Nel caso Alberti, la Corte europea dei diritti dell’uomo condanna l’Italia per violazione dell’articolo 3 della Convenzione per maltrattamenti subiti durante le fasi dell’arresto

images-1Strasburgo, 28 giugno 2014 – Con sentenza del 24 giugno 2014, nel caso Alberti Dimitri c. Italia la C.E.D.U. ha accertato la violazione dell’articolo 3 della Convenzione per i maltrattamenti subiti dall’interessato durante l’arresto, avvenuto l’11 marzo 2010  ed eseguito dai Carabinieri.

La sentenza è interessante e ribadisce alcuni principi fondamentali secondo cui, anche nelle circostanze più difficili, l’articolo 3 della Convenzione proibisce in termini assoluti la tortura e le pene o i trattamenti inumani o degradanti. Secondo la C.E.D.U. lo Stato è responsabile di ogni persona arrestata, dato che essa è completamente nelle mani dei funzionari di polizia. Conseguentemente, qualora vi sia una denuncia di violenza e maltrattamenti, incombe sullo Stato convenuto l’obbligo di fare immediata chiarezza con un’indagine effettiva.

Qui di seguito la traduzione integrale della sentenza.

(Traduzione a cura dell’avv. Antonella Mascia. Tutti i diritti riservati)

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

 SECONDA SEZIONE

CAUSA ALBERTI c. ITALIA

(Ricorso n. 15397/11)

SENTENZA

STRASBURGO

24 giugno 2014

Questa sentenza diventerà definitiva secondo le condizioni stabilite dall’articolo 44 § 2 della Convenzione. Potrà subire correzioni di forma.

 Nella causa Alberti c. Italia,

La Corte europea dei diritti dell’uomo (seconda sezione) riunita in camera di consiglio composta da :

            Işıl Karakaş, presidente,
Guido Raimondi,
András Sajó,
Helen Keller,
Paul Lemmens,
Robert Spano,
Jon Fridrik Kjølbro, giudici,
e da Abel Campos, vice-cancelliere,

Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 3 giugno 2014,

Rende la sentenza adottata in quella data :

PROCEDURA

1. All’origine della causa vi è un ricorso (no 15397/11) proposto contro la Repubblica italiana con cui un cittadino di questo Stato, il signor Dimitri Alberti (« il ricorrente »), ha adito la Corte il 28 febbraio 2011 ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (« la Convenzione »).

2. Il ricorrente è rappresentato dall’avvocato A. Mascia, del foro di Strasburgo. Il Governo italiano (« il Governo ») è stato rappresentato dal suo agente, la signora E. Spatafora.

3. Il ricorrente lamenta in particolare di aver subito dei maltrattamenti inflittigli dai carabinieri e di non aver beneficiato di un’indagine conforme alle esigenze di cui all’articolo 3 della Convenzione.

4. Il 14 maggio 2012, il ricorso è stato comunicato al Governo.

IN FATTO

I.  LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE

5.  Il ricorrente è nato nel 1971 e risiede a Verona. Al momento dei fatti era senza fissa dimora.

A.  L’arresto del ricorrente

6.  L’11 marzo 2010, verso le 17, il ricorrente si trovava in un bar a Cerea. Egli domandò alla barista, M.T., di poter utilizzare il suo telefono portatile per fare una chiamata urgente. Questa acconsenti e gli prestò il proprio telefono. Dopo qualche minuto, avendo constatato che la conversazione si prolungava, la barista richiese la restituzione del telefono, ma il ricorrente si rifiutò. Questi si rivolse alla barista con tono arrogante e provocatorio, tanto che un altro avventore chiamò i carabinieri.

7.  Dopo qualche minuto, due carabinieri, S.R. e L.B., arrivarono e chiesero al ricorrente di mostrare un documento di identità, ma questi rifiutò. I carabinieri ingiunsero al ricorrente di seguirli al Comando, ma l’interessato si rifiutò, mettendosi a gridare e ad insultarli. I carabinieri procedettero allora all’arresto in flagranza del ricorrente e lo condussero al Commando dei carabinieri in vettura.

