Diritto a non essere giudicato o punito due volte: nel caso SERGUEЇ ZOLOTOUKHINE c. Russia, la CEDU accerta la violazione dell’articolo 4 del protocollo n. 7, chiarendo il concetto di “medesima infrazione”
Strasburgo, 14 febbraio 2009 – Con sentenza di Grande Camera del 10 febbraio 2009 (in versione integrale inglese e francese), nel caso SERGUEЇ ZOLOTOUKHINE c. Russia (ricorso n. 14939/03) la CEDU ha accertato la violazione dell’articolo 4 del Protocollo n. 7. In Questo caso la CEDU chiarisce il concetto di “medesima infrazione” superando l’incertezza giuridica esistente in materia.
Questo caso si occupa della vicenda occorsa al ricorrente il quale, dopo aver scontato una breve pena detentiva comminatagli a seguito di una procedura amministrativa, venne successivamente condannato per lo stesso fatto in sede penale.
Nel 2002 il ricorrente venne arrestato per aver condotto la sua compagna nel quartiere militare senza autorizzazione. Dal verbale d’arresto redatto dalla polizia risultò che il ricorrente era ubriaco, aveva usato termini insolenti ed aveva tentato la fuga. Il giorno successivo il Tribunale di distretto competente ritenne che il ricorrente fosse colpevole di “atti di disturbo minori”, previsti dall’art. 158 del codice delle infrazioni amministrative e conseguentemente lo condannò a tre giorni di detenzione.
Successivamente venne aperta nei confronti del ricorrente anche una procedura penale. Le ipotesi di reato contestate erano quella prevista all’art. 231 § 2 b) del codice penale, per atti di disturbo commessi antecedentemente all’intervento della polizia e quella prevista agli articoli 318 e 319 del codice penale per insulti e minacce durante e dopo la redazione del rapporto di polizia. Il ricorrente venne sottoposto a custodia cautelare. Il Tribunale di distretto riconobbe quindi la penale responsabilità per il reato previsto all’articolo 319 del codice penale, prosciogliendo il ricorrente per l’altra ipotesi di reato.
In questa sentenza la CEDU ricorda che l’articolo 4 del Protocollo n. 7 vieta che una persona possa essere perseguita o punita penalmente due volte per la medesima infrazione.
Quanto all’esistenza di “un’accusa in materia penale”, la CEDU ha ritenuto che la prima procedura promossa contro il ricorrente, benché qualificata come amministrativa in diritto interno, dovesse essere ritenuta una procedura penale sia per la natura dell’infrazione che per la severità della pena comminata.
Quanto al criterio di identificazione dell’infrazione, la CEDU ha fatto presente di aver seguito in passato approcci differenti, a volte dando rilevanza ai fatti, indipendentemente dalla loro qualificazione giuridica, a volte dando alla qualificazione giuridica, ammettendo che gli stessi fatti potessero dar luogo ad infrazioni distinte, a volte ricercando elementi essenziali comuni alle due infrazioni. La CEDU ha ritenuto che i diversi approcci fossero motivo di incertezza giuridica, incompatibile con il diritto garantito dall’articolo 4 del Protocollo n. 7 e pertanto ha deciso di voler precisare cosa si debba intendere per “medesima infrazione” ai sensi della Convenzione.
La CEDU ha affermato che l’articolo 4 del Protocollo n. 7 vieta la possibilità di perseguire o di giudicare una persona per una seconda infrazione qualora questa tragga origine da fatti identici che “in sostanza” sono i medesimi che hanno dato luogo alla prima infrazione. Tale garanzia entra in gioco quando vengono promosse nuove procedure e la decisione precedente di proscioglimento o di condanna è passata in giudicato.
Nel caso di specie, la CEDU ha ritenuto che i fatti che hanno dato origine alle due procedure promosse nei confronti del ricorrente, pur distinguendosi per un solo elemento, la minaccia di violenza nei confronti degli agenti di polizia, fossero gli stessi. La CEDU ha sottolineato inoltre che la parziale assoluzione del ricorrente in sede penale non ha tolto nulla alla sua allegazione, persistendo la sua qualità di vittima; difatti il suo proscioglimento era stato dichiarato per insufficienza di prove. La CEDU ha pertanto ritenuto che le procedure promosse nei confronti del ricorrente ai sensi dell’art. 213 § 2 b) del codice penale riguardassero essenzialmente la stessa infrazione per la quale era gia stato condannato ai sensi dell’articolo 158 delle infrazioni amministrative, pertanto in violazione dell’articolo 4 del Protocollo n. 7. La CEDU ha dichiarato che la Russia è tenuta corrispondere al ricorrente, ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione 1.500 euro per danni morale e 9.000 euro per spese e competenze di procedura.