Con il caso De Tommaso c. Italia la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo esaminerà le misure di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza

grande-cameraStrasburgo, 23 gennaio 2015 – Il 25 novembre 2014, la Seconda Sezione della C.E.D.U. ha deciso di rimettere il caso De Tommaso c. Italia davanti alla Grande Camera. La pubblica udienza è stata fissata per il 20 maggio 2015 e in quell’occasione i Giudici di Strasburgo esamineranno le misure di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza alla luce dei diritti fondamentali garantiti dagli articoli 2 del Protocollo n. 4 alla Convenzione (libertà di circolazione) e 6 della Convenzione. Nel caso di specie il 22 maggio 2007, il Procuratore della Repubblica di Bari aveva proposto al Tribunale della medesima città di sottoporre il ricorrente ad una sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con assegnazione a residenza per una durata di due anni. Aveva evidenziato che, tenuto conto delle precedenti condanne per traffico di droga, evasione e detenzione di armi, il ricorrente frequentava dei criminali e risultava essere una persona pericolosa. Con memoria del 6 marzo 2008, il ricorrente si era opposto alla proposta del Procuratore, eccependo che vi era stato un errore di persona in quanto dalla condanna del 2002 non era più stato sottoposto ad procedimenti giudiziari. Secondo il ricorrente, non vi era la necessità di applicare la misura della sorveglianza speciale. Con decisione dell’11 aprile 2008, notificata il 4 luglio 2008, il Tribunale di Bari aveva disposto la misura della sorveglianza speciale per la durata di due anni, respingendo le argomentazioni esposte dal ricorrente, avendo riteneto che le condizioni richieste dalla legge per l’applicazione della misura erano soddisfatte, non essendovi dubbi quanto alla pericolosità del ricorrente. Tale misura aveva comportato per l’interessato l’assolvimento dei seguenti obblighi:

  • presentarsi una volta alla settimana presso l’autorità di polizia incaricata della sorveglianza;
  • cercare un lavoro entro un mese;
  • abitare a Bari;
  • vivere onestamente e nel rispetto delle leggi, senza prestarsi a sospetti;
  • non frequentare persone che avevano subito condanne e sottoposte a delle misure di prevenzione o di sicurezza;
  • non rientrare la sera dopo le 22 e non uscire al mattino prima delle 7, salvo in caso di necessità e avvertendo le autorità in tempo utile;
  • non detenere o portare armi;
  • non frequentare bar o pubblici ritrovi e non partecipare a riunioni pubbliche.

Il 31 luglio 2008, la Prefettura di Bari aveva revocato la patente del ricorrente. Il 14 luglio 2008, il ricorrente aveva presentato ricorso davanti alla Corte di Appello di Bari. Con sentenza del 28 gennaio 2009, notificata al ricorrente il 4 febbraio 2009, la Corte di Appello aveva evidenziato che il delitto per il quale il ricorrente era stato condannato non era di particolare gravità e risaliva al 2004. In seguito non aveva commesso alcun crimine. Il fatto che avesse frequentato persone condannate non era stato ritenuto sufficiente per affermare la sua pericolosità. Secondo la Corte di Appello, il Tribunale aveva omesso di valutare l’incidenza della funzione rieducativa della pena sulla personalità del ricorrente. Con il proprio ricorso, il ricorrente ha eccepito che la misura di prevenzione che gli è stata applicata sia stata arbitraria e di durata eccessiva, tenuto conto che la Corte di Appello si è pronunciata sei mesi dopo la proposizione del ricorso, quando invece la legge prevede un termine di trenta giorni. Invoca gli articoli 5 e 2 del Protocollo n. 4 alla Convenzione. Invocando poi l’articolo 6 § 1 della Convenzione, il ricorrente ha eccepito la mancanza di pubblicità della procedura davanti alla camera del Tribunale e della Corte di Appello specializzate nell’applicazione delle misure di prevenzione. Invocando l’articolo 6 §§ 1 e 3 e) della Convenzione, il ricorrente ha inoltre eccepito, sotto diversi profili, l’iniquità della procedura che ha portato all’applicazione delle misure di prevenzione. Il ricorrente ha infine evidenziato di non aver disposto, in diritto italiano, di alcun ricorso effettivo per far valere la violazione di cui all’articolo 5. Nella comunicazione al Governo italiano, la C.E.D.U. ha ritenuto di dover porre le seguenti domande:

  • se vi è stata una restrizione del diritto del ricorrente alla libertà di circolazione ai sensi dell’articolo 2 del Protocollo n. 4 alla Convenzione. In caso affermativo,se  questa restrizione è stata disposta nel rispetto delle esigenze previste dall’articolo 2 § 3 del Protocollo n. 4, tenuto conto, in particolare, della durata della procedura davanti alla Corte di Appello.
  • Se l’articolo 6 § 1 della Convenzione, sotto il profilo civile, è applicabile alla procedura intervenuta nel caso di specie. In caso affermativo, se la causa riguardante la misura di prevenzione è stata celebrata pubblicamente come lo richiede l’articolo 6 § 1 della Convenzione e se l’esclusione del pubblico dalla sala d’udienza nel caso di specie era compatibile con l’articolo 6 § 1 della Convenzione.

Tali questioni saranno quindi prese in esame davanti alla Grande Camera il 20 maggio 2015.

Avv. Antonella MASCIA

In maggio la CEDU accerta ancora un caso di violazione dell’articolo 3 della Convenzione in caso di espulsione verso la Tunisia. Inoltre, altre condanne in quattro casi di fallimento e in due casi di esproprio

Strasburgo, 7 giugno 2009 – Nel mese di maggio la CEDU ha emesso nei confronti dell’Italia 8 pronunce, una decisione e sette sentenze.