8.  Il processo verbale relativo all’arresto del ricorrente, redatto quello stesso giorno, riferisce che S.R. e L.B. si erano recati presso il bar su richiesta di una persona che aveva segnalato che il ricorrente stava minacciando la barista. Arrivati sul posto, avevano visto che il ricorrente insultava la barista. Invitato a presentare un documento d’identità, il ricorrente aveva rifiutato – sprezzante della loro presenza – sedendosi su una sedia e resistendo passivamente. Invitato nuovamente dai due carabinieri a presentare un documento di identità, il ricorrente aveva risposto « ho una laurea in giurisprudenza e voi non potete domandarmi nulla, io posso fare quello che voglio e voi non dovete rompermi i c(…). Sono in questo caffè, leggo un libro e voi mi rompete i c (…) ». Prendendo atto del rifiuto del ricorrente e vista la presenza di altri clienti nel caffé, i carabinieri chiesero al ricorrente di uscire dal bar per condurlo al Comando. Il ricorrente rifiutò, si rivolse a L.B. e lo minacciò dicendogli « ti uccido, uccido tua figlia e tua moglie, ti troverò perchè sto nei paraggi e verrò a cercarti per ucciderti ». Improvvisamente, il ricorrente tentò di picchiare L.B., ma non vi riuscì per la pronta reazione di S.R. I due carabinieri erano riusciti a controllarlo a fatica grazie all’applicazione delle manette. Una volte uscito dal bar, mentre saliva nella vettura dei carabinieri, il ricorrente aveva cercato di dibattersi e di picchiare L.B. al viso. Quest’ultimo era riuscito ad evitare il colpo. Durante il tragitto verso il Comando dei carabinieri, il ricorrente aveva continuato ad inveire e a minacciare i carabinieri. Arrivato alla Stazione, il ricorrente era stato identificato. Manteneva una condotta aggressiva e violenta dato che si agitava per terra, proferendo delle frasi ingiuriose e di minaccia nei confronti di tutti e tentava di dare dei calci a quelli che vedeva. Con l’aiuto di altro personale, i carabinieri erano riusciti a far entrare il ricorrente nella camera di sicurezza. Il ricorrente si inflisse delle ferite dando dei colpi con la testa contro la porta della cella. I carabinieri avevano contattato il Pubblico Ministero. Questi aveva ordinato di tenere il ricorrente in camera di sicurezza presso il Commando dei carabinieri e di trasferirlo in Tribunale la mattina seguente, per essere giudicato per direttissima. A seguito dei colpi ricevuti, L.B. si era recato presso l’ospedale di Legnago, dove il medico aveva constatato escoriazioni ai pugni, guaribili in cinque giorni. Per le lesioni subite, L.B. aveva presentato denuncia nei confronti del ricorrente. Essendo stato commesso il delitto in flagranza (violenza e minacce rivolte ad un pubblico ufficiale, resistenza alla pubblica autorità, oltraggio di un pubblico ufficiale, lesioni lievi, rifiuto di fornire la propria identità), oltre alla gravità dei fatti contestati, tenuto conto della pericolosità sociale dell’interessato, dei gravi indizi di colpevolezza, del suo casellario giudiziario e del fatto che fosse senza fissa dimora, il ricorrente fu arrestato alle 17 e 30.

Inoltre, il processo verbale dava atto che il Pubblico Ministero aveva infine deciso di trasferire il ricorrente presso la Casa circondariale di Verona Montorio. Il giorno successivo, l’interessato sarebbe stato condotto presso il Tribunale di Verona dagli agenti di polizia penitenziaria.

9. Risulta dal fascicolo che M.G. – il commandante della Stazione dei carabinieri di Cerea – contattò il Pubblico Ministero per sapere se poteva condurre il ricorrente presso la Casa circondariale di Verona Montorio perché vi passasse la notte, piuttosto che presso il Comando dei carabinieri. Il Pubblico Ministero rifiutò. Il Comandante decise allora di trasferire il ricorrente per la notte presso il Comando dei carabinieri di Legnago, e di fermarsi durante il tragitto al pronto soccorso dell’ospedale di Legnago.

10. Il pronto soccorso dell’ospedale di Legnago registrò l’arrivo del ricorrente alle 20 e 29. Il referto medico redatto dal medico riporta che il ricorrente era stato condotto dalle forze dell’ordine a causa del suo stato di agitazione. La diagnosi confermava l’agitazione psicomotoria del ricorrente. Peraltro, l’interessato presentava un trauma cranico, un ematoma alla fronte e delle escoriazioni alle mani. L’esame del torace e dell’addome non rilevò alcun problema (obiettività toracicoaddominale negativa). Il medico curò le ferite alla fronte e fece un’iniezione intravenosa (Propofol 10 mg e Midazolam 3 mg[1]) al fine di sedare l’interessato. La prognosi di guarigione fu stabilita in « zero giorni ». La visita ebbe termine alle 20 e 44 e i carabinieri e il ricorrente lasciarono l’ospedale.

11.  Una volta usciti dall’ospedale, i carabinieri richiesero per la seconda volta il permesso del Pubblico Ministero di condurre il ricorrente presso la Casa circondariale di Verona piuttosto che in una delle loro caserme. A fondamento di tale richiesta, lamentavano che, malgrado i sedativi, il ricorrente li minacciava di vendicarsi ed aveva, di fatto, sempre una condotta aggressiva.

12.  Il Pubblico Ministero diede il permesso di condurre il ricorrente presso la Casa circondariale di Verona Montorio e i carabinieri ve lo portarono.

13.  Legnago è situata ad una distanza di 44 chilometri di strada rispetto a Verona e di 51 chilometri rispetto a Montorio. L’ospedale di Legnago e il Comando dei carabinieri che si trovano nella stessa cittadina sono a 1,7 chilometri di distanza.

