nuovo edificio appena costruito.

16.  Nel maggio 2007 e nel gennaio 2010, dunque durante il periodo successivo alla sentenza della Corte del 12 maggio 2005, alcune delegazioni del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (« il CPT ») visitarono l’istituto penitenziario di İmralı.

a)  Prima del 17 novembre 2009

17.  Prima del 17 novembre 2009, la cella occupata soltanto dal ricorrente era di circa 13 m², disponeva di un letto, di un tavolo, di una poltrona e di una biblioteca. La stanza era climatizzata e dotata di un angolo bagno. Aveva una finestra che dava su una corte interna e godeva di una sufficiente illuminazione naturale ed artificiale. Nel febbraio 2004 le pareti erano state rinforzate con dei pannelli in agglomerato che permettevano di ridurre l’umidità.

18.  Il tempo concesso al ricorrente per uscire dalla cella e stare nella corte interna (circa 45 m²), circondata da alte mura e coperta da una rete metallica, era limitato ad un’ora al giorno (due volte trenta minuti, il mattino e il pomeriggio).

19.  Il ricorrente non si trovava in stato di isolamento, nemmeno sensoriale. Essendo l’unico detenuto presente in quell’istituto penitenziario, egli non poteva aver altri contatti se non con i membri del personale che vi lavorava. Questi ultimi erano autorizzati a comunicare con lui soltanto su argomenti relativi alle loro funzioni e alla vita quotidiana della prigione.

20.  Il ricorrente disponeva di libri e di un apparecchio radio che poteva ricevere emissioni statali. Non gli era permesso avere un apparecchio televisivo nella sua cella, per il motivo che era un detenuto pericoloso, membro di un’organizzazione illegale e che commetteva delle infrazioni disciplinari ripetitive. Per le medesime ragioni non aveva nemmeno accesso ad un telefono.

21.  Soggetto ad un accesso ristretto alla Stampa quotidiana e settimanale, il ricorrente poteva disporre nella sua cella di un massimo di tre giornali alla volta. Questi solitamente erano vecchi di più giorni. Infatti, egli riceveva i giornali una volta alla settimana : si trattava dei numeri forniti dalla sua famiglia o dai suoi avvocati. In mancanza di visite da parte dei membri della sua famiglia o dei suoi avvocati (a causa delle difficoltà di accesso all’isola), al ricorrente capitava di rimanere a lungo senza accesso ai numeri recenti della stampa. I giornali che gli erano consegnati erano in larga misura censurati.

22.  Il ricorrente aveva il diritto di corrispondere con l’esterno, sotto il controllo delle autorità penitenziarie. La posta che riceveva veniva controllata e censurata. La corrispondenza con l’esterno fu interrotta durante alcuni periodi.

23.  Il ricorrente rimase nella stessa cella dalla data del suo trasferimento nell’istituto penitenziario di İmralı – dopo il suo arresto il 16 febbraio 1999 – fino al 17 novembre 2009, ovvero per circa dieci anni e nove mesi.

b)  Dopo il 17 novembre 2009

24.  Al fine di adeguarsi alle richieste formulate dal CPT affinché fosse posto termine al relativo isolamento sociale del ricorrente, le autorità di governo costruirono dei nuovi edifici nella cinte dell’istituto penitenziario di İmralı. Il 17 novembre 2009, l’interessato e altri cinque detenuti trasferiti da altre prigioni vi furono stabiliti.

25.  Da questa data, il ricorrente occupa da solo una cella di una superficie di 9,8 m² (spazio vivibile) a cui si aggiungono 2 m² (stanza da bagno e toilette), che ha un letto, un piccolo tavolo, due sedie, un armadio metallico e un angolo cucina con un lavello. L’edificio in cui si trovano le celle è ben protetto contro l’umidità. Secondo il CPT, la cella del ricorrente, nonostante fosse dotata di una finestra di 1 m x 0,5 m e di una porta in parte vetrata, entrambe rivolte su una corte interiore, non beneficiava di una sufficiente illuminazione diretta del sole a causa di un muro di 6 m di altezza che circondava tale corte. La proposta del CPT di abbassare il muro non è stata accettata dal Governo, i cui esperti hanno attestato che la cella riceveva sufficiente luce naturale.

26.  La prigione è equipaggiata di una palestra con un tavolo da ping-pong e di due altre sale dotate di tavoli e sedie, e tutte queste stanze ricevevano abondante luce naturale. Ogni detenuto, compreso il ricorrente, godeva di due ore quotidiane di attività all’aperto, che passava solo nella corte interiore riservata alla propria cella. Inoltre, ciascun detenuto poteva passare un’ora alla settimana, da solo, nella sala ricreativa (dove non era proposta alcuna attività specifica) e due ore al mese, solo, nella biblioteca della prigione. Inoltre, ogni detenuto partecipave a delle attività collettive, ivi inclusa un’ora a settimana per la conversazione insieme agli altri detenuti.

27.  A segutio della visita di gennaio 2010, il CPT fece notare che il régime penitenziario applicato al ricorrente non era che un piccolo passo nella buona direzione, soprattutto se confrontato con il regime applicato nelle altre prigioni di tipo F per la medesima categoria di condannati, i quali potevano dedicarsi ad attività esterne durante tutta la giornata e ad attività collettive non sorvegliate insieme agli altri condannati da tre a sette giorni a settimana.

28. Di fronte a tali osservazioni, le autorità responsabili della prigione di İmralı iniziarono ad alleggerire il regime in questione, sicchè i detenuti di İmralı, compreso il ricorrente, possono ormai dedicarsi da soli ad attività fuori dalla cella per quattro ore al giorno, ricevere giornali due volte a settimana (invece che una sola volta) e passare insieme tre ore a settimana per conversare (invece che un’ora a settimana). Tutti i detenuti di İmralı possono su richiesta praticare, nella misura di un’ora per settimana, ciascuna delle seguenti attività : pittura e arti figurative, ping-pong, scacchi, pallavolo, basket. Secondo i registri della prigione, il ricorrente pratica la pallavolo e il basket, ma non partecipa allé altre attività. Le autorità penitenziarie informano informarono inoltre il CPT che avevano intenzione di offrire ai detenuti due ore a settimana di attività collettive supplementari (arti figurative, giochi di società o sport). In tal modo, il tempo che il ricorrante potrebbe passare fuori dalla propria cella arriverebbe, a seconda delle sue scelte rispetto alle attività comuni, fino a trentotto ore a settimana al massimo, di cui dieci ore al massimo in compagnia di altri detenuti.

29.  In seguito a degli adeguamenti tecnici, dal 20 marzo 2010 il ricorrente dispone, al pari degli altri detenuti della prigione di İmralı, di dieci minuti di conversazione telefonica con l’esterno ogni quindici giorni.

30.  Nel proprio rapporto del 9 luglio 2010, il CPT ha raccomandato al Governo di vigilare che il ricorrente sia in compagni di altri detenuti durante le attività all’esterno, che l’interessato e gli altri detenuti possano passare insieme una parte ragionevole della giornata (per esempio otto ore) al di fuori delle loro celle per dedicarsi a diverse attività. Il CPT ha ugualmente consigliato di autorizzare il ricorrente ad avere una televisione nella sua cella, come tutti gli altri detenuti della prigioni di alta sicurezza. Le autorità penitenziarie non hanno dato seguito a queste ultime raccomandazioni per la ragione che l’interessato aveva sempre lo status di detenuto pericoloso e non si conformava al regolamento della prigione, in particolare durante le visite dei suoi avvocati. Il 12 gennaio 2012, una televisione fu messa a disposizione del ricorrente.

Restrizioni imposte alle visite degli avvocati e dei membri della famiglia del ricorrente

a)  La frequenza delle visite

31.  Alcuni membri della famiglia e avvocati del ricorrente hanno reso visita a quest’ultimo molte volte, ma queste visite non sono state così frequenti come l’avrebbero desiderato il ricorrente e i visitatori, principalmente a causa delle «cattive condizioni meteorologiche», della «manutenzione delle barche che assicuravano il trasporto tra l’isola e la terraferma» e dell’ «impossibilità per le barche di affrontare le cattive condizioni meteorologiche».

32.  Infatti, la vecchia barca İmralı 9 era in servizio ma non poteva navigare se non con vento debole. La grande barca Tuzla, che era stata promessa dal Governo quando la precedente causa Öcalan era pendente davanti alla Grande Camera della Corte, è stato messo a disposizione nel 2006. Maggiormente adeguata alle difficili condizioni meteorologiche rispetto all’İmralı 9, la Tuzla assicura il trasferimento tra l’isola d’İmralı e la terraferma con una maggiore frequenza. Sporadicamente si verificano dei problemi tecnici, che in certi casi comportano dei lavori di riparazione di alcune settimane.

33.  Relativamente alle visite, durante il periodo marzo-settembre 2006 per esempio, ventuno richieste di visita su trentuno furono rigettate. Tali decisioni negative proseguirono nell’ottobre 2006, con cinque rifiuti su sei richieste, e in novembre 2006 con sei rifiuti su sei richieste. Dopo un miglioramento nel dicembre 2006 (un rifiuto su sei richieste), in gennaio 2007 (due rifiuti su sei richieste) e in febbraio 2007 (nessunrifiuto per le quattro richieste), la frequenza delle visite crollò nuovamente nel marzo 2007 (sei rifiuti su otto richieste) e in aprile 2007 (quattro rifiuti su cinque richieste), per poi prendere un ritmo più elevato nel maggio 2007 (un rifiuto su cinque richieste) e in giugno 2007 (un rifiuto su quattro domande). Il numero totale di visite da parte di familiari è arrivato a quattordici nel 2005, a tredici nel 2006 e a sette nel 2007. Infatti, dal 16 febbraio 1999 fino al settembre 2007, il ricorrente ricevette 126 visite dai suoi fratelli e sorelle, e 675 dai suoi avvocati o consulenti.

34.  Durante il resto del 2007, nel 2008, nel 2009 e in generale nel 2010, la frequenza delle visite degli avvocati o dei membri della famiglia del ricorrente aumentò relativamente. Durante il 2009, ad esempio, rispetto alle cinquantadue richieste di visita, quarantadue ebbero luogo il giorno previsto o l’indomani (a causa delle sfavorevoli condizioni meteorologiche).

35.  Nel 2001 e 2012, la rapporto tra i rifiuti e le richieste aumentò in maniera significativa. Ad esempio, nel 2011, il ricorrente ha potuto ricevere soltanto due visite da parte dei parenti rispetto alle sei richieste. Sempre nel 2011, egli ha potuto ricevere solo ventitré visite da parte dei suoi avvocati rispetto alle sessantasette richieste. Tre visite dei suoi avvocati hanno avuto luogo in gennaio, due in febbraio, cinque in marzo, tre in aprile, quattro in maggio, quattro in giugno e due in luglio 2011. Da agosto a dicembre 2011, il ricorrente non ha ricevuto alcuna visita, tranne una visita da parte di familiari il 12 ottobre 2011, rispetto a trentatré richieste rifiutate. Le autorità penitenziarie hanno invocato le cattive condizioni meteorologiche o un guasto delle imbarcazioni per giustificare i loro rifiuti.

Nel 2012, il ricorrente ha ricevuto alcune visite da suo fratello. Non ha ricevuto alcuna visita dai suoi avvocati.

b)  Le visite degli avvocati

36.  Per regola generale, le persone detenute in Turchia possono conferire con i propri avvocati nei giorni feriali, durante le ore di lavoro, senza alcuna restrizione di frequenza per un periodo determinato. Essendo l’accesso all’isola d’İmralı possibile solamente tramite il traghetto messo a disposizione dall’amministrazione della prigione di İmralı, le visite degli avvocati del ricorrente avevano luogo in pratica i mercoledì, quando era assicurato il trasporto.

Lo svolgimento delle visite degli avvocati del ricorrente

37.  Per regola generale, i detenuti possono conferire con il loro avvocati confidenzialmente, senza la presenza di una guardia. Tuttavia, l’1 giugno 2005 è entrata in vigore la legge n. 5275 sull’esecuzione delle pene e delle misure preventive, abrogando la legislazione precedente in materia. Secondo l’articolo 59 della nuova legge, se risulta da documenti o da altri elementi di prova che le visite degli avvocati ad una persona condannata per crimine organizzato servono da mezzo di comunicazione con l’organizzazione in questione, il giudice dell’esecuzione delle pene, su richiesta del pubblico ministero, può imporre le seguenti misure : la presenza di una guardia mentre il condannato conferisce col proprio avvocato, il controllo dei documenti scambiati tra il condannato e i suoi avvocati durante le visite e/o il sequestro di tali documenti da parte del giudice.

38.  L’1 giugno 2005 il ricorrente ricevette la visita dei suoi avvocati. Appena prima del colloquio, le autorità penitenziarie comunicarono all’interessato e ai suoi avvocati la decisione del giudice dell’esecuzione delle pene di Bursa che applicava a tale visita l’articolo 59 della legge n. 5275. Una guardia fu dunque presente durante il colloquio, la conversazione tra il ricorrente e i suoi avvocati fu registrata e i documenti portati dagli avvocati furono sottoposti all’esame del giudice.

39.  Come protesta contro la nuova procedura, il ricorrente interruppe il colloquio dopo quindici minuti e chiese ai suoi avvocati di non venire più a visitarlo finchè tali misure sarebbero rimaste in vigore. Egli dichiarò alle autorità penitenziarie che la procedura in questione non rispettava affatto la confidenzialità del colloquio tra gli avvocati ed il loro cliente e che una tale prassi «rendeva inutile la visita e il colloquio per la preparazione della propria difesa».

40.  Durante le successive visite una guardia assistè ai colloqui. Inoltre, la conversazione tra il ricorrente e i suoi avvocati fu nuovamente registrata e sottoposta all’esame del giudice dell’esecuzione delle pene.

41.  Gli avvocati del ricorrente presentarono inoltre un ricorso presso la corte d’assise di Bursa contro la decisione del giudice dell’esecuzione delle pene di Bursa che aveva ordinato la presenza di una guardia durante i colloqui e la registrazione delle comunicazioni. Con le decisioni del 27 aprile e del 9 giugno 2006, la corte di assise rigettò il ricorso, sostenendo che le misure impugnate erano volte ad impedire la trasmissione di ordini all’interno di un’organizzazione terrorista, che non pregiudicavano i diritti di difesa del ricorrente e che, del resto, la trascrizione delle conversazioni mostrava che esse non riguardavano la difesa dell’interessato in un qualsiasi preocedimento, bensì il funzionamento interno del PKK oppure la strategia da seguire per questa organizzazione illegale.

42.  Durante la visita degli avvocati del 29 marzo 2006, una delle guardie presenti nella stanza dove si svolgeva il colloquio lo interruppe perchè esso non era limitato alla preparazione della difesa del ricorrente di fronte ad un organo giudiziario. Gli avvocati dell’interessato denunciariono il funzionario in questione per abuso di potere e di competenze. Il 21 aprile 2006 il pubblico ministero di Bursa archiviò il caso.

Contenuto degli scambi tra il ricorrente ed i suoi avvocati

43.  Dai verbali delle visite degli avvocati emerge che le conversazioni cominciano molto spesso con un racconto degli avvocati sui reventi sviluppi riguardanti il PKK. Il ricorrente consulta i propri avvocati sui cambiamenti di persone ai diversi livelli della struttura dell’organizzazione, sulle diverse attvità e riunioni organizzate dagli organi del PKK (a livello regionale, nazionale oppure all’estero), sulla linea politica seguita dai dirigenti del partito, sulla concorrenza tra questi ultimi così come sulle perdite subite dai militanti armati nella loro lotta contro le forze di sicurezza. Il ricorrente, presentandosi come «il leader del popolo curdo», commenta ogni risposta degli avvocati e li incarica di trasmettere le sue idee ed istruzioni in vista del riorientamento della politica svolta dal PKK in Turchia (egli difende in generale l’idea di un riconoscimento dei diritti della minoranza curda in una Turchia completamente democratica) o in altri paesi. Inoltre, egli approva o rigetta le nomine dei quadri in diversi organi del PKK e dà consigli sull’organizzazione interna del partito. Egli promuove inoltre l’abbandono delle armi da parte del PKK nonappena il Governo avrà posto fine alle ostilità e le rivendicazioni formulate dal PKK saranno soddisfatte.