Nel caso Sellem c. Italia (ricorso n. 12584/08) con sentenza del 5 maggio 2009, la CEDU ha accertato la violazione dell’art. 3 in caso di espulsione verso la Tunisia.

Nel caso Labbruzzo c. Italia (ricorso n. 10022/02), con sentenza del 5 maggio 2009, la CEDU ha radiato dal ruolo questo caso, in quanto le parti hanno raggiunto una composizione bonaria della vertenza. In questa vicenda, che riguarda un esproprio formale, la CEDU aveva già accertato, con sentenza del 5 ottobre 2006, la violazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1. Il Governo italiano provvederà a corrispondere ai ricorrenti la somma complessiva di 15.000 euro.

Nel caso Gasparini c. Belgio e Italia (ricorso n. 10750/03) la CEDU, con decisione del 12 maggio 2009, ha dichiarato il ricorso inammissibile perché  manifestatamene infondato, respingendolo ai sensi dell’art. 35 §§ 3 e 4 della Convenzione. Il ricorrente, cittadino italiano, dipendente della NATO si era rivolto alla Commissione d’impugnazione di questa organizzazione internazionale per ottenere che i contributi da corrispondere venissero calcolati in base ad un tasso più favorevole. Vedendosi respingere la richiesta, si era rivolto alla CEDU, invocando la violazione dell’art. 6 § 1 della Convenzione (equità della procedura). La CEDU, dopo aver esaminato l’aspetto del trasferimento del potere sovrano del componimento dei conflitti riguardanti cause di lavoro da parte dell’Italia e del Belgio alla NATO, ha affermato che gli Stati convenuti, al momento dell’approvazione del regolamento riguardante il personale civile della NATO, avano potuto ritenere a buon diritto che la procedura davanti alla Commissione della NATO sarebbe stata conforme ai principi di equità.

Il 26 maggio 2009, la CEDU si è inoltre pronunciata in quattro casi di fallimento.Nei casi Maria Vicari c. Italia (ricorso n. 13606/04), Cavalleri c. Italia (ricorso n. 30408/03), Colombi c. Italia (ricorso n. 24824/03) e Mur c. Italia (ricorso n. 6480/03) la CEDU ha infatti accertato la violazione degli articoli 6 § 1 (durata della procedura) e 8 e 13 della Convenzione, nonché dell’art. 2 del Protocollo n. 4. La CEDU ha quindi condannato l’Italia a corrispondere nel caso Vicari la somma di 17.400 euro per danni morali, oltre a 2.000 euro per spese e competenze di lite; nel caso Cavalleri la somma di 24.000 euro per danni morali, oltre a 2.000 euro per spese e competenze di lite; nel caso Colombi la somma di 3.000 euro per danni morali, oltre a 2.000 euro per spese e competenze di lite; nel caso Mur, la somma di 22.000 euro, oltre a 2.000 per spese e competenze di lite.

Infine, nel caso Rossitto c. Italia (ricorso n. 7977/03, con sentenza del 26 maggio 2009, la CEDU ha accertato la violazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1. In questo caso il terreno di proprietà della ricorrente era stato sottoposto a zona adibita a verde pubblico per diverse volte con conseguente divieto assoluto di costruire in attesa dell’esproprio che, tuttavia, non è mai avvenuto. La CEDU ha condannato l’Italia a corrispondere la somma di 130.000 euro per danni materiali, 5.000 euro per danni morali e 5.000 euro per spese e competenze legali.

Dieci casi di fallimento decisi dalla CEDU : accertata la violazione degli articoli 8, 13, 6§1 della Convenzione, 1 del Protocollo n° 1 e 2 del Protocollo n° 4

Strasburgo, 17 marzo 2009 – Il 10 marzo 2009, la CEDU ha emesso dieci sentenze nei confronti dell’Italia, accertando la violazione di diversi articoli della Convenzione.

Nei casi CIFRA c. Italia (n° 26735/05), D’APOLITO c. Italia (n° 33226/05), FABIANO c. Italia (n° 40807/05), FURNO c. Italia (n° 40824/05), MASSIMO c. Italia (n° 11000/05), MORONI c. Italia (n° 40261/05), PUZELLA e altri c. Italia (n° 38264/05), Umberto PEDICINI e Pierpaolo PEDICINI c. Italia (n° 8681/05) e VALENTINI c. Italia (n° 40664/05), SHAW c. Italia (n° 981/04), dove i ricorrenti furono dichiarati falliti a livello nazionale, la CEDU ha accertato la violazione degli articoli 8 e 13 della Convenzione.

In particolare, riguardo all’articolo 8 della Convenzione, la CEDU ha accertato che la richiesta di riabilitazione, azionablie solo dopo cinque anni dalla chiusura del fallimento, fosse un’ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata dei ricorrenti non « necessaria in una società democratica » ai sensi dell’articolo 8 § 2 della Convenzione (§§ 14 e 15 della sentenza).

La CEDU ha inoltre accertato che l’assenza di un ricorso azionabilie avverso le incapacità personali derivanti dall’iscrizione del nome del fallito nel registro dei falliti e perduranti fino all’ottenimento della riabilitazione civile, fosse in violazione dell’articolo 13 della Convenzione (§ 17).

Nel caso SHAW c. Italia (n° 981/04), la CEDU ha anche accertato  la violazione dell’articolo 6 §1 (eccessiva durata della procedura fallimentare) della Convenzione, dell’articolo 1 del Protocollo n° 1 (tutela dei beni) e dell’articolo 2 del Protocollo n° 4 (libertà di circolazione).