La Corte europea dei diritti dell’uomo fornisce un nuovo formulario di ricorso da utilizzare a partire dal 1° gennaio 2014

corteeduStrasburgo, 5 gennaio 2014 – La C.E.D.U. fornisce un nuovo formulario di ricorso, da utilizzare, a partire dal 1° gennaio 2014, secondo le istruzioni pratiche per la sua compilazione.

Il ricorso dovrà quindi essere inviato entro il termine di sei mesi previsto dall’articolo 35 della Convenzione e dovrà rispettare tutti i requisiti previsti dall’articolo 47 del Regolamento.

Nel caso in cui il ricorso risultasse incompleto, sarà rigettato senza ulteriore esame.

Qui di seguito troverete i links del nuovo formulario di ricorso, le istruzioni pratiche per la sua compilazione, l’articolo 47 del Regolamento e la Convenzione, oltre alle ulteriori istruzioni complementari per coloro che introducono un ricorso nei confronti dell’Italia, tutto ciò in lingua italiana.

Formulario di ricorso in lingua italiana

Istruzioni pratiche per la compilazione del formulario di ricorso

Articolo 47 del Regolamento

Convenzione europea dei diritti dell’uomo

Istruzioni complementari per coloro che introducono un ricorso nei confronti dell’Italia

Regole più rigide per ricorrere alla Corte europea dei diritti dell’Uomo

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Strasburgo, 30 dicembre 2013 – A partire dal 1° gennaio 2014,  coloro che intendono presentare un ricorso alla C.E.D.U. dovranno rispettare le nuove disposizioni stabilite dall’articolo 47 del Regolamento.

Tale articolo è stato infatti modificato con l’obiettivo di rendere più efficiente e rapido il lavoro della Cancelleria, consentendo pertanto un esame più rapido dei ricorsi.

Le modifiche più importanti sono essenzialmente due.

Sarà infatti necessario, in primo luogo, inviare il formulario di ricorso, disponibile sempre dal 1° gennaio 2014 nella sua versione aggiornata, completato in ogni sua parte e fornito di tutti i documenti necessari per l’esame del caso. Tutti i ricorsi incompleti saranno respinti senza ulteriore esame.

In secondo luogo, il termine dei sei mesi previsto dall’articolo 35 della Convenzione sarà interrotto solo nel caso in cui tutti i requisiti previsti dall’articolo 47 del Regolamento saranno rispettati. Conseguentemente, un ricorso incompleto non sarà più in grado di interrompere il termine dei sei mesi.

Ulteriori informazioni saranno fornite, oltre che in francese ed inglese, anche nelle altre lingue ufficiali del Consiglio d’Europa, pertanto anche in italiano, sul sito www.echr.coe.int .

La Corte europea dei diritti dell’uomo chiarisce che l’omissione della presentazione del riassunto richiesto ai sensi dell’articolo 47 del Regolamento non è motivo di irricevibilità

corteeduStrasburgo, 23 novembre 2013 – Con decisione del 1° ottobre 2013, nel caso Yüksel c. Turchia (ricorso n. 49756/09), la C.E.D.U., ha respinto un’eccezione sollevata dal Governo turco che chiedeva il rigetto del ricorso presentato dal ricorrente perchè questi non aveva allegato al proprio ricorso, composto di trentanove pagine, un breve riassunto così come richiesto dall’articolo 47 del Regolamento e dal paragrafo 11 delle istruzioni pratiche relative all’introduzione di un ricorso. Sempre secondo il Governo turco, tale eccezione doveva essere accolta in quanto il ricorso era stato redatto da un avvocato il quale non poteva ignorare quanto previsto dall’articolo 47 del Regolamento.

La C.E.D.U., respingendo tale eccezione, ha preliminarmente esposto che ai sensi dell’articolo 47 del Regolamento, un ricorso, redatto secondo il formulario messo a disposizione, deve includere l’esposizione dei fatti e indicare le violazioni lamentate, nonché le argomentazioni in diritto. Il paragrafo 11 delle istruzioni pratiche stabilisce invece che il ricorrente, quando il suo ricorso si compone di più di dieci pagine, escluse le copie dei documenti allegate, deve presentare anche un breve riassunto.

La C.E.D.U. ha evidenziato che, nel caso di specie, il ricorrente aveva descritto compiutamente i fatti e indicato chiaramente le violazioni della Convenzione.

Conseguentemente l’articolo 47 § 1 del regolamento era stato rispettato. Inoltre, riguardo alla disposizione delle istruzioni pratiche richiamata dal Governo turco, secondo la C.E.D.U., tale disposizione non può costituire in alcun modo un motivo di irricevibilità ai sensi dell’articolo 35 della Convenzione.