44.  Su richiesta del procuratore della Repubblica di Bursa, il giudice dell’esecuzione delle pene di Bursa rifiutò più volte di fornire al ricorrente e ai suoi avvocati copia di tali verbali, sostentendo che questi contenevano instruzioni dirette o indirette del ricorrente al PKK, che le utilizzava per riorientare la propria strategia e i propri piani di azione.

45.  Dal maggio 2005, il ricorrente è rimasto attivo nella partecipazione al dibattito politico della Turchia sul movimento armato separatista costituito dal PKK, il quale lo designa come il proprio principale rappresentante, e le sue istruzioni trasmesse attraverso i suoi avvocati sono stata attentamente seguite dal pubblico e sono state oggetto di diverse reazioni, anche delle più estreme. Una parte della popolazione in Turchia lo considerava come il terrorista più pericoloso del paese, sempre attivo anche dalla prigione. I suoi partigiani lo vedevano come il loro leader e il capo supremo del movimento separatista.

Il ricorrente ha inoltre dichiarato di aver partecipato a delle trattative con alcuni responsabili di Stato al fine di risolvere i problemi posti dal movimento separatista armato, ma che la maggiorparte dei suoi appelli alla cessazione del conflitto armato non sono stati ascoltati né dal Governo né dal movimento armato da cui egli proveniva.

iii.  Esempi di sanzioni disciplinari inflitte al ricorrente a causa dei colloqui con i suoi avvocati

46.  Il ricorrente si è visto imporre delle sanzioni di venti giorni di isolamento perchè aveva trasmesso delle istruzioni all’organizzazione di cui era il capo durante le visite dei suoi avvocati effettuate in queste date : il 30 novembre 2005, il 12 luglio e il 27 settembre 2006, il 4 aprile, il 4 luglio e 7 novembre 2007, il 9 aprile e il 14 maggio 2008, il 2 gennaio e il 4 novembre 2009.

47.  In tal modo, secondo la registrazione del colloquio del 20 novembre 2005 tra il ricorrente e i suoi avvocati, l’interessato indicò ai suoi difensori in che modo riteneva che i membri del PKK potessero invitare i cittadini di origine curda a manifestare per reclamare il diritto all’istruzione in lingua curda.

48.  Il 12 dicembre 2005, la commissione disciplinare della prigione di İmralı, ritenendo che le parole del ricorrente corrispondessero a delle «attività di formazione e di propaganda all’interno di un’organizzazione criminale», condannò il ricorrente a venti giorni di isolamento. In applicazione di tale sanzione, l’amministrazione penitenziaria ritirò al ricorrente libri e giornali per venti giorni.

49.  Il ricorso del ricorrente contro tale misura disciplinare fu rigettato il 22 dicembre 2005 dal giudice dell’esecuzione delle pene di Bursa, per il fatto che l’interessato aveva incitato delle donne e dei bambini ad organizzare delle manifestazioni illegali, dedicandosi a quella che può essere qualificata come formazione e propaganda all’interno di un’organizzazione criminale.

50.  Il 7 febbraio 2006, la corte di assise di Bursa rigettò il ricorso presentato dai rappresentati del ricorrente contro la decisione del 22 dicembre 2005. La corte d’assise ritenne, in particolare, che la decisione impugnata era conforme alla legge.

51.  Il ricorrente si vide infliggere un’altra sanzione di venti giorni di isolamento a causa di un colloquio con i suoi avvocati che aveva avuto luogo il 12 luglio 2006. Gli avvocati del ricorrente vennero a conoscenza di questa sanzione solo il 23 agosto 2006, quando venne rigettata una richiesta di visita al ricorrente.

c)  Le visite dei familiari

52.  Le visite dei familiari del ricorrente (fratelli e sorelle nel caso di specie) sono limitate ad un’ora ogni quindici giorni. All’inizio, tali visite si svolgevano in un parlatorio con un mezzo di separazione, perchè secondo l’articolo 14 del regolamento le visite in parlatori dove il detenuto e i visitatori potevano stare attorno ad un tavolo erano riservate ai parenti di primo grado. Il 2 dicembre 2009, il Consiglio di Stato annullò questa disposizione. Il consiglio di amministrazione della prigione di İmralı, senza attendere che tale decisione diventasse definitiva, concesse al ricorrente il diritto di vedere i suoi fratelli e sorelle senza mezzi di separazione. Fu in tal modo che, il 26 luglio 2010 il ricorrente pote per la prima volta accogliere suo fratello «attorno ad un tavolo».

53.  In caso di annullamento di una visita a causa delle condizioni meteorologiche, le autorità hanno la possibilità di organizzare, a richiesta dei familiari, un’altra visita nei giorni successivi. In pratica, le visite non effettuate il mercoledì non sono sostitutite in mancanza di richiesta da parte dei visitatori.

54.  Inoltre, le visite dei familiari non sono state tanto frequenti quanto desiderato dal ricorrente e dai suoi parenti, e questo a causa dell’insufficienza dei mezzi di trasporto rispetto a condizioni meteorologiche avverse. Circa merà delle visite richieste sono state rifiutate perchè il traghetto era guasto o perchè le condizioni meteorologiche erano cattive.

Procedimenti aperti contro alcuni avvocati del ricorrente

a)  Divieto imposto ad alcuni avvocati di rappresentare il ricorrente

55.  Il nuovo testo del codice di procedura penale, entrato in vigore il 1 giugno 2005, prevede all’articolo 151/3-4 che gli avvocati sottoposti a procedimento penale per reati di terrorismo possono essere colpiti dal divieto di rappresentare persone condannate per attività terroristiche. Tale disposizione mira ad impedire che i capi delle organizzazioni terroriste, una volta condannati, continuino a dirigere le loro organizzazioni dal luogo di detenzione grazie ai loro avvocati.

56.  Con un provvedimento del 6 giugno 2005, il pubblico ministero di Istanbul invitò la corte di assiste di Istanbul ad applicare tale misura ad alcuni avvocati del ricorrente.

57.  Con decisione del 7 giugno 2005, la IX corte d’assise decise di revocare a dodici avvocati la loro qualità di rappresentanti del ricorrente, e questo per un periodo di un anno.

58.  Il 20 giugno 2005, la X corte di assise di Istanbul rigettò il ricorso presentato dal ricorrente contro tale decisione.

b)  Procedimenti penali iniziati contro alcuni avvocati del ricorrente per aver servito da messaggeri tra questo e la sua organizzazione armata

59.  Il 23 novembre 2011, su ordine del pubblico ministero di Istanbul, le forze dell’ordine arrestarono e trattennero in custodia trentasei avvocati rappresentati del ricorrente in sedici departimenti della Turchia (ivi compresi sei avvocati rappresentati l’interessato davanti alla Corte), perquisirono i loro studi e sequestrarono tutti i documenti riguardanti il ricorrente. Il pubblico ministero sospettava che gli avvocati in parola avessero funto da messaggeri tra il ricorrente e gli altri dirigenti del PKK.

Allegazione di intossicazione del ricorrente

60.  Con una lettera del 7 marzo 2007, i rappresentati del ricorrente informarono la Corte che avevno richiesto ad un laboratorio medico di Strasburgo di analizzare sei capelli che ritenevare essere dell’interessato, e che le analisi effettuate il 7 febbraio 2007 mostrassero la presenza di dosi anomale di cromo e stronzio.

61.  Alcune analisi eseguite su dei campioni prelevati direttamente dal ricorrente in prigione tuttavia non rilevarono alcuna traccia di elementi tossici o nocivi per la salute.

IL DIRITTO E LE PRASSI INTERNE PERTINENTI

62.  L’articolo 125 del vecchio codice penale nato dalla legge n. 765 disponeva :

« Chiunque commetta un atto tendente a sottomettere tutto o una parte del territorio dello Stato alla dominazione di uno Stato straniero, a ridurre la sua indipendenza, ad alterare la sua unità o a sottrarre una parte del territorio all’amministrazione dello Stato, è passibile della pena di morte.»

63.  Il codice penale turco proibisce l’applicazione retroattiva del diritto penale quando essa opera a sfavore dell’imputato, e garantisce l’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole al condannato così come all’imputato.

64.  L’articolo 1/A della legge n. 4771 di riforma di diverse leggi, adottata il 3 agosto 2002, prevede in particolare la conversione della pena di morte prevista all’articolo 450 del codice penale in una pena all’ergastolo.

65.  L’articolo 1/A della legge n. 5218 del 14 luglio 2004, pubblicata sul Giornale Ufficiale il 21 luglio 2004, modificò in particolare gli articoli 13 e 125 della legge n. 765. Questo articolo dispone che :

« (…) 3.  Il primo paragrafo e la prima frase del secondo paragrafo dell’articolo 13 sono modificati come sègue :

La pena di reclusione severa è la reclusione aggravata, la reclusione o la reclusione temporanea (muvakkat).

La pena di reclusione severa a vita aggravata e la pena di reclusione pesante a vita durano fino al decesso del condannato.

(…)

  1. L’espressione «pena capitale» utilizzata all’articolo 125 è sostituita da «pena di reclusione severa a vita aggravata».
  2. 66.  La legge n. 5237, adottata il 26 settembre 2004 e pubblicata sul Giornale ufficiale il 12 ottobre 2004, a riformato la legislazione penale. Le disposizioni del nuovo codice penale sono entrate in vigore l’1 giugno 2005. L’articolo 47 di tale legge dispone :

 « La reclusione penale è l’imprigionamento a vita aggravato, l’imprigionamento o l’improgionamento temporaneo.

La pena dell’imprgionamento a vita aggravato dura fino al decesso del condannato. Essa è eseguita secondo il regime di sicurezza previsto dalle leggi e dai regolamenti ».

67.  L’articolo 25 della legge n. 5275 sull’esecuzione delle pene e delle misure préventive del 13 dicembre 2004, pubblicata sul Giornale ufficiale il 29 dicembre 2004, è così intitolata :

« I principi del regime di applicazione della pena della reclusione penale a vita aggravata sono enunciati di seguito :

a)  il condannato è detenuto in una cella individuale;

b)  il condannato gode di un’ora d’aria e di sport [al giorno] ;

c)  il condannato può godere di un aumento del tempo concesso per uscire all’aria aperta e faré sport e può essere autorizzato ad avere dei contatti limitati con i condannati presenti nella stessa unità, [se dà prova] di buona condotta rispetto alle esigenze di sicurezza (…) e [se compie] degli sforzi nella sua riabilitazione e formazione;

d)  il condannato può esercitare un’attività artistica o professinale approvata dal consiglio d’amministrazione, in funzione delle possibilità offerta dallo stabilimento dove si trova ;

e)  nel caso in cui il consiglio di amministrazione dello stabilimento lo ritenga appropriato, il condannato può telefonare allé personé indicate al punto f) una volta ogni quindici giorni, per dieci minuti ;

f)  il condannato può ricevere la visita del coniuge, dei suoi ascendenti, dei suoi discendenti, dei fratelli e delle sorelle e del suo tutore nel giorno all’ora e alle condizioni fissate e ciò ogni quindici giorni per una durata non superiore a un’ora ;

g)  il condannato non può in alcun caso lavorare al di fuori dell’istituto penitenziario né beneficiare di permessi;

h)  il condannato non può partecipare ad alcuna attività sportiva o riabilitativa diversa da quelle previste nel regolamento interno dell’istituto;

i)  l’esecuzione della pena non può in nessun caso essere interrotta. Ogni trattamento sanitario che il condannato debba ricevere, salvo esigenze mediche (…), dev’essere somministrato in un istituto penitenziario o, se ciò risulta impossibile, in un ospedale di Stao o un ospedale universitario integralmente abilitato, in una cella individuale o in una cella di alta sicurezza.

(…) »

68.  L’articolo 107 della legge n. 5275 sull’esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza prevede la possibilità della libertà condizionale, su riserva di buona condotta, per le persone condannate alla pena della reclusione [severa] a vita dopo un periodo minimo di detenzione di trent’anni, per i condannati alla pena della reclusione a vita (ordinaria) dopo un periodo minimo di detenzione di ventiquattro anni e per gli alti condannati dopo aver scontato un periodo pari ai due terzi della loro pena detentiva.

Tuttavia, sempre secondo la medesima disposizione, i condannati alla pena della reclusione a vita aggravata per dei reati contro la sicurezza dello Stato, contro l’ordine costituzionale e contro la difesa nazionale (codice penale, II libro, IV capito, titoli IV,V e VI) commessi in gruppi organizzati all’estero non possono essere ammessi al beneficio della libertà condizionale.

69.  Secondo l’articolo 68 del codice penale, le pene di reclusione si prescrivono nei seguenti termini, che decorrono a partire dalla data di condanna definitiva o dalla data di interruzione dell’esecuzione della pena (la pena restante viene allora considerata) : quarant’anni per la pena perpétua aggravata ; trent’anni per la pena perpetua, ventiquattro anni per le pene di reclusione di più di cinque anni e dieci anni per le pene di reclusione di meno di cinque anni così come per le ammende. Tuttavia, la prescrizione della pena non si applica alla pena di reclusione a vita aggravata, alla pena di reclusione a vita ordinaria e alle pene di più di dieci anni inflitte per dei reati contro lo Stato e la Nazione commessi in gruppo organizzato all’estero (codice penale, II libro, IV capitolo).

70.  In caso di malattia o di vecchiaia di un condannato a vita, il presidente della Repubblica può ordinare la sua liberazione immediata o differita.

71.  Ad intervalli più o meno regolari, il legislatore turco adotta una legge di amnistia generale o parziale (in quest’ultimo caso, la libertà condizionale è concessa dopo un periodo di sicurezza) al fine di facilitare la risoluzione dei grandi problemi sociali.

III.  FONTI INTERNAZIONALI

72.  Le recenti visite che il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT) ha effettuato nella prigione di alta sicurezza di tipo F dell’isola d’İmralı al fine di esaminare le condizioni di detenzione del ricorrente hanno avuto luogo dal 20 al 22 maggio 2007, il 26 e 27 gennaio 2010 e dal 21 al 28 giugno 2012.

Il CPT ha pubblicato dei rapporti in esito alle visite del 2007 e del 2010 (CPT/Inf (2008) 13 per la visita di maggio 2007 e CPT/Inf (2010) 20 per quella di gennao 2010) e il Governo vi ha risposto (CPT/Inf (2008) 14 per la visita di maggio 2007 e CPT/Inf (2010) 21 per quella di gennaio 2010).

73.  Le conclusioni e raccomandazioni del CPT formulate nel proprio rapporto sulla visita di maggio 2007 sono le seguenti :

« F. Conclusioni e raccomandazioni

Abdullah Öcalan è incarcerato, solo e unico detenuto nella prigione di alta sicurezza d’İmralı – un’isole di difficile accesso – da circa otto anni e mezzo. Nonostante la situazione di isolamento in cui l’interessato è costretto dal 16 febbraio 1999 abbia avuto, nel corso degli anni, degli effetti deleteri, le precedenti visite del CPT non hanno messo in evidenza, per lo meno finora, delle significative conseguenze negative sul suo stato fisico e psichico[1]. Tale valutazione dev’essere ora rivista alla luce dell’evoluzione dello stato fisico e mentale d’Abdullah Öcalan.

Le autorità turche si trovano attualmente ad un bivio : o non modificano affatto la situazione dell’interessato (ed è la scelta che esse hanno deliberatamente preso, in piena conoscenza dei fatti in causa, dal 1999, con le conseguenze summenzionate), oppure prendono la decisione di rivedere la situazione di Abdullah Öcalan, assicurandogli in particolare la possibilità di intrattenere delle minime relazioni socio-affettive. A questo riguardo, conviene ribadire che già dal 2001 il CPT aveva chiaramente indicato alle autorità turche che Abdullah Öcalan «dovrebbe, alla prima opportunità, essere integrato in un contesto che gli permetta di avere dei contatti con altri detenuti e una più ampia scelta di attività. Se le autorità turche (…) sono arrivate alla conclusione che il suo trasferimento in un altro istituto penitenziario non è per il momento possibile, esse dovranno prendere le misure necessarie per creare alla progione di alta sicurezza di Imrali il contesto che è stato appena indicato ».[2]

La medesima linea di pensiero emerge nella sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 12 maggio 2005[3], qunado esse indica che: « Pur ritenendo che, conformemente alle proposte del CPT, gli effetti a lungo termine dell’isolamento sociale relativo imposto al ricorrente dovrebbero essere attenuati con l’accesso da parte sua alle stesse condizioni di vita degli altri detenuti nelle prigioni di alta sicurezza in Turchia, in particolare alla televisione e alle comunicazioni telefoniche con la sua famiglia, la Grande Camera, come la Camera, ritiene che le generali condizioni di detenzione del ricorrente nelle prigione di İmralı non hanno raggiunto, per il momento, la soglia minima di gravità richiesta per costituire un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione ».

