La guida pratica sulle condizioni di ricevibilità di un ricorso alla CEDU tradotta in italiano

Strasburgo, 9 novembre 2011 – Segnalo che il Ministero della Giustizia ha provveduto a tradurre in italiano la guida pratica sulle condizioni di ricevibilità di un ricorso alla CEDU pubblicata dalla Corte europea e da me segnalata nel dicembre 2010.  Buona lettura.

In maggio la CEDU accerta ancora un caso di violazione dell’articolo 3 della Convenzione in caso di espulsione verso la Tunisia. Inoltre, altre condanne in quattro casi di fallimento e in due casi di esproprio

Strasburgo, 7 giugno 2009 – Nel mese di maggio la CEDU ha emesso nei confronti dell’Italia 8 pronunce, una decisione e sette sentenze.

Nel caso Sellem c. Italia (ricorso n. 12584/08) con sentenza del 5 maggio 2009, la CEDU ha accertato la violazione dell’art. 3 in caso di espulsione verso la Tunisia.

Nel caso Labbruzzo c. Italia (ricorso n. 10022/02), con sentenza del 5 maggio 2009, la CEDU ha radiato dal ruolo questo caso, in quanto le parti hanno raggiunto una composizione bonaria della vertenza. In questa vicenda, che riguarda un esproprio formale, la CEDU aveva già accertato, con sentenza del 5 ottobre 2006, la violazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1. Il Governo italiano provvederà a corrispondere ai ricorrenti la somma complessiva di 15.000 euro.

Nel caso Gasparini c. Belgio e Italia (ricorso n. 10750/03) la CEDU, con decisione del 12 maggio 2009, ha dichiarato il ricorso inammissibile perché  manifestatamene infondato, respingendolo ai sensi dell’art. 35 §§ 3 e 4 della Convenzione. Il ricorrente, cittadino italiano, dipendente della NATO si era rivolto alla Commissione d’impugnazione di questa organizzazione internazionale per ottenere che i contributi da corrispondere venissero calcolati in base ad un tasso più favorevole. Vedendosi respingere la richiesta, si era rivolto alla CEDU, invocando la violazione dell’art. 6 § 1 della Convenzione (equità della procedura). La CEDU, dopo aver esaminato l’aspetto del trasferimento del potere sovrano del componimento dei conflitti riguardanti cause di lavoro da parte dell’Italia e del Belgio alla NATO, ha affermato che gli Stati convenuti, al momento dell’approvazione del regolamento riguardante il personale civile della NATO, avano potuto ritenere a buon diritto che la procedura davanti alla Commissione della NATO sarebbe stata conforme ai principi di equità.

Il 26 maggio 2009, la CEDU si è inoltre pronunciata in quattro casi di fallimento.Nei casi Maria Vicari c. Italia (ricorso n. 13606/04), Cavalleri c. Italia (ricorso n. 30408/03), Colombi c. Italia (ricorso n. 24824/03) e Mur c. Italia (ricorso n. 6480/03) la CEDU ha infatti accertato la violazione degli articoli 6 § 1 (durata della procedura) e 8 e 13 della Convenzione, nonché dell’art. 2 del Protocollo n. 4. La CEDU ha quindi condannato l’Italia a corrispondere nel caso Vicari la somma di 17.400 euro per danni morali, oltre a 2.000 euro per spese e competenze di lite; nel caso Cavalleri la somma di 24.000 euro per danni morali, oltre a 2.000 euro per spese e competenze di lite; nel caso Colombi la somma di 3.000 euro per danni morali, oltre a 2.000 euro per spese e competenze di lite; nel caso Mur, la somma di 22.000 euro, oltre a 2.000 per spese e competenze di lite.

Infine, nel caso Rossitto c. Italia (ricorso n. 7977/03, con sentenza del 26 maggio 2009, la CEDU ha accertato la violazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1. In questo caso il terreno di proprietà della ricorrente era stato sottoposto a zona adibita a verde pubblico per diverse volte con conseguente divieto assoluto di costruire in attesa dell’esproprio che, tuttavia, non è mai avvenuto. La CEDU ha condannato l’Italia a corrispondere la somma di 130.000 euro per danni materiali, 5.000 euro per danni morali e 5.000 euro per spese e competenze legali.