14.  Il Governo ha fatto sapere che i carabinieri non hanno redatto il rapporto di servizio riguardante gli avvenimenti dell’11 marzo 2010.

B.  L’arrivo del ricorrente presso la Casa circondariale di Verona

15.  Al suo arrivo presso la Casa circondariale, il ricorrente fu esaminato dal servizio medico prima delle 22 (nella cartella medica è indicato ore 21 (…) – dato che i minuti non sono leggibili). Risulta dal resoconto medico che il ricorrente era cosciente, lucido e tranquillo. Presentava un ematoma sulla fronte a livello dell’arcata sopraciliare destra ; che gli arti erano mobili ; che non aveva fratture manifeste ; che aveva delle escoriazioni sulle mani ; che non presentava alcuna patologia ai genitali. Il medico prescrisse dei medicinali (non leggibili) in pillole. Risulta inoltre da un documento manoscritto, non datato e verosimilmente redatto dallo stesso medico che ha compilato la cartella medica, che il ricorrente dichiarò di essere stato picchiato dai carabinieri nelle fasi dell’arresto e di percepire dei dolori alla quarta e quinta costola sinistra.

16.  Il ricorrente fu messo in una cella singola, situata nel quartiere della prigione dove l’amministrazione penitenziaria era certa che non vi sarebbe stato rischio di litigi.

17.  Il 13 marzo 2010, a causa dei forti dolori all’inguine e al torace, il ricorrente chiese di vedere urgentemente il medico del carcere. Quest’ultimo l’esaminò, stilò un resoconto alle 12 ed inviò l’interessato d’urgenza all’ospedale di Borgo Trento. Il ricorrente fu esaminato da un medico del pronto soccorso alle 14 e 15. Gli esami effettuati sul ricorrente evidenziarono la frattura di tre costole e un ematoma del testicolo sinistro per un’incapacità temporanea totale di venti giorni. Tali lesioni erano compatibili con un’origine traumatica.

18.  Rientrato presso la Casa circondariale, la sera del 13 marzo 2010, il ricorrente dichiarò alla polizia penitenziaria del carcere di Verona che le lesioni accertate all’ospedale gli erano state inflitte dai carabinieri mentre si trovava nelle loro mani. Queste lesioni erano state già segnalate al medico della prigione al momento dell’arrivo la sera dell’11 marzo 2010. La dichiarazione riportava che il ricorrente aveva chiesto di vedere il medico della prigione urgentemente il 13 marzo di mattina e che questi l’aveva inviato all’ospedale alla fine della mattinata. Il ricorrente precisò che durante la sua permanenza in carcere, non era stato coinvolto in alcuna rissa o lite, fatto che dava ulteriore fondamento alle doglianze secondo cui tali lesioni erano state causate precedentemente.

19.  Il 17 marzo 2010, l’urologo dell’ospedale esaminò il ricorrente, confermando che l’ematoma al testicolo sinistro poteva risultare da un trauma. Il 18 marzo 2010, il ricorrente fu condotto nuovamente all’ospedale per degli esami radiologici al torace.

C.  L’udienza del 12 marzo 2010

20.  Il 12 marzo 2010, il ricorrente fu condotto davanti al Tribunale di Verona per la convalida dell’arresto in flagranza di reato (minacce e resistenza nei confronti di L.B. e S.R., oltre a percosse e ferite inflitte a L.B.) e per il procedimento per direttissima. Era assistito da un avvocato d’ufficio.

21. Durante l’udienza, il ricorrente ammise di essere stato verbalmente aggressivo nei confronti dei carabinieri ma negò di essere stato violento fisicamente, argomentando che era rimasto ammanettato tutto il tempo. Era stato aggredito e colpito ripetutamente dai carabinieri che l’avevano ammanettato con le mani dietro la schiena. Portava ancora i segni delle manette e aveva le costole rotte. Sapeva che la sua parola non valeva niente di fronte a quella dei carabinieri. In seguito a tale denuncia, il Tribunale trasmise il fascicolo al Procuratore della Repubblica.

22.  Peraltro, il giudice convalidò l’arresto e ordinò che il ricorrente fosse posto in detenzione provvisoria.

23.  Le parti non hanno informato la Corte del seguito della procedura penale aperta nei confronti del ricorrente.

D.  L’indagine apertasi in seguito alle dichiarazioni di maltrattamenti

24.  Il 16 marzo 2010, l’amministrazione penitenziaria di Verona inviò al Tribunale di Verona un fascicolo riguardante il ricorrente, ciò in quanto quest’ultimo presentava, al momento del suo arrivo in prigione, segni di lesioni. Il dossier conteneva le dichiarazioni del ricorrente e la documentazione medica relativa (paragrafi 15 e 17 qui sopra).