Il CPT è fermamento convinto che mantenere un detenuto in tali condizioni di isolamento, per otto anni e mezzo, non può trovare alcuna giustificazione, quali che siano le circostanze. Esso fa appello alle autorità turche affinché esse rivedano completamente la situazione del detenuto Abdullah Öcalan, nella prospettiva di integrarlo in un ambiente in cui siano possibili contratti con altri detenuto ed una più ampia varietà di attività.

Inoltre, il CPT raccomanda che le autorità turche adottino delle misure affinché :

rispetto all’ambito medico:

–  il detenuto sia sottoposto immediatamente ad un esame ORL completo (compreso un esame endoscopico specializzato e, se necessario, uno scanner), e di praticare, nel caso, un intervento chirurgico palliativo/riparatore ;

–  di procedere immediatamente ad un esame radiografico del torace del detenuto ;

–  di mettere a disposizione del detenuto le consulenze psichiatriche che l’evoluzione del suo stato mentale richiede ;

–  che le visite mediche quotidiane imposte al detenuto siano sostitutire da degli esami medici meno frequenti, effettuati dallo stesso medico. Gli interventi di Medici specialisti dovranno essere coordinati da questo stesso medico. La natura e le motivazioni di questo nuovo approccio dovranno essere spiegati in dettaglio al detenuto, in anticipo, dal medico che sarà incaricato di visitarlo ;

– che al servizio medico, il laringoscopio sia funzionante e che i medici di turno dipongano della formazione necessaria per utilizzare sia il laringoscopio, sia il defibrillatore ;

rispetto alle condizioni materiali e al regime di detenzione:

–  che l’interessato sia autorizzato a circolare liberamente durante la giornata tra la sua cella ed il locale attiguo ;

–  che disponga di un accesso – anche occasionale – ad una zona di passeggio più vasta e dotata di un minimo di equipaggiamento (protezione contro le intemperie, panchina, equipaggiamento sportivo, …) ;

–  che possa disporre di una televisione (a noleggio o comprata) nella sua cella, così come di un minimo di attività di diversa natura ;

rispetto ai contatti con il mondo esterno :

–  che l’interessato possa godere, una volta al mese, di «visite al tavolo» dei suoi familiari, modificando, se necessario, la disciplina applicabile, e che ci sia della flessibilità rispetto alla possibiltà di accumulare il tempo di viste non utilizzate (a causa delle particolari difficoltà di accesso all’isole di İmralı) ;

–  che l’interessato possa telefonare ai suoi familiari (con la possibilità che le conversazioni siano soggette a controllo e interrotte, se necessario). »

74.  Parallelamente, nel marzo 2008, data l’assenza di reali progressi da parte del Governo rispetto ai punti indicati nel rapporto sulla visita di maggio 2007, il CPT avviò la procedura volta alla formulazione di una dichiarazione pubblica, come previsto dall’articolo 10 § 2 della Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti.

75.  Le conclusioni formulate dal CPT nel proprio rapporto adottato nel marzo 2010, riguardanti principalmente la propria visita di gennaio 2010, sono le seguenti :

« E. Conclusioni

Sulla base delle osservazioni della delegazione e delle informazioni complementari offerte dalle autorità turche nella loro lettera del 24 febbraio 2010, il CPT ha concluso che le condizioni di detenzione di Abdullah Öcalan erano nettamente migliorate rispetto alla situazione osservata durante la visita del 2007. L’integrazione del detenuto in un «ambiente dove i contatti con altri detenuti ed una più vasta scelta di avvità siano possibili» è ora in corso (vedere paragrafo 3). Inoltre, il Comitato ha notato che l’accesso all’isola da parte degli avvocati di Abdullah Öcalan e dei suoi familiari era decisamente migliorato nel corso dell’anno passato.

Di conseguenza, il CPT ha deciso di chiudere la procedura prevista all’articolo 10, paragrafo 2, della Convenzione, che era stata avviata nel marzo 2008. Esso continuerà, tuttavia, a seguire con attenzione la situazione di Abdullah Öcalan (e degli altri detenuti della prigione di İmralı) e non esiterà a riavviare tale procedura se i miglioramenti summenzionati non sono mantenuti. »

 76.  L’11 luglio 2002, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha adottato le linee guida sui diritti umani e la lotta contro il terrorismo, i cui estratti rilevanti per la presente causa si trovano al paragrafo 84 della sentenza Ramirez Sanchez c. Francia ([GC], n.59450/00, CEDH 2006‑IX).

77.  L’11 gennaio 2006, il Comitato dei Ministri ha adottato la Raccomandazione Rec(2006)2 agli Stati membri sulle regole penitenziarie europee, i cui estratti rilevanti per la presente causa sono descritti al paragrafo 85 della sentenza Ramirez Sanchez

78.  Nell’ambito delle Nazioni Unite, lo « Special Rapporteur » del Consiglio dei diritti dell’uomo sulla tortura e sulle altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti ha ritenuto, nel suo rapporto provvisorio presentato all’Assemblea generale il 5 agosto 2011, quanto segue (per accedere all’intero rapporto, vedere : http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/445/7:

« Conclusioni

Lo Special Rapporteur sottolinea che l’isolamento è una misura eccessiva che può avere delle gravi conseguenze psicologiche e fisiologiche per le persone, a prescindere dalla loro condizione. Egli ritiene che l’isolamento è contrario a uno degli obbiettivi essenziali del sistema penitenziario, cioè la riabilitazione dei delinquenti e la facilitazione del loro reinserimento nella società. Lo Special Rapporteur ritiene che qualsiasi isolamento di durata maggiore di 15 giorni sia un isolamento prolungato.

A seconda del motivo della sua applicazione, delle condizioni in cui è applicato, della sua durata, dei suoi effetti e di altre circostanze, l’isolamento può costituire una violazione dell’articolo 7 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, nonchè uno degli atti definiti dall’articolo 1 o dall’articolo 16 della Convenzione contro la tortura. Inoltre, la detenzione in isolamento aumenta il rischio che degli atti di tortura ed altre pene e trattamenti crudeli, disumani o degradanti passino inosservati e rimangano impuniti.

Considerato il dolore o le gravi sofferenze psichiche e fisiche che possono derivare dall’isolamento quand’esso è utilizzato come punizione, o durante la carcerazione preventiva, o quando è applicato in maniera prolungata o indefinita, o è adottato nei confronti di minori o a soggetti con problemi mentali, l’isolamento può costituire tortura o una pena o trattamento crudele, disumano o degradante. Lo special Rapporteur ritiene che quando le condizioni materiali e il regime di isolamento non rispettano la dignità della persona umana e causano un dolore o delle gravi sofferenze psichiche e fisiche, l’isolamento costituisce una pena o un trattamento crudele, disumano e degradante. »

IN DIRITTO

SULL’ ALLEGAZIONE DI VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 3 DELLA CONVENZIONE A CAUSA DELLE CONDIZIONI DI DETENZIONE

79.  Il ricorrente sostiene che le proprie condizioni di detenzione sull’isola di İmralı sono disumane e hanno superato la soglia di gravita derivante dall’articolo 3 della Convenzione. Egli allega altresì la violazione degli articoli 5, 6, 8, 13 e 14 della Convenzione basandosi in particolare sull’isolamento sociale che gli sarebbe stato imposto durante la detenzione nella prigione di İmralı. La Corte esamina queste doglianze in primo luogo rispetto all’articolo 3 della Convenzione, che récita così :

Articolo 3

« Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti. »

Sull’ammissibilità

80.  La Corte ritiene che queste doglianze non sono manifestamente infondate ai sensi dell’articolo 35 § 3 a) della Convenzione. Osservando inoltre che esse non incorrono in alcun altro motivo di inammissibilità, essa le dichiara ammissibili.

Sul merito

Argumenti delle parti

Il ricorrente

81.  Il ricorrente fa notare che egli è stato il solo detenuto della prigione di İmralı per dieci anni e dieci mesi, fino al 17 novembre 2009, giorno in cui altri cinque detenuti vi sono stati trasferiti. Dopo tale trasferimento, la sua situazione non sarebbe migliorata molto : il tempo concesso ai detenuti per le attività in comune sarebbe stato estremamente limitato, sopratutto rispetto al regime normalmente applicato nelle altre prigioni di alta sicurezza.

L’isolamento sociale del ricorrente sarebbe stato addirittura aggravato dalla numerose restrizioni che non sarebbero invece state applicate alle altre persone condannate in Turchia, ovvero la privazione di una televisione e di ogni comunicazione telefonica, una forte censura sulla sua corrispondenza con l’esterno e le restrizioni alle uscita all’aria aperta. In aggiunta, il mancato miglioramento delle condizioni del trasporto marittimo costituirebbe un ostacolo pratico alle visite dei propri avvocati e familiari, così come alla sua possibilità di accedere alla stampa quotidiana o ai libri.

82.  Il ricorrente ritiene inoltra che il proprio stato di salute stia peggiorando in fretta (difficoltà respiratorie, disturbo stabile a libello delle vie respiratorie superiori, allergia cutanea non identificata, ecc…) e afferma di sentirsi umiliato e degradato dall’insieme delle proprie condizioni di detenzione.

83.  Secondo il ricorrente, il Governo non avrebbe accolto positivamente le proposte che il CPT e la Commissione dei diritti dell’uomo dell’Assemblea Nazionale della Turchia avevano presentato al fine di ridimensionare gli effetti negativi del suo isolamento sociale.

Il Governo

84.  Il Governo contesta tale ricostruzione. Esso nota innanzitutto che il ricorrente non ha allegato la sussistenza di alcun maltrattamento da parte dei membri del personale della prigione.

85.  Il Governo si rifà alle conclusioni presentate dal CPT in esito alla sua visita di gennaio 2010, ovvero che le condizioni materiali della cella e dell’edificio in cui soggiorna il ricorrente sono conformi alle più avanzate norme internazionali in materia di detenzione. Esso specifica che in seguito alle osservazioni ricevute, una squadra composta da architetti e da un oftalmologo hanno visitato i locali e hanno constatato che la cella era sufficientemente esposta alla luce diurna e che durante la giornata era tranquillamente possibile leggere o lavorare senza dover ricorrere all’illuminazione artificiale.

86.  Inoltre, il Govero sostiene che il ricorrente, quando non è sottoposto ad una sanzione disciplinare, gode di più di trentasei ore e mezza a settimana di attività all’esterno della propria cella, di cui otto ore e mezza in compagnia di altri detenuti. Quando invece deve espiare una sanzione disciplinare – che consiste nell’isolamento all’interno della propria cella – il ricorrente può godere di due ore di attività al giorno all’esterno della propria cella.

87.  Il Governo osserva ugualmente che il controllo della salute del ricorrente è stato completamente riorganizzato, conformemente alle raccomandazioni del CPT.

88.  Il Governo sostiene che il rifiuto di concedere al ricorrente la possibilità di disporre di una televisione nella sua cella e di ricevere chiamate telefoniche si spiega per le ripetitive infrazioni disciplinari che egli ha commesso e per le sanzioni che ne sono derivate, insieme alla sua pericolosità ; si riferisce a tal riguardo all’articolo 4 della legge n. 5275 sull’esecuzione delle pene e delle misure preventive.

89.  Il Governo richiama l’attenzione sul fatto che né il ricorrente né i suoi rappresentanti hanno presentato ricorsi contro le sanzioni disciplinare inflitte. Esso sostiene che le autorità nazionali si sono dimostrare molto sensibili alle indicazioni del CPT e hanno fatto tutto il necessario per allplicare al detenuto le norme internazionali più favorevoli in materia di detenzione. Il trasferimento di altri cinque detenuti a İmralı, la possibilità di svolgere attività in comune, la predisposizione di visite «attorno ad un tavolo», la sostituzione delle visite annullate per cattive condizioni meteorologiche o anche la possibilità di ricevere i giornali attivati durante la settimana due volte alla settimane, ne sarebbero degli esempi.

90.  Il Governo sostiene che la legge consente alle autorità penitenziare di impedire ai detenuti di inviare o di ricevere posta che metta in pericolo l’ordine e la sicurezza della prigione e che faciliti la comunicazione con gli altri membri di un’organizzazione terroristica.

91.  Il Governo ricorda a questo riguardo che il ricorrente è stato condannato all’ergastolo per aver diretto un’organizzazione i cui attacchi hanno causato migliaia di morti e di feriti e hanno minacciato la pace e la sicurezza della società. Esso fa notare che in seguito all’incarcerazione del ricorrente, il PKK ha proseguito i suoi attacchi armati e le sue attività terroristiche. Alcuni elementi di prova dimostrerebbero che il ricorrente trasmetteva delle istruzioni ai membri della sua organizzazione, che lo consideravano del resto ancora come il loro capo, attraverso i suoi difensori che gli rendevano visita ogni settimana per le esigenze dei suoi ricorsi alla Corte. A causa di tali comportamenti, il ricorrente sarebbe stato sottoposto a procedimenti disciplinari che gli avrebbero impedito di disporre di una televisione o di ricevere chiamate telefoniche ; tuttavia, tali sanzioni non sembrerebbero essere state dissuasive e l’interessato avrebbe persistito in un tale comportamento. Il Governo afferma che mentre ad alcuni avvocati è stato vietato visitare il ricorrente perché essi avevano trasmesso dei messaggi al PKK, altri nuovi avvocati che hanno sostituito i precedenti avrebbero continuato a servire da messaggeri tra l’interessato e la sua organizzazione armata. Il Governo sostiene che se il ricorrente si comportasse conformemente alle regole dell’istituto, non ci sarebbero più sanzioni disciplinari nei suoi confronti ed egli beneficerebbe dei mezzi di comunicazione con l’esterno che sono autorizzati dalla legislazione.

92.  Il Governo afferma che dal 20 marzo 2010 le comunicazioni telfoniche sono tecnicamente possibili per i detenuti di İmralı e che il ricorrente può beneficiare di dieci minuti di chiamate ogni quindici giorni.

Apprezzamento della Corte

a)  Periodo di detenzione da prendere in considerazione

93.  La Corte deve innanzitutto decidere quale sia il periodo di detenzione da prendere in considerazione per valutare la conformità delle condizioni di detenzione alle esigenze dell’articolo 3.

94.  Essa fa presente in primo luogo che all’interno della cornice tracciata dalla decisione di ammissibilità del ricorso, la Corte può trattare ogni questione di fatto o di diritto che emerge durante il giudizio instaurato di fronte ad essa (vedere, tra molte altre, Guerra e altri c. Italia, 19 febbraio 1998, § 44, Chahal c. Regno Unito, 15 novembre 1996, § 86, e Ahmed c. Austria, 17 dicembre 1996, § 43).