25.  Il 24 marzo 2010, fu aperto un procedimento penale contro ignoti per percosse e lesioni.

26.  Durante le indagini, M.G., il commandante del Comando dei carabinieri di Cerea, fu sentito quale persona informata dei fatti. Dichiarò di ricordarsi dello stato di agitazione del ricorrente e di aver ritenuto che l’interessato era verisimilmente sotto l’effetto dell’alcol. Nonostante fosse ammanettato, il ricorrente si era gettato di testa contro un muro e si era ferito alla fronte. Per evitare che potessero sorgere dei dubbi quanto all’origine delle ferite del ricorrente, M.G. aveva deciso di condurlo all’ospedale di Legnago. Il ricorrente non si era lamentato dei maltrattamenti subiti. Una volta uscito dall’ospedale, mentre era condotto presso la camera di sicurezza del Comando dei carabinieri di Legnago, il ricorrente aveva ricominciato a dare calci, fatto che per M.G. indicava che l’effetto dei calmanti era già terminato. Mentre il ricorrente era in procinto di arrivare alla Casa circondariale di Verona, aveva dichiarato che avrebbe denunciato i colpi subiti durante la fase dell’arresto. M.G. fece presente che il ricorrente aveva indicato di essere stato picchiato dai carabinieri senza fornire precisazioni sull’identità di questi. Inoltre, era notorio che l’interessato si dava all’alcool.

27.  Anche la barista, M.T., fu sentita. Affermò che l’11 marzo 2010, il ricorrente era passato verso la fine della settimana per bere un caffé. Era ritornato nel pomeriggio e aveva chiesto di poter utilizzare il suo telefono portatile per una chiamata urgente. Quando aveva chiesto di ritorno il telefono, il ricorrente gli aveva risposto con tono di sfida e di minaccia e aveva aggiunto che non temeva i carabinieri nel caso avesse desiderato chiamarli. Uno degli avventori aveva chiamato i carabinieri. Il ricorrente aveva rifiutato di mostrare i documenti di identità e aveva cercato di colpire uno dei carabinieri mentre questi volevano ammanettarlo. Era stato necessario utilizzare forza e fermezza per ammanettare il ricorrente. Tuttavia, i carabinieri non erano stati violenti.

28.  Il carabiniere L.B. non fu sentito.

29.  Il carabiniere S.R. fu sentito quale persona informata dei fatti. Con L.B. aveva ricevuto l’ordine di recarsi presso il bar T. perchè un individuo disturbava i clienti e minacciava la barista. Arrivato sul posto, S.R. aveva constatato che il ricorrente aveva una conversazione animata con la barista del bar. S.R. aveva intimato di mostrare i documenti e, dopo il terzo rifiuto, l’aveva invitato a seguirlo al Comando. S.R. riferì le parole del ricorrente (paragrafo 8 qui sopra). Quando il ricorrente aveva minacciato L.B. ed aveva tentato di colpirlo al viso, questo gesto aveva lasciato tutti perplessi poichè L.B. non aveva detto e fatto niente nei confronti dell’interessato. I due carabinieri avevano allora cercato di controllarlo ed erano riusciti ad ammanettarlo, nonostante la resistenza opposta. Durante il tragitto in vettura, il ricorrente aveva nuovamente proferito delle minacce e aveva tentato di colpire L.B. con le manette, poiché era seduto in vettura con le braccia davanti. Una volta presso il Comando di Cerea, il ricorrente si era gettato per terra e aveva tentato di dare dei calci a tutti quelli che si avvicinavano. Con l’aiuto di altri colleghi, i carabinieri erano riusciti ad avere il controllo e a metterlo nella camera di sicurezza. Una volta rinchiuso, aveva cominciato a dare dei colpi con la fronte e i piedi contro la porta e i muri, causandosi una ferita alla fronte. S.R. dichiarò che non era stata fatta alcuna violenza nei confronti del ricorrente e confermò che il magistrato era stato messo al corrente delle reazioni violente ed auto-lesionistiche del ricorrente. Questi aveva, in un primo momento, rifiutato di inviare il ricorrente presso la Casa circondariale di Verona. S.R. era allora rimasto al Comando di Cerea, mentre il comandante M.G., accompagnato da L.B. e G.D. erano partiti con il ricorrente in direzione del Comando dei carabinieri di Legnago. S.R. precisò che il ricorrente era conosciuto come un violento ed alcolizzato.

30.  Infine, l’autorità giudiziaria sentì il carabiniere G.D.. Quest’utlimo aveva preso la telefonata proveniente dal bar e aveva chiesto alla pattuglia di servizio di intervenire. Al momento del suo arrivo alla Stazione di Cerea, il ricorrente era ammanettato. Si era messo ad urlare e si era gettato per terra. G.D. riferì dei calci, degli insulti e delle minacce riguardo ad L.B. G.D. era intervenuto per aiutare i colleghi ed immolizzare il ricorrente che era stato condotto in camera di sicurezza. Ritornato al proprio posto, sentiva il ricorrente che urlava frasi incoerenti e dava dei colpi alla porta metallica della cella. G.D. aveva in seguito notato una ferita alla fronte che il ricorrente non aveva al momento del suo arrivo. Il commandante M.G. aveva ordinato di preparare un veicolo per trasferire il ricorrente al Comando dei carabinieri di Legnago, fatto abituale quando la Stazione di Cerea chiudeva per la notte. G.D. era partito con il commandante M.G. e L.B. Durante il tragitto M.G. aveva ordinato di passare dall’ospedale di Legnago che era sulla strada. Il ricorrente era stato sedato a causa della sua aggressività ed aveva ricevuto delle cure per la ferita alla fronte. Durante la visita all’ospedale il ricorrente non era ammanettato. Dopo le cure, i carabinieri avevano dovuto utilizzare molta forza e fermezza per poterlo ammanettare nuovamente. Una volta in vettura, M.G. aveva chiesto per la seconda volta al Pubblico Ministero l’autorizzazione a condurre il ricorrente presso la Casa circondariale di Verona Montorio ed aveva ottenuto il suo accordo. Il ricorrente era stato condotto direttamente presso il carcere.

E.  L’archiviazione del procedimento

31.  Il 29 aprile 2010, il procuratore della Repubblica chiese al Giudice per le indagini prelimiari (G.I.P.) di archivare il procedimento. A suo dire, gli elementi raccolti non permettevano di procedere penalmente. I fatti riferiti dal ricorrente non erano corroborati da alcuna delle testimonianze. La barista aveva dichiarato che il ricorrente, al momento dell’arresto, era molto agitato, aggressivo e aveva insultato sia lei che i carabinieri e che non vi era stato un comportamento violento da parte dei carabinieri. Secondo il Procuratore, la natura delle ferite del ricorrente erano compatibili con l’intervento dei carabinieri per controllare la sua aggressività e per difendersi nel momento in cui l’avevano ammanettato per condurlo nella cella di sicurezza.

Inoltre, si doveva tener presente che la credibilità del ricorrente era compromessa a causa del suo casellario giudiziario, dei suoi precedenti e della sua personalità. Risultava infatti dal resoconto redatto da una psicoterapeuta che alla fine del 2009 – inizio 2010, il ricorrente aveva vissuto in una comunità d’accoglienza. L’interessato era affetto da turbe della personalità che lo rendevano antisociale, intolerante alle regole del vivere sociale e provocatore. Aveva abusato due volte di sostanze alcoliche ed era stato ricoverato d’urgenza presso il servizio psichiatrico dell’ospedale in seguito ad una rissa in un bar con degli immigrati. Il soggiorno in comunità era terminato il giorno in cui il ricorrente aveva aggredito verbalmente un altro ospite e aveva provocato una rissa. Risultava inoltre da una nota redatta dalla polizia giudiziaria il 21 aprile 2010, che il ricorrente diventava aggressivo sotto l’effetto dell’alcool e che cercava di vendicarsi. Aveva una personalità difficile perché era incapace di avere delle buone relazioni con gli altri ; provocava delle risse e, tra il 17 e il 18 febbraio 201, i carabinieri erano stati chiamati tre volte. Secondo la polizia, poteva essere che le lesioni del ricorrente fossero la conseguenza di una rissa che aveva avuto luogo prima dell’arresto e che il ricorrente avesse deciso di utilizzarle come pretesto per vendicarsi nei confronti dei carabinieri che erano andati ad arrestarlo al bar. Inoltre, il ricorrente aveva riferito dei presunti colpi subiti solamente durante il tragitto verso la prigione di Montorio, e aveva minacciato i carabinieri di denunciarli. Infine, risultava dal casellario giudiziario del ricorrente che lo stesso era stato condannato per i seguenti reati : guida in stato di ebrezza nel 1995, 2000 e 2005 ; resitenza a publico ufficiale e percosse nel 2006 ; maltrattamenti nel 2008.

32.  Il ricorrente fece opposizione alla richiesta di archiviazione, affermando che le lesioni subite non gli erano state inferte al momento in cui i carabinieri erano nel bar, ma successivamente, e conseguentemente la testimonianza della barista non poteva essere determinante. I carabinieri avevano potuto ricorrere alla violenza durante il tragitto verso il Comando di Cerea, presso la Stazione, mentre si trovava in camera di sicurezza, durante il tragitto verso Legnago o durante il tragitto verso la prigione di Verona. Le lesioni subite erano certificate dai referti medici dell’ospedale di Borgo Trento e dal medico della prigione di Verona Montorio. Si trattava di lesioni tipicamente riscontrate tra le persone arrestate e ammanettate. Le lesioni lamentate non potevano essere il risutalto di un’azione autolesionistica, perché non era credibile che ci si potesse fratturare tre costole e riportare un trauma al testicolo gettandosi contro un muro. Invocando l’articolo 3 della Convenzione e ricordando l’obbligo positivo di procedere con un’indagine ufficiale effettiva, volta all’identificazione e alla punizione dei responsabili il ricorrente chiedeva : di essere sentito ; che fosse disposta una consulenza tecnica per verificare la compatibilità delle sue lesioni con l’azione dei carabinieri ; che fosse disposta una consulenza tecnica sulle presunte lesioni subite dal carabiniere L.B. ; che fosse sentita nuovamente la barista e fossero sentiti gli altri avventori al fine di verificare come il ricorrente era stato ammanettato ; che fosse acquisito il test alcolemico dell’11 marzo 2010 eseguito presso l’ospedale di Legnago. Il ricorrente ricordava inoltre che L.B. non era stato sentito come del resto anche i medici.