95.  La Corte fa presente in secondo luogo che essa ha verificato la conformità all’articolo 3 delle condizioni di detenzione del ricorrente dall’inizio fino alla data del 12 maggio 2005, nella sentenza della stessa data (Öcalan, cit., § 192‑196). Essa era giunta alla seguente conclusione :

« Pur ritenendo, in linea con le proposte del CPT, che gli effetti a lungo termine dell’isolamento sociale relativo imposto al ricorrente dovrebbero essere attenuati con l’accesso da parte sua alle stesse condizioni di vita degli altri detenuti nelle prigioni di alta sicurezza in Turchia, in particolare alla televisione e alle comunicazioni telefoniche con la sua famiglia, la Grande Camera, come la Camera, ritiene che le generali condizioni di detenzione del ricorrente nelle prigione di İmralı non hanno raggiunto, per il momento, la soglia minima di gravità richiesta per costituire un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione. Di conseguenza, non c’è stata violazione di tale disposizione in questo senso. »

96.  Nella presente sentenza la Corte può conoscere solamente dei fatti che si sono verificati successivamente alla propria sentenza del 12 maggio 2005 (ricorso n. 46221/99) e fino alla date dell’8 marzo 2012 (data delle ultime osservazioni ricevute). Essa terrà conto tuttavia della situazione in cui si trovava il ricorrente al 12 maggio 2005, in particolare per quanto riguarda gli effetti a lungo termine delle sue specifiche condizioni di detenzione.

b)  Principi generali

97.  La Corte rammenta che l’articolo 3 della Convenzione consacra uno dei valori fondamentali delle società democratiche. Anche nelle circostanze più difficili, quali la lotta contro il terrorismo e il crimine organizzato, e a prescindere dalle azioni della persona coinvolta, la Convenzione proibisce in termini assoluti la tortura e le pene o trattamenti inumani o degradanti (El Masri c. « l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia» [GC], n. 39630/09, § 195, Ramirez Sanchez, cit., § 115, e Chahal, , § 79).

98.  Le difficoltà che gli Stati si trovano a dover affrontare nella nostra epoca per proteggere le loro popolazioni dalla violenza terrorista sono reali. Tuttavia, l’articolo 3 non prevede alcuna limitazioni, a differenza della maggior parte delle disposizioni della Convenzione e, in conformità con l’articolo 15 § 2, non consente alcuna deroga, neppure in caso di pericolo pubblico che minaccia la vita della nazione (Labita c. Italia [GC], n. 26772/95, § 119, Selmouni c. Francia [GC], n. 25803/94, § 95, e Assenov e altri c. Bulgaria, 28 ottobre 1998, § 93). La natura dell’infrazione contestata al ricorrente non è dunque rilevante ai fini della valutazione dell’articolo 3 (Ramirez Sanchez, cit., § 116, e Indelicato c. Italia, n. 31143/96, § 30, 18 ottobre 2001).

99.  Per ricadere nell’ambito dell’articolo 3, un trattemento degradante deve raggiungere un minimo di gravità, la cui valutazione dipende dall’insieme degli elementi del caso, in particolare dalla durata del trattamento e dalle conseguenze fisiche o mentali che ne sono derivate, nonchè, in alcuni casi, dal sesso, dall’età, dallo stato di salute della vittima, ecc… (vedi, ad esempio, Irlanda c. Regno Unito, 18 gennaio 1978, § 162). Inoltre, la Corte, al fine di valutare il peso degli elementi di prova di cui dispone per stabilire l’esistenza di trattamenti contrari all’articolo 3, utilizza il criterio di prova « al di là di ogni ragionevole dubbio». Una tale prova può tuttavia risultare da un insieme di indizi, o da presuzioni non refutate, sufficentemente gravi, precise e concordanti. Il comportamento delle parti nella ricerca delle prove è tentuto conto in questo contesto (ibidem, § 161).

100.  La Corte ha ritenuto «disumano» un trattamento in ragione del fatto che era stato inflitto con premeditazione per delle ore e perchè esso aveva causato o delle lesoni fisiche, o delle forti sofferenze fisiche o mentali. Essa ha inoltre ritenuto che un trattamento fosse «dégradante» perchè di natura tale da determinare nelle vittime sensazioni di paura, di angoscia e di inferiorità per le umiliare o sminuire (vedere, ad esempio, Kudła c. Polonia [GC], no 30210/96, § 92). Per determinare se una particolare forma di trattamento è «degradante» ai sensi dell’articolo 3, la Corte considererà se il fine era quello di umiliare o degradare l’interessato e se, valutata nei suoi effetti, la misura ha colpito o meno la persona di quest’ultimo in una maniera incompatibile con l’articolo 3 (vedi, ad esempio, Raninen c. Finlandia, 16 dicembre 1997, § 55). Tuttavia, l’assenza di un tale fine non può precludere in modo definitivo la pronuncia di una violazione dell’articolo 3 ( c. Regno Unito [GC], no 24888/94, § 71, e Van der Ven c. Paesi Bassi, n50901/99, § 48).

101.  Affinché una pena o il trattamento che la accompagna siano «inumani» o «degradanti», la sofferenza o l’umiliazione devono in ogni caso andare al di là di quelle che comporta inevitabilmente una data forma di trattamento o di pena legittima (vedi, ad esempio, le decisioni c. Regno Unito, cit., § 71, Indelicato, cit., § 32, Ilaşcu et altri c. Moldavia e Russia [GC], no 48787/99, § 428, e Lorsé e altri c. Paesi Bassi, no 52750/99, § 62, 4 febbraio 2003).

102.  A questo proposito, occorre notare che le misure privative della libertà comportano normalmente simili sofferenze ed umiliazione. Tuttavia, l’articolo 3 impone allo Stato di assicurarsi che ogni progioniero sia detenuto in condizioni che siano compatibili con il rispetto della dignità umana, che le modalità di esecuzione della misura non sottopongano l’interessato ad un’afflizione o ad una prova di un’intensità che ecceda il livello inevitabile di sofferenza inerente alla detenzione e che, avuto riguardo alle esigenze pratiche della detenzione, la salute e il benessere del detenuto siano garantite in maniera adeguata (Kudła, cit., §§ 92-94, e Kalachnikov c. Russia, no 47095/99, § 95). La Corte aggiunge che le misure adottate devono inoltre essere necessarie per raggiungere il fine legittimo perseguito (Ramirez Sanchez, cit., § 119).

103.  Inoltre, quando si valutano le condizioni di detenzione, occorre tenere conto dei loro effetti comulativi e delle specifiche allegazioni del ricorrente (Dougoz c. Grèce, no 40907/98, § 46).

104.  La lunga durata del tempo di isolamento sociale relativo costituisce uno degli elementi essenziali delle allegazioni del ricorrente nel caso di specie. A questo specifico proposito, la Corte ricorda che l’esclusione di un detenuto dalla comunità carceraria non costituisce di per sé una forma di trattamento inumano. In numerosi Stati parte della Convenzione sono previsti dei regimi di massima sicurezza nei confronti di prigionieri pericolosi. Tali regimi, finalizzati ad impedire il rischio di evasione, di aggressione, di disturbo della collettività dei detenuti o di contatto con l’ambiente del crimine organizzato, comportano innanzitutto il distacco dalla comunità penitenziaria accompagnato dal rafforzamento dei controlli (Ramirez Sanchez, cit., 138).

105.  Ciò non toglie che le decisioni di prolungamento di un isolamento durevole dovrebbero essere motivate in maniera sostanziale, al fine di evitare qualsiasi rischio di arbitrarietà. Le decisioni dovrebbero altresí permettere di stabilire che le autorità hanno proceduto ad un’esame evolutivo delle circostanze, della situazione e della condotta del detenuto. Tale motivazione dovrà essere, col passare del tempo, sempre piú approfondita e convincente.

106.  Inoltre sarebbe opportuno ricorrere ad una tale misura, che rappresenta una sorta di « prigionia nella prigione », solo in via eccezionale e con molte precauzioni, come è stato precisato al punto 53.1 delle regole penitenziarie adottate dal Comitato dei Ministri l’11 gennaio 2006. Dovrà altresí essere previsto un controllo regolare dello stato di salute fisica e psichica del detenuto, che permetta di assicurarsi della sua compatibilità con il mantenimento dell’isolamento (Ramirez Sanchez, , § 139).

107.  La Corte ha giá stabilito quali sono le condizioni in cui l’isolamento di un detenuto – considerato come pericoloso – costituisce un trattamento inumano o degradante (ovvero una tortura in particolari circostanze). Essa ha infatti ricordato quanto segue :

« Il completo isolamento sensoriale combinato ad un isolamento sociale totale può distruggere la personalità e costituisce una forma di trattamento inumano che non si può giustificare con esigenze di sicurezza o altre ragioni. Al contrario, il divieto di contatti con altri detenuti per ragioni di sicurezza, di disciplina e di protezione non costituisce di per sé una forma di pena o trattamento inumano.»

(vedi, tra le tante, Messina c. Italia (n. 2) (dec.), n. 25498/94, e Öcalan, cit., § 191, entrambi casi in cui la Corte ha concluso nell’insussistenza di trattamenti contrari all’articolo 3).

Allo stesso modo, la Corte ha constato la violazione dell’articolo 3 della Convenzione in presenza delle seguenti condizioni di detenzione :

« Per quanto concerne le condizioni di detenzione del ricorrente nel braccio della morte, la Corte osserva che M. Ilaşcu è stato detenuto per otto anni, dal 1993 e fino alla sua liberazione nel maggio 2001, in regime di stretto isolamento : senza contatti con altri detenuti, senza alcuna notizia dall’esterno, perché non aveva il permesso di inviare o ricevere posta, e privato del diritto di prendere contatti col suo avvocato o di ricevere regolarmente visite dalla propria famiglia ; la sua cella non riscaldata, anche nelle dure condizioni dell’inverno, era sprovvista di illuminazione naturale e di aerazione. Emerge dal fascicolo che M. Ilaşcu è altresí stato privato di cibo come punzione e che in ogni caso, tenuto conto delle restrizioni alla ricezione di pacchi, anche il cibo che egli riceveva dall’esterno spesso non era adatto ad essere consumato. Il ricorrente poteva farsi la doccia solo molto raramente, a volte a mesi di distanza. A questo proposito, la Corte si rimanda alle conclusioni presenti nel rapporto redatto dal CPT in seguito alla sua visita in Transnistria nel 2000 (…), che giungevano a ritenere indifendibile un isolamento prolungato per svariati anni.

Le condizioni di detenzione del ricorrente hanno avuto degli effetti compromettenti per la sua salute, che è peggiorata durante i numerosi anni di detenzione. Inoltre, il ricorrente non è stato curato correttamente, in mancanza di visite e di trattamenti medici regolari (…) e di pasti dietetici. Inoltre, tenuto conto delle restrizioni imposte alla ricezione di pacchi, egli non ha potuto ricevere medicine e cibo adatto alla sua salute.»

(Ilaşcu e altri, cit., § 438 ; vedere, per una conclusione di non violazione dell’articolo 3 in condizioni di detenzione diverse, Rohde c. Danimarca, no 69332/01, § 97, 21 luglio 2005).

c)  Applicazione dei principi nel caso di specie

La peculiarità del caso

108.  Per quanto riguarda il caso di specie, la Corte ricorda che ha constatato, nella propria sentenza del 12 maggio 2005, che la detenzione del ricorrente poneva delle difficoltà straordinarie alle autorità turche. Capo di un movimento separatista armato di grandi dimensioni, l’interessato è considerato da una gran parte della popolazione in Turchia come il terrorista piú pericoloso del paese. A ciò si aggiungano le divergenze che si erano create all’interno della sua organizzazione. Questi fatti dimostrano che esistevano dei rischi reali per la sua vita. Si poteva inoltre ragionevolmente aspettarsi che i suoi partigiani non avrebbero certo fatto a meno di tentare di farlo evadere dal suo luogo di detenzione.

109.  La Corte osserva che tali condizioni non sono cambiate radicalmente dal maggio 2005 : il ricorrente è rimasto attivo nella sua partecipazione al dibatto politico in Turchia riguardo al movimeno separatista armato rappresentato dal PKK, e le sue istruzioni trasmesse attraverso i propri avvocati (vedi supra 43) sono state seguite dal pubblico e sono state oggetto di diverse reazioni, anche le piú estreme (vedi supra § 45). La Corte comprende dunque che le autorità turche abbiano ritenuto necessario adottare delle misure di sicurezza straordinarie nel quadro della detenzione del ricorrente.

Le condizioni materiali di detenzione

110.  Le condizioni materiali di detenzione del ricorrente devono essere tenute in considerazione nell’esame della natura e della durata dell’isolamento.

111. La Corte osserva che prima del 17 novemmbre 2009 la cella occupata solamente dal riccorrente era di circa 13 m² e disponeva di un letto, un tavolo, una poltrona e una biblioteca. Essa era climatizzata e dotata di un angolo bagno. Essa aveva una finestra rivolta su un cortile interno e godeva di sufficiente illuminazione naturale e artificiale. Nel febbraio 2004, le pareti erano state rinforzate con dei pannelli in agglomerato per ridurre l’umidità.

112.  La Corte osserva inoltre che, dal17 novembre 2009, il ricorrente occupa da solo una cella nel nuovo edificio della prigione di İmralı che è stato costruito per accogliere anche altri detenuti. La nuova cella ha una superficie di 9,8 m² (spazio di vita), cui si aggiungono 2 m² (sala da bagno), e dispone di un letto, un piccolo tavolo, due sedie, un armadio metallico ed un ancolo cucina con un lavello. L’edificio dove si trovano le celle è ben protetto contro l’umidità. La cella del ricorrente dispone di una finestra di 1 m x 0,5 m e di una porta vetrata, entrambe rivolte su un cortile interno. Secondo il CPT, la cella non gode di una sufficiente illuminazione diretta del sole a causa del muro di 6 m di altezza che circoda tale cortile. Il Governo, sulla base di una perizia che sosteneva che la cella riceveva sufficente luce solare, e per timore per la sicurezza del ricorrente, non avrebbe accettato la proposta del CPT di abbassare il muro in questione.

113.  Nel nuovo edificio sono state messe a disposizione del ricorrente e degli altri detenuti una palestra con un tavolo da ping-pong e due altre sale con sedie e tavoli, tutte stanze che ricevono un’abbondande illuminazione naturale. Fino alla fine del 2009 e all’inizio del 2010, il ricorrente disponeva, nel nuovo edificio, di due ore al giorno di attività all’aria aperta, restando solo nel cortile interno riservato alla sua cella. Inoltre, egli poteva passare un’ora a settimana, da solo, nella sala di divertimento (dove non era proposta alcuna specifica attività) e due ore al mese, solo, nella biblioteca della prigione (sopra, paragrafo 26).

114.  Dando seguito alle osservazioni formulate dal CPT dopp la visita di gennaio 2010, le autorità responsabili della prigione di İmralı hanno ammorbidito il regime in questione. Il ricorrente è stato infatti autorizzato a svolgere, da solo, delle attività al di fuori della propria cella per quattro ore al giorno.

115.  La Corte considera che le condizioni di detenzione materiale del ricorrente sono conformi alle regole penitenziarie europee adottate l’11 gennaio 2006 dal Comitato dei Ministri. Esse inoltre sono state ritenute « globalemente accettabili » dal CPT. Di conseguenza, non si rinvede nessuna violazione dell’articolo 3 in questo senso.

iii.  La natura dell’isolamento del ricorrente

–  L’accesso all’informazione

116.  Prima del17 novembre 2009, il ricorrente disponeva nella sua cella di libri e di un apparecchio radio in grado di captare solo le emissioni statali. Egli non era autorizzato ad avere una televisione nella propria cella, perché era ritenuto un detenuto pericoloso ed era membro du una organizzazione illegale. Per le stesse ragioni, egli non aveva nemmeno accesso al telefono. Tali restrizioni contribuivano all’isolamento sociale relativo dell’interessato.

117.  Nel medesimo periodo, il ricorrente era soggetto a delle restrizioni nell’accesso alla stampa quotidiana e settimanale. Infatti, egli riceveva i giornali una volta a settimana, quelli fornitigli dalla sua famiglia o dai suoi avvocati. In mancanza di visite dei familiari o degli avvocati, gli capitava di rimanere per settimane senza accesso alla stampa. I giornali consegnati all’interessato erano largamente censurati.

118.  Dopo il 17 novembre 2009, tali condizioni hanno subito alcuni miglioramenti. A partire dal 2010, il ricorrente, come gli altri detenuti della prigione di İmralı, ha potuto ricevere giornali due vole a settimana anziché solo una. Dal marzo 2010, egli dispone inoltre di dieci minuti di conversazione telefonica con l’esterno ogni quindici giorni.

119.  Nell’insieme, la Corte osserva che il ricorrente ha disposto di un accesso limitato all’informazione, non disponendo di tutti i mezzi di comunicazione in ogni momento. La censura dei quotidiani consegnati all’interessato sembra essere compensata per un accesso non censurato ai libri. Posto che l’accesso ai mezzi audiovisuali (televisione) costituisce un modo per ridurre l’isolamento sociale, e che i detenuti di altre prigioni di massima sicurezza godono di tale possibilità senza restrizioni, la Corte ritiene che la limitazione imposta fino a poco tempo fa al ricorrente in questo punto senza alcuna giustificazione convincente, a lungo termine poteva contribuire al suo isolamento sociale relativo.