33.  Con un provvedimento del 1° settembre 2010, il G.I.P. di Verona archiviò il procedimento. Utilizzando un formulario standard pre-compilato, il G.I.P. ritenne che le doglianze del ricorrente non erano provate e che le ulteriori istanze istruttorie richieste non erano pertintenti. In effetti, l’elemento decisivo era la testimonianza della barista, sola testimone estranea ai fatti. Il G.I.P. aderiva così completamente al ragionamento formulato dal Procuratore della Repubblica.

IN DIRITTO

I.  SULL’ECCEPITA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 3 DELLA CONVENZIONE

34.  Il ricorrente lamenta di essere stato vittima di trattamenti inumani o degradanti da parte dei carabinieri che l’hanno arrestato. Lamenta anche che le autorità nazionali sono venute meno al loro obbligo di condurre una indagine diligente, rapida ed indipendente quanto alla denuncia di maltrattamenti. Il ricorrente invoca l’articolo 3 della Convenzione che testualmente récita :

« Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.»

35.  Il Governo si oppone alla tesi del ricorrente.

A.  Doglianza sotto il profilo sostanziale dell’articolo 3

1.  Sulla ricevibilità

36.  La Corte constata che questa doglianza non è manifestamente infondata ai sensi dell’articolo 35 § 3 a) della Convenzione. Rileva peraltro che non contrasta con nessun altro motivo di irricevibilità. E’ opportuno pertnato dichiararla ricevibile.

2.  Nel merito

a)  Tesi delle parti

37.  Il ricorrente osserva innanzitutto che il Governo non ha fornito spiegazioni convincenti quanto all’origine delle lesioni subite e che sono state constatate sia presso la Casa circondariale di Montorio che all’Ospedale di Borgo Trento. In effetti, nel bar in questione, i carabinieri non ricorsero alla violenza, come fu confermato dalla testimonianza della barista. Il ricorrente fu ammanettato e uscì dal bar indenne. La violenza avvenne in seguito.

Sempre ammanettato, il ricorrente fu condotto al Comando dei carabinieri di Cerea. Rimase ammanettato con le braccia dietro la schiena fino al trasferimento all’ospedale di Legnato (ore 20 e 29). In tali condizioni, il ricorrente non poteva essere considerato una minaccia e i carabinieri avevano un controllo totale su di lui e gli fu fatta violenza senza giustificazione. Il ricorrente ritiene che i maltrattamenti gli furono inflitti nella camera di sicurezza presso il Comando dei Carabinieri di Cerea.

Peraltro, il ricorrente sottolinea che le lesioni subite, anche se guaribili in 20 giorni, raggiungevano la soglia di gravità richiesta dall’articolo 3 della Convenzione (Rivas c. Francia, no 9584/00, § 39, 1° aprile 2004). Tali lesioni erano idonee a provocare sofferenze fisiche e mentali e a creare in lui sentimenti di paura, angoscia ed inferiorità, atti ad umiliare, avvilire ed eventualmente rompere ogni resistenza fisica e mentale.

38.  Il Governo sostiene che le doglianze del ricorrente non hanno alcun fondamento poiché, da una parte, non sono corroborate da elementi di prova e, dall’altra parte, sono ambigue. A questo riguardo, il Governo osserva che, davanti alle giurisdizioni nazionali, il ricorrente non ha dato indicazioni precise relativamente al luogo ove si sarebbe svolto l’episodio di violenza ; egli ha, al contrario, dichiarato che gli atti di violenza potevano aver avuto luogo presso il Comando dei carabinieri o durante i tragitti in vettura. Davanti alla Corte, sostiene di aver subito i maltrattamenti nella camera di sicurezza.

Inoltre sarebbe opportuno prendere in considerazione il casellario giudiziario del ricorrente nonchè il suo temperamento violento, provocatore e collerico. Nel bar in questione, il ricorrente ha avuto un comportamento arrogante, è stato minaccioso e si è opposto violentemente all’intervento dei carabinieri. Queste circostanze sono state chiaramente riferite dai testimoni e le testimonianze sono state versate agli atti. Le circostanze del caso di specie richiedevano quindi l’uso della forza fisica nei confronti del ricorrente. Il ricorso alla forza da parte dei carabinieri è stata legittima, in considerazione della condotta del ricorrente e della resistenza fisica da lui opposta.

Riguardo alle lesioni riportate dal ricorrente, il Governo ritiene che il minimo di gravità non sia stato raggiunto, poichè non vi è stata alcuna perdita funzionale durevole. Peraltro, i certificati medici non indicano in alcun modo la causa probabile delle lesioni. Quanto all’origine delle lesioni in questione, secondo il Governo tutte le lesioni riportate dal ricorrente, così come constatate presso il carcere di Verona e l’ospedale di Borgo Trento, sono compatibili con il corpo a corpo necessario per ammanettare il ricorrente. Esse sono state occasionate dai carabinieri in seguito all’uso della forza necessaria e proporzionata, in vista di avere il controllo e ammanettare il ricorrente per condurlo in camera di sicurezza.

In conclusione, il Governo ritiene che le lamentele del ricorrente non siano state provate al di là di ogni ragionevole dubbio.

b)  Valutazione della Corte

i.  Principi generali

39.  La Corte ricorda che l’articolo 3 consacra uno dei valori fondamentali delle società democratiche. Anche nelle circostanze più difficili, quale la lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata, la Convenzione proibisce in termini assoluti la tortura e le pene o i trattamenti inumani o degradanti. L’articolo 3 non prevede restrizioni, in ciò differisce dalla maggior parte delle disposizini normative della Convenzione e dei Protocolli n. 1 e 4 e, secondo l’articolo 15 § 2 non è soggetto a deroga neppure in caso di pericolo publico che minacci la vita della nazione (Selmouni c. Francia [GC], no 25803/94, § 95, CEDH 1999-V).

40.  Un maltrattamento deve raggiungere un minimo di gravità per ricadere sotto la tutela dell’articolo 3. La valutazione di tale minimo è essenzialmente relativa ; dipende dall’insieme dei dati della causa e, in particolare, dalla durata del trattamento, dai suoi effetti fisici e mentali così come, a volte, dal sesso, dall’età e dallo stato di salute della vittima. Per valutare gli elementi che permettono di stabilire se vi è stata violazione dell’articolo 3, la Corte aderisce al principio della prova « al di là del ragionovele dubbio », ma aggiunge che una tale prova può risultare da un insieme di indizi, o da presunzioni non contestate, sufficentemente gravi, precise e concordanti (Jalloh c. Germania [GC], no 54810/00, § 67, CEDH 2006‑IX ; Ramirez Sanchez c. Francia [GC], no 59450/00, § 117, CEDH 2006‑IX).

41.  Nel caso in cui si eccepisca la violazione dell’articolo 3 della Convenzione, la Corte deve procedere con un esame particolarmente approfondito (Vladimir Romanov c. Russia, no 41461/02, § 59, 24 luglio 2008). Quando vi è stato un procedimento interno, non rientra tuttavia nelle attribuzioni della Corte di sostituire la propria visione delle cose a quella delle Corti e dei Tribunali interni, i quali, in principio, hanno il compito di valutare i dati da loro raccolti (Jasar c. l’ex-Republica yugoslavia di Macedonia, no 69908/01, § 49, 15 febbraio 2007). Anche se le valutazioni dei Tribunali non legano la Corte, tuttavia, sono necessari degli elementi convincenti per potersi discostare dalle constatazioni a cui sono pervenuti.

42.  Uno Stato è responsabile di ogni persona arrestata, dato che quest’ultima è completamente nelle mani dei funzionari di polizia. Quando gli avvenimenti in causa, nella loro totalità o in larga parte, sono conosciuti esclusivamente dalle autorità, come nel caso in cui le persone sono sottoposte al loro controllo, ogni lesione sopravvenuta durante questo periodo porta a forti presunzioni di fatto. Incombe al Governo il compito di produrre delle prove che stabiliscano i fatti riferiti dalla vittima su cui nascono eventuali dubbi (Tomasi c. Francia, no 12850/87, §§ 108-111, 27 agosto 1992 ; Rivas, precitata, § 38). Quale che sia il risultato della procedura attivata a livello interno, una constatazione di colpevolezza non libererà lo Stato convenuto dalla propria responsabilità rispetto alla Convenzione ; è lo Stato che deve fornire delle spiegazioni credibili sull’origine delle ferite e in difetto l’articolo 3 si deve chiaramente applicare (Selmouni, precitata, § 87 ; Dembele c. Svizzera, no 74010/11, § 40, 24 settembre 2013).