–  La comunicazione con il personale della prigione

120.  Alla luce dei rapporti che il CPT ha preparato in seguito alle sue visite del 2007 e del 2010 (vedi i links al paragrafo 72 sopra, (CPT/Inf (2008)13 per la visita di maggio 2007, §§ 25-30, e CPT/Inf (2010) 20 per quella di gennaio 2010, §§ 30-35), la Corte osserva che il ricorrente ha ricevuto, durante i primi quasi undici anni di detenzione, la visita quotidiana di medici generali. Tali medici cambiavano ogni volta, il che secondo il CPT rendeva impossibile qualsiasi relazione costruttiva tra il medico ed il paziente.

121. A partire dal maggio 2010, in seguito alle raccomandazioni del CPT, il ricorrente ha ricevuto visite medice sia regolarmente e mensilmente, sia su sua richiesta o in caso di necessità. Un medico specialista è stato incaricato di raccogliere tutti i dati medici sulla salute dell’interessato, di valutarli e di mantenere il segreto professionale.

122.  La Corte osserva inoltre che nessuno dei certificati medici redatti dai medici del Ministero della Salute né alcuna delle relazioni sulle visite del CPT non hanno indicato che l’isolamento sociale relativo avrebbe potuto avere delle consequenze nefaste permanenti e gravi per la salute del ricorrente. È vero che a seguito della loro visita del 2007 i delegati del CPT hanno segnalato un deterioramento dello stato psichico dell’interessato rispetto agli anni 2001 e 2003. Secondo i delegate del CPT, tale degradazione derivava da uno stato di stress cronico e da un isolamento sociale ed emotive, combinato ad un sentiment di abbandono e di delusion, senza dimenticare un problema ORL duraturo. A seguito della loro visita a İmralı nel 2010, dopo la costruzione di un nuovo edificio e il trasferimento di altri detenuto nell’istituto, i delegati del CPT hanno potuto riscontrare che lo stato psichico del ricorrente era notevolmente migliorato, anche se restava una leggera vulnerabilità da tenere sotto controllo.

123.  La Corte osserva inoltre che i membri del personale della prigione sono autorizzati a comunicare con il ricorrente ma che devono contenere la la conversazione al minimo necessario richiesto dal loro lavoro. Un tale contatto non è in grado di per sé di ridurre l’isolamento sociale di un detenuto.

–  La comunicazione con gli altri detenuti

124.  Prima del 17 novembre 2009, il ricorrente, che era il solo detenuto della prigione di İmralı, poteva avere contatti solamente con i membri del personale che vi lavorava, e questo entro gli stretti limiti delle loro funzioni.

125.  Dopo il 17 novembre 2009, data in cui il ricorrente e altri cinque detenuti provenienti da altre prigioni e trasferiti a İmralı sono stati collocati nell’edificio appena costruito, l’interessato è stato autorizzato a passare un’ora a settimana con gli altri detenuti per conversare.

126. In risposta alle osservazioni formulate dal CPT in seguito alla sua visita di gennaio 2010, le autorità responsabili della prigione di İmralı hanno facilitato le possibilità di comunicazione tra il ricorrente e gli altri detenuti. Da allora, l’interessato può passare tre ore – non piú un’ora- a settimana con gli altri detenuti per la conversazione. Inoltre, come tutti i detenuti di İmralı, egli può svolgere, a sua richiesta, le cinque seguenti attività, per un’ora a settimana : pittura e arti plastiche, ping-pong, scacchi, pallavolo e basket. In totale, egli può godere quindi di cinque ore settimanali di attività collettive. L’esame dei registri della prigione mostra che in pratica il ricorrente gioca solo a pallavolo e a basket. Nel 2010, era stato previsto di offrire al ricorrente e agli altri detenuti due ore supplementari settimanali per praticare altre attività collettive.

–  La comunicazioni con i familiari

127.  La Corte osserva che il ricorrente ha ricevuto la visita dei suoi familiari, in particolare delle sue sorelle e di suo fratello.

128.  Nonstante il regolamento della prigione consenta un’ora di visita dei parenti (fratelli e sorelle nel caso del ricorrente) ogni quindici giorni, queste visite non hanno potuto avere luogo con la frequenza desiderata dal ricorrente e dalla famiglia. Il fatto che l’interessato sia detenuto in una prigione situata su un isola lontana ha inevitabilmente comportato gravi difficoltà di accesso allo stabilimento per i familiari, rispetto agli altri centri penitenziari di massima sicurezza che si trovano in terraferma. I motivi principalmente invocati dalle autorità governative per giustificare le frequenti interruzioni dei servizi navetta tra la prigione e la costa piú vicina sono : le cattive condizioni meteorologiche », la « manutenzione del battello che fa da navetta tra l’isola e la costa » et l’l’impossibilità per le barche navetta di far fronte alle condizioni meteorologiche avverse ».

129.  L’esame delle date e della frequenza delle visite rese dai parenti e di quelle rifiutate dimostra che nel 2006 e inizio 2007 ci sono state piú visite rifiutate che effettuate. Al contrario, nella fine del 2007 e nel 2008, 2009 e 2010, la frequenza delle visite è aumentata. Invece nel 2011 e nel 2012 il ricorrente non ha potuto ricevere che alcune visite dai suoi familiari. A questo riguardo, la Corte osserva con preoccupazione che un gran numero di visite sono divenute impossibili a causa delle condizioni metereologiche avverse e dei guasti tecnici alle barcge che richiedevano a volte dei lavori di molteplici settimane, malgrado il fatto che il Governo avesse sostenuto di fronte alla Corte, nel contesto del caso Öcalan c. Turchia che si è concluso con la sentenza della Grande Camera del 12 maggio 2005, che tali difficoltà sarebbero state eliminate con l’introduzione di mezzi di trasporto piú appropriati (Öcalan, cit., § 194).

130.  Quanto alle condizioni in cui si svolgono queste visite, la Corte osserva che prima del 2010, il ricorrente poteva comunicare con le sue sorelle e suo fratello soltanto in parlatori dotati di un dispositivo di separazione (vertate e cornette telefoniche), perché il regolamento della prigione riservava i parlatori senza separazioni alle visite dei parenti di primo grado. In seguito all’invalidazione di questa parte del regolamento da parte delle giurisdizioni amministrative nel dicembre 2009, dal 2010 il ricorrente e i membri della sua famiglia che gli rendevano visita possono disporsi intorno ad un tavolo.

–  La comunicazione con gli avvocati o altre persone

131.  La Corte osserva che il ricorrente ha ricevuto la visita dei suoi avvocati, a volte ad intervalli regolari, a volte raramente ed occasionalmente. Nonostante il ricorrente avesse il diritto di vedere i propri avvocati una volta a settimana (il giorno di visita era il mercoledí), si è visto privare della maggior parte di queste visite. Le autorità penitenziarie hanno motivato il rigetto delle richieste di visita invocando le condizioni metereologiche avverse o un guasto delle barche.

132. La Corte sottolinea a tal riguardo che i periodi in cui le visite degli avvocati sono state rifiutate al ricorrente precedevano l’avvio di procedure contro alcuni difensori del ricorrente, cui veniva rimproverato di aver funto da messaggeri tra questi e il PKK. Essa osserva che le interruzioni delle visite erano piuttosto dovute all’intenzione delle autorità nazionali di impedire la comunicazione tra il ricorrente e la sua ex organizzazione armata, che alle condizione meteorologiche o a guasti delle barche.

133.  La Corte osserva inoltre che il ricorrente aveva il diritto di corrispondere con l’esterno, sotto il controllo delle autorità penitenziarie, e che la posta che riceveva era controllata e censurata.

134.  Essa nota inoltre che il ricorrente non è stato autorizzato ad avere colloqui riservati con i suoi avvocati. I verbali di tali colloqui erano infatti soggetti al controllo del giudice dell’esecuzione.

135.  La Corte ritiene a questo riguardo che la comunicazione tra il ricorrente e i suoi avvocati e la corrispondenza dell’interessato, detenuto per attività terroristiche, sono state oggetto di restrizioni piú severe di quelle imposte a detenuti di altre prigioni. Tuttavia, pur se le persone private della loro libertà per attività terroristiche non possono essere private dell’applicazione delle norme della Convenzione e non si può pregiudicare la sostanza dei diritti e delle libertà cosí riconosciutegli, le autorità nazionali possono imporgli delle « restrizioni legittime » nella misura in cui queste restrizioni siano strettamente necessarie per proteggere la società contro la violenza.

–  Conclusione rispetto alla natura dell’isolamento imposto al ricorrente

136.  La Corte conclude che, per il periodo anteriore alla data del 17 novembre 2009, non si può ritenere che il ricorrente sia stato detenuto in un isolamento sensoriale o sociale totale. Il suo isolamento totale in quell’epoca era parziale e relativo. Dopo tale data (per il resto del periodo esaminato, vedi supra 96), non si può ritenere che l’interessato sia stato mantenuto in un isolamento sociale grave, nonostante le gravi restrizioni de facto imposte alla comunicazione con i suoi avvocati.

La durata del mantenimento in isolamento sociale del ricorrente

137.  La Corte constata che il ricorrente è stato mantenuto in isolamento sociale relativo tra il 12 maggio 2005 e il 17 novembre 2009, ovvero per quattro anni e sei mesi circa. Occorre ricordare che il 12 maggio 2005, data in cui la Corte ha reso la propria decisione del precedente ricorso proposto dal ricorrente, quest’ultimo, arrestato il 15 febbraio 1999, era già detenuto in un isolamento sociale relativo da sei anni e tre mesi circa. La durata totale della detenzione in isolamento sociale relativo è stata quindi di dieci anni e nove mesi.

138.  La lunghezza di questo periodo richiede da parte della Corte un esame rigoroso per quanto concerne la sua giustificazione, la necessità delle misure adottate e la loro proporzionalità rispetto alle altre restrizioni possibili, le garanzie offerte al ricorrente per evitare l’arbitrarietà e le misure adottate dalle autorità per assicurarsi che lo stato fisico e psicologico del ricorrente permetteva il suo mantenimento in isolamento (Ramirez Sanchez, cit., § 136).

139.  Per il periodo anteriore al 17 novembre 2009, si possono comparare le restrizioni subite dal ricorrente a quelle imposte a Ramirez Sanchez, il cui caso è stato oggetto di una sentenza della Grande Camera che ha concluso con la non violazione dell’articolo 3 della Convenzione (Ramirez Sanchez, cit., vedere, in particolare, §§ 125-150). Mentre Ramirez Sanchez fu posto per un certo periodo di tempo in un quartiere della prigione dove i residenti non avevano alcuna possibilità di incrociarsi o di raggrupparsi nel medesimo luogo, il ricorrenteera l’unico detenuto della prigione e pertanto quotidianamente poteva avere contatti solo con i medici e i membri del personale. Egli riceveva visite dai suoi familiari e dai suoi avvocati quando le condizioni del trasporto marittimo lo permettevano.

140.  La Corte accetta che il collocamento e il mantenimento del ricorrente in tali condizioni di detenzione erano motivati dal rischio di evasione da una prigione normale, dalla preoccupazione di proteggere la vita dell’interessato contro coloro che lo giudicavano il responsabile della morte di un gran numero di persone, e dalla volontà di impedirgli di trasmettere istruzioni alla sua organizzazione armata, il PKK, che lo considerava ancora come il suo capo.

141. Tuttavia, la Corte ha già ritenuto nella sentenza Ramirez Sanchez che sarebbe desiderabile che si ricerchino soluzioni alternative al collocamento in isolamento per tutti quegli individui considerati pericolosi e per i quali la detenzione in una prigione ordinaria e in condizioni normali è ritenuta inappropriata (Ramirez Sanchez, cit., § 146).

142.  La Corte osserva che, nel proprio rapporto sulla visita effettuata dal 19 al 22 maggio 2007, il CPT ha espresso delle preoccupazioni simili sugli effetti negativi del prolungamento delle condizioni comportanti un isolamento sociale relativo. Finalmente, nel marzo 2008, in mancanza di miglioramenti reali da parte del Governo su questo punto, il CPT ha avviato la procedura per la formulazione di una dichiarazione pubblica prevista dall’articolo 10 § 2 della Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti.

143.  La Corte nota con interesse la reazione positiva del Governo. In effetti, quest’ultimo ha deciso nel giugno 2008 di costruire un nuovo edificio nella cinta della prigione di İmralı al fine di conformarsi alle norme richieste dal CPT rispetto alla detenzione del ricorrente e nell’ottobre del 2008 ha iniziato delle trattative di alto livello su questo punto con i rappresentanti del CPT. La costruzione è terminata nell’estate 2009 e , nel novembre 2009, il ricorrente cosí come altri detenuti trasferiti da altri istituti penitenziari vi sono stati collocati.

144.  La Corte constata che il regime applicato al ricorrente a partire da novembre 2009 si è poco a poco allontanato dall’isolamento sociale. Molto limitata all’inizio, la sua comunicazione con gli altri detenuti è incrementata nella misura in cui il Governo ha accolto favorevolmente la maggiorparte delle indicazioni del CPT in materia. Di fronte a tali sviluppi, il CPT nel marzo 2010 ha fermato la procedura che aveva deciso di avviare due anni prima in virtú dell’articolo10 § 2 della Convenzione contro la tortura.

145.  La Corte nota le preoccupazioni del CPT rispetto agli eventuali effetti a lungo termine dell’assenza prolungata di un televisore nella cella del ricorrente (fino al 12 gennaio 2012) e alle frequenti interruzioni della sua comunicazione con i suoi avvocati e familiari. Tutti questi mezzi permettono di evitare l’isolamento sociale di un detenuto, dunque del ricorrente. La mancaza a lungo termine di tali mezzi, associata al fattore « tempo », ovvero piú di tredici anni di detenzione nel caso del ricorrente se si considera l’inizio della sua prigionia, rischia di provocare in lui un sentimento fondato di isolamento sociale.

In particolare, la Corte ritiene che anche se la scelta di un’isola isolata come luogo di detenzione del ricorrente spetta al Governo, è dovere di quest’ultimo dotare, in questo caso, l’istituto penitenziario in questione dei mezzi di trasporto appropriati al fine di permettere il normale svolgimento del regime delle visite dei detenuti.

Conclusioni

–  Prima del 17 novembre 2009

146.  La Cort ricorda di aver preso nota, nella propria decisione del 12 maggio 2005, delle raccomandazioni del CPT secondo cui l’isolamento sociale relativo del ricorrente non avrebbe dovuto durare ancora troppo a lungo e gli effetti di tale isolamento avrebbero dovuto essere attenuati attraverso la possibilità per il ricorrente di accedere ad una televisione e a comunicazioni telefoniche con i suoi avvocati e i suoi parenti prossimi (Öcalan, cit., § 195). Essa ricorda inoltre di aver ritenuto nella medesima decisione che le condizioni generali di detenzione del ricorrente nella prigione di İmralı « per il momento » non avevano raggiunto la soglia minima di gravità richiesta dall’articolo 3 della Convenzione (Öcalan, cit., § 196). Ora la Corte constata che l’isolamento sociale del ricorrente ha proseguito, fino al 17 novembre 2009, in condizioni piú o meno identiche a quelle osservate nella sua decisione del 12 maggio 2005.

Nel proprio apprezzamento circa la detenzione del ricorrente anteriore al 17 novembre 2009, la Corte tiene contro delle conclusioni formulate dal CPT nel suo rapporto sulla visita del maggio 2007 (vei supra § 72) cosí come delle proprie constatazioni, in particolare della durata di dieci anni e nove mesi del periodo in cui il ricorrente è stato il solo detenuto dell’istituto penitenziario (vedi supra § 137), della mancanza di mezzi di comunicazione che permettessero di evitare l’isolamento sociale del ricorrente (mancanza prolungata di un televisore e di chiamate telefoniche, vedi supra § 116 et § 119), delle eccessive restrizioni all’accesso all’informazione (vedi supra §§ 116, 117 e 119), della persistenza di gravi difficoltà di accesso all’istituto penitenziario per i visitatori (familiari o avvocati) e dell’insufficienza dei mezzi di trasporto marittimo rispetto alle condizioni metereologiche (vedi supra § 129), della restrizioni alle comunicazione del personale con il ricorrente al minimo imposto dal lavoro (vedi supra § 123 e 124), della mancanza di relazioni contruttive tra il medico ed il ricorrente paziente (vedi supra § 120), del peggioramento dello stato psichico dell’interessato nel 2007 risultante da uno stato di stress cronico e da un isolamento sociale ed emotivo, combinati ad un sentimento di abbandono e di delusione (vedi supra § 122), cosí come dalla mancanza di ricerca di altre soluzioni rispetto al collocamento in isolamento del ricorrente, fino al giugno 2008, nonostante il CPT avesse segnalato nel suo rapporto sulla visita del maggio 2007 gli effetti pregiudizievoli del prolungamento delle condizioni di isolamento sociale (vedi supra § 122). La Corte ne conclude che le condizioni di detenzioni imposte al ricorrente in questo periodo hanno raggiunto la soglia minima di gravità richiesta per costituire un trattamento inumano ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione.

147.  Pertanto, vi è stata violazione dell’articolo 3 della Convenzione per quanto riguarda le condizioni di detenzione del ricorrente fino alla data del 17 novembre 2009.

–  Dopo il 17 novembre 2009

148.  Nel suo apprezzamento del periodo successivo al 17 novembre 2009, la Corte tiene conto principalmente delle condizioni materiali di detenzione del ricorrente, della reazione positiva del Governo di fronte alla procedura avviata dal CPT in virtú dell’articolo 10 § 2 della Convenzione per la prevenzione della tortura che ha portato al collocamento di altri detenuti nella prigione di Imrali (vedi supra 143), del miglioramento dell’accesso all’informazione da parte del ricorrente in questo periodo (vedi supra § 118), del forte potenziamento della comunicazione e delle attività comuni del ricorrente con gli altri detenuti in risposta alle osservazioni formulate dal CPT in seguito alla propria visita del gennaio 2010 (vedi supra § 126), dell’aumento della frequenza delle visite autorizzate e della qualità dei colloqui del ricorrente con la sua famiglia senza dispositivi di separazione (vedi supra §§ 129 e 130) e della messa a sua disposizione di mezzi che attenuassero gli effetti dell’isolamento sociale relativo (contatti telefonici da marzo 2010, televisore nella propria cella da gennaio 2012). La Corte ne conclude che le condizioni di detenzione imposte al ricorrente in questo periodo non hanno raggiuntola soglia minima di gravità richiesta per costituire un trattamento inumano ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione.

149.  Pertanto, non vi è stata violazione dell’articolo 3 della Convenzione per quanto riguarda le condizioni di detenzione del ricorrente nel periodo successivo alla data del 17 novembre 2009.

Alla Corte preme sottolineare che l’accertamento di non violazione dell’articolo 3 della Convenzione non si deve interpretare come una scusa per le autorità nazionali per non fornire al ricorrente piú opportunitá di comunicazione con l’esterno o per non addolcire le sue condizioni di detenzione, poiché, con il prolungamento del periodo che costui trascorre in detenzione, accordargli tali facilitazioni può divenire necessario affinché le sue condizioni di detenzione restino conformi alle esigenze dell’articolo 3 della Convenzione.

SULL’ALLEGZIONE DI VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE RISPETTO ALLE RESTRIZIONI IMPOSTE SULLE VISITE E SULLA COMUNICAZIONE CON I FAMILIARI

150.  Il ricorrente allega la violazione del suo diritto al rispetto della propria vita familiare basandosi su una parte dei fatti che presenta in riferimento all’articolo 3 della Convenzione, ovvero le restrizioni imposte ai suoi contatti con i suoi familiari, alle comunicazioni telefoniche, alla corrispondenza e alle visite.

151.  L’articolo 8 della Convenzione dispone :

« 1.  Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.

Non può esservi ingerenza di un’autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.»

152.  Il Governo contesta tale tesi e reitera in via generale le osservazioni avanzate con riferimento all’articolo 3 della Convenzione rispetto alla comunicazione tra il ricorrente e i suoi familiarei. Fa osservare che l’interessato può comunicare con i suoi cari nel rispetto delle restrizioni imposte dalla legislazione sulle prigioni di massima sicurezza e l’esecuzione delle pene (l’ergastolo aggravato nel caso di specie). Aggiunge che quando il ricorrente sconta una sanzione disciplinare per non aver rispettato il divieto di trasmettere messaggi alla sua ex-organizzazione armata, questo ha un’incidenza sull’esercizio del diritto di ricevere visite.

Sull’ammissibilità

153.  La Corte riscontra che tale denuncia è connessa a quella esaminata in precedenza e quindi è opportuno dichiararla ugualmente ammissibile.

Nel merito

154. La Corte rammenta che ogni detenzione regolare rispetto all’articolo 5 della Convenzione comporta per sua natura una restrizione alla vita privata e familiare dell’interessato. Tuttavia è fondamentale per il rispetto della vita familiare che l’amministrazione penitenziaria aiuti il detenuto a mantenere dei contatti con la sua prossima famiglia (Messina c. Italia (no 2), cit., § 61).

155.  Nel caso di specie la Corte sottolinea che il ricorrente, condannato all’ergastolo in una prigione di massima sicurezza, è stato sottoposto ad un regime di detenzione speciale, che ha comportato la riduzione del numero di visite da parte della famiglia (una volta a settimana, su richiesta) ed ha imposto fino al 2010 delle misure di sorveglianza di questi incontri (il detenuto era separato dai visitori attraverso una vetrata).

156.  La Corte ritiene che tali restrizioni costituiscono senza dubbio un’ingerenza nell’eserciziono da parte del ricorrente del suo diritto al rispetto della propria vita familiare, garantito dall’ articolo 8 § 1 della Convenzione (X c. Regno Unito, no8065/77, decisione della Commissione del 3 maggio 1978, p. 246).

157.  Una simile ingerenza non è contraria alla Convenzione se essa è « prevista dalla legge», è volta a realizzare uno dei fini legittimi previsti dal paragrafo 2 dell’articolo 8 e può considerarsi come una misura necessaria «in una società democratica».

158.  La Corte nota che le misure di sicurezza sono state ordinate nei confronti del ricorrente in conformità alle disposizioni della legislazione sul regime dei detenuti pericolosi, in particolare la legge no5275 sull’esecuzione delle pene e delle misure preventive, e che queste erano quindi «previste dalla legge». Essa ritiene inoltre che le misure in questione perseguano dei fini legittimi ai sensi del paragrafo 2 dell’articolo 8 della Convenzione, ovvero la difesa dell’ordine e della sicurezza pubblica, nonché la prevenzione dei reati.

159.  Per quanto riguarda la necessità dell’ingerenza, la Corte rammenta che per avere carattere necessario « in una società democratica », l’ingerenza deve basarsi su un’esigenza sociale imperativa, ed in particolare dev’essere proporzionata al fine legittimo perseguito (vedi, tra le tante, la sentenza McLeod c. Regno Unito, 23 settembre 1998, 52).

160.  Orbene, la Corte rileva che il  regime dei contatti con la famiglia previsto per i condannati all’ergastolo detenuti in una prigione di massima sicurezza tende a limitare i legami esistenti tra le persone interessate e il loro ambiente criminale di origine, al fine di minimizzare il rischio che queste mantengano dei contatti personali con le strutture delle organizzazioni criminali. Infatti, la Corte rammente che, nella propria sentenza del 12 maggio 2005 (Öcalan, , § 192) cosí coma al precedente paragrafo 132, essa ha ritenuto fondate le preoccupazioni del Governo, che temeva che il ricorrente potesse utilizzare le comunicazioni con l’esterno per riprendere contatto con i membri del movimento separatista armato di cui era il capo. Essa non è in grado di ritenere che le circostanze della detenzione del ricorrente siano radicalmente cambiate dal 2005 fino al momento di queste restrizioni alla comunicazione.

161.  La Corte rammenta inoltre che, in numerosi Stati parte della Convenzione, esistono regimi di massima sicurezza per i detenuti pericolosi. Tali regimi si basano sul rafforzamento dei controlli sulla comunicazione con l’esterno per i detenuti che presentano un rischio particolare per l’ordine della prigione e l’ordine pubblico.

162.  Alla luce di tali argomenti, la Corte non può dubitare della necessità di applicare al ricorrente un regime speciale di detenzione.

163.  Rguardo al bilanciamento tra l’interesse individuale del ricorrente a comunicare con la propria famiglia e l’interesse generale a ridurre i suoi contatti con l’esterno, la Corte nota che le autorità penitenziarie hanno cercato di aiutare il ricorrente a mantenere, nella misura possibile, dei contatti con la sua famiglia prossima : le visite erano autorizzate una volta a settimana senza limitazioni rispetto al numero dei visitatori.

Inoltre, a partire dal 2010, le autorità penitenziarie, dando seguito alle raccomandazioni del CPT, hanno permesso al ricorrente di riceveri i visitatori attorno ad un tavolo (vedi, a contrario, Trosin c. Ucraina, no 39758/05, §§ 43-47, 23 febbraio 2012). Emerge inoltre dal fascicolo che le comunicazioni telefoniche sono autorizzate nella misura di dieci minuti ogni due settimane. La corrispondenza tra l’interessato e i suoi familiari, se si tralasciano il controllo e la censura finalizzate ad evitare scambi sulle attività el PKK, funziona normalmente.

164.  Alla luce di tali considerazioni, la Corte ritiene che le restrizioni al diritto del ricorrente al rispetto della propria vita familiare non hanno superato ciò che, in una società democratica, è necessario per la difesa dell’ordine e della sicurezza pubblica e la prevenzione dei reati, ai sensi dell’articolo 8 § 2 della Convenzione.

Non c’è stata dunque alcuna violazione dell’articolo 8 della Convenzione su tale punto.

III.  SULL’ALLEGAZIONE DI VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 7 DELLA CONVENZIONE

165.  Il ricorrente allega inoltre la violazione dell’articolo 7 della Convenzione, che recita :

« 1. Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena piú grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.

Il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili.»

Le parti

166.  Il ricorrente sostiene che la commutazione della propria pena capitale in ergastolo senza possibilità di liberazione condizionale viola l’articolo 7 della Convenzione, poiché tale commutazione è stata operata secono una modifica della legislazione intervenuta dopo la sua condanna (legge no4771, entrata in vigore il 9 agosto 2002). Prima di tale modifica della legge, le persone condannate a morte e la cui esecuzione non era stata approvata dall’Assemblea nazionale restavano in detenzione per una durata massima di trentasei anni.

In particolare, il ricorrente sembra avanzare due tesi distinte : innanzitutto, sostiene che, all’epoca in cui è stato condannato a morte, questa era equivalente, fin dall’inizio, ad una reclusione di durata massima di trentasei anni, perchè la Turchia nel 1984 ha annunciato una moratoria contro l’esecuzione della pena di morte ; in secondo luogo, il ricorrente sembraaffermare che la pena di morte pronunciata nei suoi confronti, in seguito all’abolizione di tale pena, sia stata commutata dapprima in un ergastolo ordinario (con possibilità di liberazione condizionale dopo un periodo di sicurezza) e, piú tardi, in un ergastolo aggravato (senza possibilità di liberazione condizionale fino alla morte).

167.  Il ricorrente ritiene inoltre che l’isolamento sociale impostogli non era previsto da alcuna disposizione legislativa e costituisce una lesione ai suoi diritti protetti dagli articoli 6 e 7 della Convenzione.

168.  Il Governo contesta queste tesi. Egli afferma innanzitutto che, secondo la legislazione in vigore prima della condanna del ricorrente, le persone condannate a morte, a condizione che l’esecuzione della pena fosse stata formalmente rifiutata dal Parlamento, potevano beneficiare di una liberazione condizionale al termine di un periodo di trentasei anni. Ebbene il Parlamento non avrebbe mai preso alcuna decisione di rifiutare l’esecuzione della pena di morte pronunciata contro il ricorrente. Il Parlamento, con la legge no 4771 del 9 agosto 2002, avrebbe abolito la pena di morte sostituendola con la pena dell’ergastolo rinforzato, ovvero una pena perpetua per il resto della vita, senza possibilità di liberazione condizionale. Tale principio sarebbe stato seguito da tutte le leggi successivamente promulgate che stabilivano le pene da irrogare per i reati di terrorismo (in particolare la legge no 5218, che ha abolito la pena di morte ed ha modificato diverse leggi, la nuova legge no 5275 sull’esecuzione delle pene e delle misure preventive, o la legge n5532 di modifica di alcune disposizioni della legge anti-terrorismo). Secondo il Governo, era chiaro al ricorrente, a tutti gli stadi della procedura, che la sua condanna ai sensi dell’articolo 125 del codice penale implicava inizialmente la pena di morte e, piú tardi, successivamente all’abolizione di tale punizione, la pena perpetua senza possibilità di liberazione condizionale.

169. Il Governo fa osservare che il regime di detenzione applicato al ricorrente era previsto, in generale, dalla legge no 5275  sull’esecuzione delle pene e delle misure preventive (in particolare dale disposizioni relative ai detenuti considerati pericolosi), dai regolamenti promulgate dal Consiglio dei Ministri e relative a diversi aspetti della vita carceraria, nonché dalla legislazione sulla formazione di una cellula di crisi interministeriale in caso di rischi eccezionali per la sicurezza pubblica.

L’apprezzamento della Corte

Sull’ammissibilità

170.  La Corte rileva che questa denuncia non si scontra con alcun motivo di inammissibilità e che è quindi opportuno dichiararla ammissibile.

Nel merito

a)  Principi generali

171.  La garanzia consacrata dall’articolo 7, elemento essenziale della preminenza del diritto, occupa un posto primario nel sistema di protezione della Convenzione, come è attestato dal fatto che l’articolo 15 non vi autorizza alcuna deroga in tempo di guerra o di altro pericolo pubblico. Cosí come deriva dal suo oggetto e dal suo fine, bisogna interpretarlo e applicarlo in modo da assicurare una protezione effettiva contro le accuse, le condanne e le sanzioni arbitrarie (Scoppola c. Italia (n2) [GC], no 10249/03, § 92, 17 settembre 2009, W. c. Regno Unito, 22 novembre 1995, § 34, e C.R. c. Regno Unito, 22 novembre 1995, § 32).

172.  L’articolo 7 § 1 della Convenzione non si limita a proibire l’applicazione retroattiva del diritto penale a danno dell’imputato. Esso consacra anche, in maniera piú generale, il principio di legalità dei delitti e delle pene (nullum crimen, nulla poena sine lege). Come vieta, in particolare, di estendere il campo di applicazione delle infrazioni esistenti a dei fatti che, in precedenza, non costituivano delle infrazioni, esso impone inoltre di non applicare la legge penale in maniera estensiva a danno dell’imputato, per espempio per analogia (vedi, tra le altre, Kafkaris c. Cipro [GC], no 21906/04, § 138, e Coëme e altri c. Belgio, nos32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 e 33210/96, § 145).

173.  Ne consegue che la legge deve definire chiaramente le infrazioni e le pene che le puniscono. Il compito che incombe alla Corte è dunque di assicurarsi che, al momento in cui l’accusato ha commesso il fatto che ha dato luogo ad un procedimento penale e alla condanna, esistesse una disposizione di legge che rendeva l’atto punibile e che la pena imposta non abbia ecceduto i limiti fissati da tale disposizione (Scoppola (no 2), cit., § 95, Coëme e altri,, § 145, e Achour c. Francia [GC], no 67335/01, § 43).

174. La nozione di « legge » (« law») ai sensi dell’articolo 7 implica delle condizioni qualitative, tra cui quelle di accessibilità e di prevedibilità (Kafkaris, cit., § 140, e K. c. Turquie, no 28496/95, § 51, 7 febbraio 2002). Tali condizioni qualitative devono essere rispettate tanto dalla definizione di un infrazione quanto dalla pena che essa implica (Achour, cit., § 41). L’imputato deve poter sapere, a partire dal testo della disposizione pertinente e, nel caso, con l’aiuto della sua interpretazione da parte dei tribunali, quali atti e omissioni comportano la propria responsabilità penale e quale pena sarà pronunciata per l’atto commesso o l’omissione (vedi, tra le altre, Scoppola (no 2), cit., § 94, Kokkinakis c. Grecia, 25 maggio 1993, § 52, e Cantoni c. Francia, 15 novembre 1996, § 29). Inoltre, la prevedibilità della legge non si oppone al fatto che la persona interessata debba ricorrere a delle consulenze specializzate per valutare, in maniera ragionevole nelle circostanze del caso, le consequenze che possano derivare da un determinato atto (vedi, in particolare, Cantoni, cit., § 35, t Achour, cit., § 54).

175.  La Corte ricorda che il principio di retroattività della legge penale piú favorevole, che la Corte nella sentenza Scoppola (no 2) ha ritenuto essere garantito dall’articolo 7, si traduce nella regola secondo cui, se la legge penale in vigore al momento della commissione dell’infrazione e le leggi penali posteriori adottate prima della pronuncia di una sentenza definitiva sono diverse, il giudice deve applicare quelle le cui disposizioni sono piú favorevoli all’imputato (Scoppola (no 2), cit., § 109).

176. Nella propria decisione resa nella causa HummatovAzerbaïdjan ((dec.), nos 9852/03 et 13413/04, 18 maggio 2006), la Corte ha approvato l’opinione comune delle parti per cui l’ergastolo non è una pena peggiore della pena di morte.

b)  Applicazione dei principi nel caso di specie

177.  La Corte rileva che le parti sono d’accordo nel ritenere che alla data della loro commissione, i reati attribuiti al ricorrente erano punibili con la pena di morte in virtú dell’articolo 125 del codice penale, pena alla quale il ricorrente è d’altronde stato condannato. L’accertamento della colpevolezza dell’interessato e la pena inflittagli avevano dunque come base legale il diritto penale applicabile all’epoca dei fatti, e la pena corrispondeva a quella che le le disposizioni pertinenti del condice penale prevedevano (vedi, nello stesso senso, Kafkaris, cit., § 143). La Corte constata ugualmente che non c’è disaccordo tra le parti nemmeno sul fatto che la reclusione a vita si auna pena migliore rispetto alla pena di morte (vedi, nello stesso senso, Hummatov, decisione cit.).

178.  L’argomentazione delle parti fondamentalmente attiene, da un lato, alle modalità di esecuzione della pena di morte prima della sua abolizione, dall’altra, a cosa è avvenuto dopo che la pena di morte del ricorrente è stata commutata in « reclusione a perpetuità » e sul senso da dare a tale reclusione.

179.  La Corte esamina in primo luogo la questione di sapere se la pena di morte pronunciata contro il ricorrente equivaleva fin dall’inizio ad una pena privativa della libertà di una durata massima di trentasei anni, per effetto della moratoria contro l’esecuzione della pena di morte adottata in Turchia nel 1984.

180.  Essa rammenta a questo riguardo di aver già constatato che, tenuto conto del fatto che il ricorrente era stato condannano per i piú gravi reati previsti dal codice penale turco, e visto il generale dibattito politico in Turchia – che ha preceduto la decisione di abolire la pena di morte – sulla questione di sapere se bisognasse eseguirla o meno, non si può escludere che il rischio di applicazione della sentenza fosse reale. In effetti, il rischio di esecuzione è esistito fino alla sentenza del 3 ottobre 2002 reso dalla corte di sicurezza dello Stato di Ankara, che ha commutato la pena di morte pronunciata contro l’interessato in reclusione a perpetuità (Öcalan, cit., § 172).

181.  Inoltre, la Corte osserva, allo stesso modo del Governo, che secondo la legislazione in vigore prima dell’abolizione della pena di morte in Turchia, le persone condannate a tale pena potevano beneficiare di una libertà condizionale dopo un periodo di trentasei anni solo se l’esecuzione di tale pena era stata formalmente rifiutata dal Parlamento.Orbene, la condanna alla pena di morte pronunciata contro il ricorrente non è mai stata sottoposta al Parlamento per l’approvazione e non è mai stata oggetto di una decisione formale di rigetto da parte di quest’ultimo.

Ne deriva che la Corte non può accettare l’argomento del ricorrente secondo cui la pena pronunciata nei suoi confronti consisteva fin da subito in una pena di trentasei anni di reclusione.

182.  La Corte esamina in secondo luogo la tesi secondo cui la pena di morte pronunciata nei confronti del ricorrente è stata commutata, in seguito all’abolizione di tale pena, inizialmente in un ergastolo « ordinario » e poi, in un secondo momento e in violazione dell’articolo 7 della Convenzione, in un ergastolo « aggravato » senza possibilità di libertà condizionale.

183.  Su questo punto, la Corte rileva innanzitutto che il codice penale turco prevede chiaramente il divieto di applicazione retroattiva di una disposizione contenente una « peine piú grave », cosí come il principio di retroattività della « peine piú leggera ».

184.  La Corte esamina in seguito la questione di sapere se le riforme successive che hanno riguardato la legislazione penale turca durante il processo di abolizione della pena di morte hanno aperto la strada ad una possibilità di liberazione del ricorrente dopo un certo periodo di reclusione.

185.  Essa rileva, in particolare, che la legge no 4771 del 9 agosto 2002, che per la prima volta ha annunciato l’abolizione della pena di morte e l’ha sostituita con l’ergastolo, indica chiaramente che quest’ultima pena viene eseguita attraverso una detenzione effettiva per il resto della vita del condannato, senza possibilità di libertà condizionale. La Corte nota inoltre che la legge no5218 del 21 luglio 2004 sull’abolizione della pena di morte conferma le disposizioni della legge no 4771, precisando che la possibilità di liberazione condizionale, prevista dalla legislazione relativa all’esecuzione delle pene, non si applica in particolare alle pene di ergastolo inflitte alle persone inizialmente condannate a morte per atti di terrorismo, e che tali persone scontano la loro pena all’ergastolo fino alla fine della loro vita. Le leggi di modifica al codice penale e la legge sull’esecuzione delle pene non hanno fatto che confermare questo principio.

186.  Ne deriva che nessun testo legislativo ha aperto al ricorrente, al momento dell’abolizione della pena di morte, la possibilità di una libertà condizionale al termine di un periodo minimo di detenzione. Il fatto che dei termini differenti (reclusione grave, reclusione aggravata) siano stati utilizzati nei diversi testi legislativi governanti la materia non cambia nulla a questo riguardo.

187.  La Corte esamina inoltre la denuncia del ricorrente relativa all’assenza di legislazione che preveda l’isolamento sociale impostogli fino al 2009. Essa rammenta che l’isolamento sociale in questione non derivava da una decisione delle autorità di isolare l’interessato in una cella di una prigione ordinaria, bensí risultava da una situazione pratica, ovvero il fatto che il ricorrente era il solo detenuto della prigione. Tale misura estremamente eccezionale, consistente nel riservare un’intera prigione ad un solo detenuto, non faceva parte di un regime carcerario finalizzato a punire piú severamente l’interessato. Essa era motivata invece dalla preoccupazione di proteggere la vita del ricorrente e dal rischio di un’evasione legata alle condizioni di una prigione ordinaria, ivi compreso un’istituto di massima sicurezza. Secondo la Corte, si tratta di una misura talmente straordinaria che non ci si potrebbe ragionevolmente aspettare da uno Stato che esso preveda in dettaglio nella sua legislazione il regime da applicare ad una tale misura.

188.  Inoltre, il ricorrente, che era stato ricercato per degli atti gravi passibili di pena di morte, non pretende davanti alla Corte che egli non poteva aspettarsi che sarebbe stato detenuto in delle condizioni eccezionali in caso di arresto.

189.  In conclusione, la Corte ritiene che non ci sia stata, nel caso di specie, alcuna violazione dell’articolo 7 della Convenzione.

SULL’ALLEGAZIONE DI VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 3 DELLA CONVENZIONE RISPETTO ALLA CONDANNA DEL RICORRENTE ALL’ERGASTOLO SENZA POSSIBILITÀ DI LIBERTÀ CONDIZIONALE

190.  Il ricorrente sostiene che la sua condanna all’ergastolo senza possibilità di liberazione, unita all’isolamento sociale impostogli, costituisce una violazione dell’articolo 3 o dell’articolo 8 della Convenzione. Egli ritiene inoltre che una condanna all’ergastolo che non tenga in condiderazione l’eventuale buona condotta o la riabilitazione del detenuto, associata ad un severo regime di detenzione, raggiunge la soglia di gravità richiesta dall’articolo 3 della Convenzione per rappresentare una pena inumana.

191.  Il Governo contesta questa tesi. Esso fa riferimento alla natura dei reati alla base della condanna del ricorrente e sottolinea la responsabilità preponderante dell’interessato nella campagna di violenza che la sua ex-organizzazione ha condotto e che ha costato la vita a migliaia di persone, tra cui numerose vittime civili innocenti. Esso ricorda che il ricorrente è stato condannato alla pena di morte, che poi il legislatore turco ha commutato in ergastolo senza possibilità di libertà condizionale. Quanto all’allegazione rispetto all’isolamento sociale, il Governo afferma che l’interessato riceve delle visite e partecipa a delle attività comuni con gli altri detenuti nei limiti permessi dalla legislazione applicabile a quella categoria di detenuti (il fatto che egli all’inizio fosse il solo detenuto della prigione di İmralı non sarebbe derivato da una decisione di isolarlo, ma sarebbe stato finalizzato unicamente a proteggere la sua vita). Secondo il Governo, il ricorrente sconta le sue sanzioni disciplinari – per trasmissione di messaggi ad un’organizzazione terrorista o per ogni altro atto di indisciplina – esattamente nella stessa maniera che gli altri detenuti.

Sull’ammissibilità

192.  La Corte rileva che la denuncia non si scontra con alcun motivo di inammissibilità e dunque la dichiara ammissibile. Essa l’esaminerà qui di seguito rispetto all’articolo 3 della Convenzione.

Nel merito

193.  La Corte rammenta he la pronuncia della pena dell’ergastolo nei confronti di un delinquente adulto non è di per sé proibita dall’altricolo 3 né da alcun’altra disposizione della Convenzione e non è contraria a quest’ultima (Vinter e altri c. Regno Unito [GC], nos 66069/09, 130/10 e 3896/10, § 106, e Kafkaris, cit., 97).

194.  Allo stesso tempo, l’inflizione ad un adulto di un pena all’ergastolo che non possa essere abbreviata o sostituita può sollevare un problema rispetto all’articolo 3 (Vinter e altri [GC] cit., § 107, Nivette c. Francia (dec.), n44190/98, Stanford c. Regno Unito (dc.), n73299/01, 12 dicembre 2002, e Wynne c. Regno Unito (dec.), n67385/01, 22 maggio 2003).

195.  Tuttavia, il semplice fatto che una pena di reclusione a vita possa in pratica essere scontata integralmente non la rende irriducibile. Come la Corte ha sottolineato nella propri sentenza Vinter e altri (§ 108),

« (…) nessun problema si pone rispetto all’articolo 3 se, ad esempio, un condannato all’ergastolo che, in base alla legge nazionale, può in teoria ottenere la liberazione, richiede di essere liberato ma si vede rifiutata la richiesta per il fatto che egli continua a rappresentare un pericolo per la società. Infatti, la Convenzione impone agli Stati contraenti di adottare delle misure volte alla protezione del pubblico dai crimini violoenti e non vieta loro di infliggere una pena di durata indeterminata ad una persona condannata per una grave reato, permettendogli invece di mantenerla in detenzione finché lo richiede la protezione del pubblico (vedi, mutatis mutandis, T. c. Regno Unito, § 97, e V. c. Regno Unito, § 98, cit.). Inoltre, impedire as un delinquente di commettere altri reati è una delle « funzioni fondamentali » della pena della reclusione (Mastromatteo c. Italia [GC], no 37703/97, § 72; Maiorano e altri c. Italia, no 28634/06, § 108, 15 dicembre 2009, e, mutatis mutandis, Choreftakis e Choreftaki c. Grecia, no 46846/08, § 45, 17 gennaio 2012). Questo è il caso, in particolar modo, per i detenuti colpevoli di omicidio o di altri gravi reati contro la persona. Il semplice fatto che essi siano forse già rimasti a lungo in prigione non attenuta l’obbligazione positiva che grava sullo Stato di proteffere il pubblico : questo se ne può liberare mantenendo in detenzione i condannati a vita per tutto il tempo che restano pericolosi (vedi, ad esempio, la sentenza Maiorano e altri, cit.). »

196.  Infatti, per determinare se, in un caso particolare, una pena di reclusione a vita sia da considerarsi irriducibile, la Corte valuta se si può ritenere che un detenuto condannato a vita abbia delle possibilità di venire liberato. L’analisi della giurisprudenza della Corte a tal riguardo rivela che laddove il diritto nazionale offre la possibilità di rivedere la pena perpetua al fine di commutarla, ovvero di sospenderla o di mettervi fine o ancora di liberare il detenuto condizionalmente, esso soddisfa le esigenze dell’articolo 3 (Vinter e altri [GC] cit., § 108 e 109).

197.  Nella propria sentenza di Grande Camera nel caso Vinter e altri, la Corte ha elencato le principali ragioni di giustificazione, affermando che, per essere compatibile con l’articolo 3, una pena alla reclusione a vita deve offrire contemporaneamente una possibilità di liberazione una possibilità di riesame :

« …111. Da ciò deriva che nessuno può essere detenuto se nessun legittimo motive di tipo penologico non lo giustifica. Come hannoaffermato la Corte d’Appello nella sentenza Bieber e la camera nella sentenza resa sul caso, gli imperativi di punizione, di dissuasione, di protezione dell’ordine pubblico e di reinserimento, appartengono al numero di motivi adatti a giustificare una detenzione. In materia di ergastolo, un gran numero di questi si ritrovano nel momento in cui la pena viene pronunciata. Tuttavia, l’equilibrio tra questi non è necessariamente immutabile, ma potrà evolversi nel corso dell’esecuzione della pena. Quella che era la principale giustificazione della detenzione inizialmente potrebbe non esserlo piú una volta scontata la maggiorparte della pena. È solamente attraverso un riesame della giustificazione del mantenimento in detenzione ad uno stato appropriato dell’esecuzione della pena che tali fattori o evoluzioni possono essere correttamente apprezzati.

Inoltre, una persona posta in detenzione a vita senza nessuna prospettiva di liberazione ne possibilità di fare riesaminare la sua pena a vita rischia di non potersi mai redimere : qualsiasi cosa essa faccia in prigione, per quanto possano essere eccezionali i suoi progressi sulla via del miglioramento, la sua punizione resta immutabile e insuscettibile di controllo. La punizione, inoltre, rishia di aggravarsi ancora di piú con il tempo : piú a lungo vivrà il detenuto, piú lunga sarà la sua pena. Cosí, nonostante l’ergastolo fosse una punizione meritata alla data della sua inflizione, con il passare del tempo essa non assicura piú una sazione giusta e proporzionata, per riprendere le parole utilizzate da Lord Justice Laws nella sentenza Wellington (…).

Inoltre, come è stato affermato dalla Corte costituzionale federale tedesca nel caso relativo alla reclusione a vita (…), sarebbe incompatibile con la disposizione della Legge fondamentale che consacra la dignità umana che, coercitivamente, lo Stato privi una persona della propria libertà senza dargli almento una possibilità di poterla un giorno recuperare. È proprio tale constatazione che ha portato la alta giurisdizione a concludere che le autoritá carcerarie avessero il dovere di darsi da fare ai fini del reinserimento dei condannati a vita e che questo fosse un imperativo costituzionale in ogni società che faccia della dignità umana il suo pilastro. Essa ha inoltre ulteriormente precisato, in un caso relativo ad un criminale di guerra, che questo principio si applica a tutti i condannati a vita, a prescindere dalla natura dei loro reati, e che prevedere la possibilità di una liberazione per le sole persone malate o in procinto di morire non sia sufficente (…).

Alcune considerazioni simili si devono applicare nel sistema della Convenzione, la cui stessa essenza, come ha spetto affermato la Corte, è il rispetto della dignità umana (vedi, tra le tante, Pretty c. Regno Unito, no 2346/02, § 65, e V.C. c. Slovacchia, no 18968/07, § 105). »

198.  Nella medesima sentenza Vinter e altri, la Corte, dopo aver esaminato gli elementi di diritto europeo e di diritto internazionale che oggi confermano il principio secondo cui tutti i detenuti, ivi compresi i condannati a vita, devono vedersi offire la possibilità di redimersi e la prospettiva di essere liberati se vi riescono, ha tirato delle conclusioni specifiche rispetto all’articolo 3 per quanto riguarda le pene perpetue :

« 119.  (…) la Corte ritiene che riguardo alle pene perpetue l’articolo 3 deve essere interpretato nel senso che esige che queste siano riducibili, cioè soggette ad un riesame che permetta alle autorità nazionali di valutare se, nel corso dell’esecuzione della pena, il detenuto è a tal punto evoluto e progredito sulla strada dell’ammendamento che nessun legittimo motivo di tipo penologico non permetta piú di giustificare il suo mantenimento in detenzione.

La Corte tuttavia tiene a precisare che, tenuto conto del margine di apprezzamento che bisogna accordare agli Stati parte in materia di giustizia penale e di determinazione delle pene (…), essa non ha il compito di indicare la forma (amministrativa o giudiziaria) che tale esame deve avere. Per lo stesso motivo, essa non può indicare in che momento tale esame deve intervenire. A questo punto, essa constata inoltre che emerge dagli elementi di diritto comparato e di diritto internazionale fornitile una netta tendenza in favore dell’instaurazione di un meccanismo speciale che assicuri un primo riesame dopo un periodo di massimo venticinque anni dall’imposizione della pena di reclusione a vita, poi ulteriori riesami periodici successivamente (…).

Ne consegue che, laddove il diritto nazionale non preveda la possibilità di un tale riesame, una pena di reclusione a vita effettiva non rispetta le esigenze derivanti dall’articolo 3 della Convenzione.

Anche se il riesame richiesto è un evento che per definizione non può aver luogo che successivamente alla pronuncia della pena, un detenuto condannato a vita non deve essere obbligato ad aspettare di aver passato un numero indeterminato di anni in prigione prima di potersi lamentare della mancata conformità delle condizioni di legge alle quali la sua pena è riconducibile con le esigenze dell’articolo 3 in materia. Ciò contravverrebbe non solo al principio della certezza del diritto ma anche ai principi generali relativi alla qualità di vittima, nell’accezione di questo termine che si ricava dall’articolo 34 della Convenzione. Inoltre, nel caso in cui la pena è non riducibile ai sensi della legislazione nazionale alla data in cui è stata pronunciata, non sarebbe logico aspettarsi che il detenuto cooperi per il proprio reinserimento senza sapere se, in una data futura non conosciuta, sarà o meno istituito un meccanismo che permetta di prevedere la sua liberazione in considerazione degli sforzi da lui compiuti per il reinserimento. Un detenuto condannato all’ergastolo effettivo ha il diritto di sapere, sin dall’inizio della sua pena, cosa deve fare perché sia esaminata una sua possibile liberazione e quali siano le condizioni applicabili. Egli ha il diritto, in particolare, di conoscere il momento in cui il riesame della sua pena avrà luogo o potrà essere richiesto. Pertanto, quando il diritto nazionale non prevede alcun meccanismo né alcuna possibilità di riesame delle pene dell’ergastolo effettivo, la conseguente incompatibilità con l’articolo 3 decorre dalla data in cui la pena è stata inflitta e non in una fase successiva della detenzione. »

199.  Nel caso di specie, la Corte ricorda in primo luogo la sua precedente constatazione secondo cui l’isolamento sociale relativo del ricorrente – ridotto poco a poco grazie ai miglioramenti apportati dal Governo in conformità alle raccomandazioni del CPT – dopo il 17 novembre 2009 non ha raggiunto la soglia minima di gravità che comporterebbe una violazione dell’articolo 3 della Convenzione.

200.  Rimane da verificare se, alla luce degli elementi indicati, la pena della reclusione a vita senza possibilità di libertà condizionale che è stata inflitta al ricorrente possa essere qualificata come irriducibile ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione.

201.  La Corte ricorda che il ricorrente è inizialmente stato condannato alla pena di morte, e questo per dei crimini particolarmente gravi, ovvero per aver organizzato e diretto una campagna armata illegale che ha causato numerosi morti. In seguito all’approvazione della legge che ha abrogato pena di morte e che ha sostituito le sentenze di quel tipo già pronunciate con delle pene di reclusione a vita aggravata, la pena del ricorrente è stata commutata, per decisione della corte d’assise che ha applicato le nuove disposizioni di legge, in una pena di reclusione a vita aggravata. Una tale pena comporta che l’interessato resti in prigione per il resto della sua vita, indipendentemente da ogni considerazione rispetto alla sua pericolosità e senza possibilità di libertà condizionale nemmeno dopo un certo periodo di detenzione (vedi sopra, al paragrafo 182, le osservazioni della Corte quanto alle allegazioni rispetto all’articolo 7 della Convenzione).

202.  La Corte rileva a questo riguardo che l’articolo 107 della legge no 5275 sull’esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza esclude chiaramente il caso del ricorrente dal campo di applicazione della libertà condizionale, essendo il ricorrente stato condannato per dei delitti contro lo Stato in virtú di una disposizione del codice penale (libro II, capitolo IV, titolo IV). Essa nota ugualmente che, secondo l’articolo 68 del codice penale, la pena pronunciata contro il ricorrente rientra tra le eccezioni che sono imprescrittibili. Ne consegue che la legislazione in vigore in Turchia vieta chiaramente al ricorrente, a causa della sua qualità di condannato alla pena della reclusione a vita aggravata per un crimine contro la sicurezza dello Stato, di richiedere, ad un certo momento nel corso dello sconto della sua pena, la propria liberazione per dei motivi legittimi inerenti alla pena.

203.  Inoltre, è vero che, secondo il diritto turco, in caso di malattia o di vecchiaia di un condannato a vita, il presidente della Repubblica può ordinare la sua liberazione immediata o differita. Tuttavia la Corte ritiene che la liberazione per motivi umanitari non corrisponde alla nozione di « prospettiva di liberazione » per dei motivi legittimi inerenti alla pena (vedi nello stesso senso, Vinter e altri, § 129).

204. È ugualmente vero che, ad intervalli piú o meno regolari, il legislatore turco adotta una legge di amnistia generale o parziale (in quest’ultimo caso, la libertà condizionale è concessa dopo un periodo di sicurezza) al fine di facilitare la risoluzione dei grandi problemi sociali. Tuttavia, esso non ha sostenuto né dimostrati davanti alla Corte che un tale progetto fosse in preparazione e offrisse al ricorrente una prospettiva di liberazione. La Corte deve basarsi alla legislazione cosí come essa è applicata nella pratica ai detenuti condannati alla pena della reclusione a vita aggravata. Tale legislazione si caratterizza per l’assenza di qualsiasi meccanismo che permetta di riesaminare, dopo un periodo minimo di detenzione, la pena della reclusione a vita inflitta per reati come quelli commessi dal ricorrente nella prospettiva di controllare se dei motivi legittimi giustificano ancora il suo mantenimento in detenzione.

205. Quanto all’argomento secondo cui il ricorrente si è visto infliggere una pena di reclusione a vita senza possibilità di libertà condizionale a causa del fatto che egli era autore di reati di terrorismo particolarmente gravi, la Corte ricorda che le disposizioni dell’articolo 3 della Convenzione non consentono alcuna deroga e proibiscono in termini assoluti le pene inumane o degradanti (paragrafi 97-98 qui sopra).

206.  Alla luce di questi rilievi, la Corte ritiene che la pena a vita inflitta al ricorrente non possa essere qualificata come riducibile ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione. Essa conclude che le esigenze di tale disposizione in materia non sono state rispettate nei confronti del ricorrente.

207.  Pertanto c’è stata, su questo punto, una violazione dell’articolo 3 della Convenzione.

Ciò detto, la Corte ritiene che questa constatazione di violazione non può essere intesa come sufficiente ad offrire al ricorrente una prospettiva di liberazione imminente. Spetta alle autorità nazionali di verificare, nel quadro di una procedura da individuare con l’adozione di strumenti legislativi e in conformità con i principi esposti dalla Corte ai paragrafi 111-113 della sentenza di Grande Camera nel caso Vinter e altri (ripresi al paragrafo 194 della presente sentenza), se il mantenimento in detenzione del ricorrente sia ancora giustificato dopo un periodo minimo di detenzione, o perché gli imperativi di repressione e di dissuasione non siano ancora interamente soddisfatti, o perché il mantenimento in detenzione dell’interessato sia giustificato da motivi di pericolosità.

SULL’ALLEGAZIONE DI VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 2 DELLA CONVENZIONE PER UN TENTATIVO DI AVVELENAMENTO

208.  Con una lettera del 7 marzo 2007, i rappresentati del ricorrente hanno allegato, sulla base di un’analisi medica che segnalava la presenza di dosi anomale di cromo e di stronzio nei capelli che sarebbero appartenuti all’interessato, che quest’ultimo è stato vittima di un avvelenamento progressivo in prigione. Essi invocano a tal riguardo gli articolo 2, 3 e 8 della Convenzione.

209.  Il Governo ha fornito i risultati di analisi mediche attestanti la totale assenza di tali metalli cosí come di qualsiasi altro metallo pesante nel corpo del ricorrente.

210.  Di fronte all’insieme degli elementi in suo possesso, la Corte non rileva alcuna apparenza di violazione delle disposizioni della Convenzione.

211.  Ne deriva che questo profilo del ricorso deve essere rigettato perché manifestamente infondato, in applicazione dell’articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.

SULL’ALLEGAZIONE DI VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 5, 6, 13 E 14 DELLA CONVENZIONE

212.  Sulla base dei medesimi fatti, il ricorrente allega inoltre la violazione degli articoli 5, 6, 13 e 14 della Convenzione. Egli si lamenta in particolare dell’isolamento socuale che avrebbe subito durante la sua detenzione e dell’assenza di un controllo effettivo su tale misura, e si lamenta di una discriminazione al riguardo.

213.  La Corte rileva che tali lamentele sono legate alle due esaminate nell’ambito dell’articolo 3 e dell’articolo 8 della Convenzione e che occorre dunque ugualmente dichiararle inammissibili. Tuttavia essa ritiene che non ci sia bisogno di decidere separatamente sulla fondatezza delle stesse.

VII.  ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

214.  Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione,

« Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa. »

Danno

215.  La Corte rileva che il ricorrente non ha presentato alcuna domanda rispetto ai danni materiali o morali. Essa ritiene che ogni eventuale pregiudizio subito dall’interessato è sufficientemente compensato dall’accertamento di violazione dell’articolo 3 a causa dell’imposizione della pena di reclusione a vita senza possibilità di liberazione condizionale.

Spese e onorari

216.  Il ricorrente richiede un indennizzo di 55 975 sterline per le spese ed onorari che ha dovuto sostenere per i suoi sette avvocati fuori dalla Turchia, nonché un indennizzo di 237 000 EUR per i suoi sette avvocati in Turchia. Tali somme comprenderebbero gli onorari degli avvocati e dei loro assistenti, oltre a spese varie come quelle di traduzione e di viaggio.

217.  Il Governo ritiene queste pretese manifestamente eccessive. Esso rileva che i quattordici avvocati rappresentano un solo ricorrente, ma che hanno fatturato degli onorari come se si trattasse di quattordici casi diversi. Esso fa notare che il fascicolo non contiene alcuna nota degli onorari e pochi documenti quanto alle altre spese.

218.  Secondo la giurisprudenza costante della Corte, l’attribuzione di spese e onorari ai sensi dell’articolo 41 presuppone che siano stabiliti la loro realizzazione, la loro necessità e, inoltre, il carattere ragionevole del loro ammontare (Sunday Times Regno Unito (no 1) (articolo 50), Sentenza del 6 novembre 1980, § 23). Inoltre, le spese di giustizia sono recuperabili solo nella misura in cui esse sono relative alla violazione accertata (Beyeler c. Italia (equa soddisfazione) [GC], no 33202/96, § 27, 28 maggio 2002).

219. Nel presente caso, la Corte deve tenere conto del fatto che è stata accolto solo una piccola parte delle doglianze acanzate dall’interessato rispetto alla Convenzione. Essa ritiene che sia necessario rimborsare solo una parte delle spese sostenute dal ricorrente di fronte ad essa. In particolare, tenuto conto dei documenti in suo possessoe dei criteri appena ricordati, la Corte ritiene ragionevole attribuire al ricorrente una somma di 25 000 EUR per le doglianze presentate dall’insieme dei suoi avvocati. Tale somma sarà versata sul conto in banca le cui coordinate saranno indicate dai rappresentanti dell’interessato in Turchia e nel Regno Unito rispettivamente.

Interessi

220.  La Corte ritiene opportuno basare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.

PAR TALI MOTIVI, LA CORTE

Dichiara, all’unanimità, inammissibili le doglianze rispetto ad un tentativo di avvelenamento e ammissibili le altre ;

Dichiara, con quattro voti contro tre, che c’è stata una violazione dell’articolo 3 della Convenzione rispetto alle doglianze svolte riguardo alle condizioni di detenzione fino alla data del 17 novembre 2009 ;

Dichiara, con sei voti contro uno, che non c’è stata violazione dell’articolo 3 della Convenzione rispetto alle doglianze svolte riguardo alle condizioni di detenzione successive alla data del 17 novembre 2009 ;

Dichiara, con quattro voti contro tre, che non c’è stata violazione dell’articolo 8 della Convenzione rispetto alle doglianze relative alle restrizioni imposte sulle visite dei famigliari e alla comunicazione con questi ultimi ;

Dichiara, all’unanimità, che non c’è stata violazione dell’articolo 7 della Convenzione ;

Dichiara, all’unanimità, che c’è stata violazione dell’articolo 3 della Convenzione rispetto alle doglianze relative all’imposizione della pena all’ergastolo senza possibilità di libertà condizionale ;

Dichiara, all’unanimità, che non c’è bisogno di deliberare sul merito delle doglianze relative agli articoli 5, 6, 13 e 14 della Convenzione ;

Dichiara, all’unanimità,

a)  che lo Stato convenuto deve versare al ricorrente, secondo le modalità definite al paragrafo 219 della presente sentenza, entro i tre mesi successivi al giorno in cui la presente sentenza sarà divenuta definitiva ai sensi dell’articolo 44 § 2 della Convenzione, come spese e onorari, 25 000 EUR (venticinquemila euro), oltre alla somma che sarà dovuta dal ricorrente a titolo di tassa sul valore aggiuntio ;

b) che, a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tale somma dovrà essere maggiorata di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali ;

Rigetta, all’unanimità, la domanda di equa soddisfazione per il resto.

à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fatta in francese, poi comunicata per iscritto il 18 marzo 2014, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

            Stanley Naismith                                                Guido Raimondi
Cancelliere                                                             Presidente

Alla presente sentenza è allegata, in virtú degli articoli 45 § 2 della Convenzione e 74 § 2 del regolamento, l’esposizione delle seguenti opinioni separate :

–  opinione in parte dissenziente comune ai giudici Raimondi, Karakaş e Lorenzen ;

–  opinione parzialmente dissenziente dei giudici Sajó et Keller ;

–  opinione parzialmente dissenziente del giudice Pinto de Albuquerque.

G.R.A.

S.H.N.

(…)

Una Guida pratica per gli avvocati che intendono rivolgersi alla Corte europea dei diritti dell’uomo

imagesStrasburgo, 24 settembre 2014 – Segnalo una Guida pubblicata di recente dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (C.E.D.U.) e rivolta agli avvocati che intendono rivolgersi ai Giudici di Strasburgo.

Essa contiene informazioni e consigli pratici, da tener presente già nella fase nazionale davanti ai giudici interni, prima del ricorso alla C.E.D.U., e quindi ulteriori informazioni per il procedimento dinanzi alla C.E.D.U. e nella successiva fase di esecuzione delle sue sentenze.

È bene precisare che questa Guida pratica offre solo informazioni di base e non può sostituire la consultazione dei testi di riferimento, in particolare quelli disponibili sul sito internet della C.E.D.U. (www.echr.coe.int ), della giurisprudenza degli organi di Strasburgo, e della letteratura in generale relativa al diritto della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Auguro a tutti buona lettura