43. Per quel che riguarda la questione particolare delle violenze avvenute durante le identificazioni o l’arresto da parte degli agenti di polizia, la Corte ricorda che il ricorso alla forza deve essere proporzionato e necessario tenendo presente le circostanze del caso di specie (si veda, tra molte altre, Rehbock c. Slovenia, no 29462/95, § 76, CEDH 2000-XII ; Altay c. Turchia, no 22279/93, § 54, 22 maggio 2001). Peraltro, quando un individuo si trova privato della propria libertà, l’utilizzo della forza fisica nei suoi confronti quando non è strettamente necessaria, in considerazione del suo comportamento, lede la dignità umana e costituisce, in linea di principio, una violazione del diritto garantito dall’articolo 3 (Ribitsch c. Austria, sentenza del 4 dicembre 1995, serie A no 336, § 38, e Tekin c. Turchia, sentenza del 9 giugno 1998, Raccolta 1998-IV, §§ 52-53).

44.  La Corte ha già ammesso che, in presenza di una resistenza fisica o di rischio di comportamenti violenti dalla parte di persone sotto controllo, è giustificato che gli agenti di polizia esercitino una forma di costrizione (si veda, tra le altre, Klaas c. Germania, 22 settembre 1993, § 30, serie A no 269 ; Sarigiannis c. Italia, no 14569/05, § 61, 5 aprile 2011). La Corte è arrivata alle stesse conclusioni in casi di « resistenza passiva » nel corso di un arresto (Milan c. Francia, no 7549/03, § 59, 24 gennaio 2008), in un tentativo di fuga davanti alla forza pubblica (Caloc c. Francia, no 33951/96, §§ 100-101, CEDH 2000‑IX) o di un rifiuto di sottoporsi a perquisizione da parte di un detenuto (Borodin c. Russia, no 41867/04, §§ 119-121, 6 novembre 2012). Spetta peraltro alla Corte il compito di verificare se la forza utilizzata in questo tipo di situazioni è proporzionata rispetto allo scopo da raggiungere. Riguardo a ciò, la Corte attribuisce particolare importanza alle ferite occorse alle persone su cui si interviene e alle precise circostanze in cui si sono verificate (si veda, tra le altre, R.L. e M.-J.D., R.L.
e M.-J.D. c. Francia
, no 44568/98, § 68, 19 maggio 2004 ; Rehbock, precitata, § 72 ; Klaas, precitata, §§ 26-30).

ii.  Applicazione di tali principi al caso di specie

45.  La Corte rileva innanzitutto che il referto medico redatto presso l’ospedale di Borgo Trento certifica la frattura di tre costole e di un ematoma a un testicolo e che tali lesioni sono compatibili con un’origine traumatica (paragrafo 17 qui sopra). Agli occhi della Corte, le lesioni occorse al ricorrente, guaribili in venti giorni, depassano senza alcun dubbio la soglia di gravità richiesta perchè al trattamento inflitto sia applicabile l’articolo 3 della Convenzione.

46.  Le parti sono concordi nel dire che le lesioni in questione sono avvenute prima che il ricorrente arrivasse presso la Casa circondariale di Verona. In effetti, il ricorrente vi è stato detenuto in isolamento per evitare qualsiasi rischio di risse (paragrafo 16 qui sopra) e questi aveva già denunciato i maltrattamenti subiti e i dolori alle costole al momento del suo arrivo presso il carcere, la sera dell’11 marzo 2010 (paragrafo 15 qui sopra).

47.  Per il Governo, le lesioni subite dal ricorrente, così come sono state constatate presso la Casa circondariale di Verona e l’ospedale di Borgo Trento, sono state prodotte dai carabinieri in seguito all’uso della forza necessaria e proporzionata al fine di controllare e ammanettare il ricorrente per portarlo presso la camera di sicurezza. Per il Pubblico Ministero che ha chiesto l’archiviazione del procedimento e per il G.I.P. che l’ha archiviato, vi è stato anche un uso proporzionato della forza a cui i carabinieri hanno dovuto ricorrere nel bar per controllare l’aggressività del ricorrente e per difendersi nel momento in cui lo ammanettarono per portarlo nella camera di sicurezza. Al riguardo, il ruolo decisivo è stato giocato dalla testimonianza della barista.

48.  La Corte non condivide la tesi secondo cui le lesioni sarebbero la conseguenza della forza utilizzata durante l’arresto del ricorrente nel bar. In effetti, risulta dalla testimonianza della barista (paragrafo 27 qui sopra) che se era stato necessario utilizzare forza e fermezza da parte dei carabinieri per controllare e ammanettare il ricorrente, in ogni caso non vi è stata violenza. Agli occhi della Corte, le manovre d’immobilizzazione effettuate da dei professionisti, destinate ad ammanettare senza violenza l’interessato, non hanno potuto provocare la frattura di tre costole e un ematoma a un testicolo. Conseguentemente, la forza utilizzata dai carabinieri al momento dell’immobilizzazzione e dell’applicazione delle manette non può essere stata la causa delle lesioni in questione.

49.  Ne deriva che le lesioni contestate sono state prodotte dopo l’ammanettamento, una volta che il ricorrente è uscito dal bar in questione ed è salito a bordo della vettura dei carabinieri che l’avvrebbe condotto al Comando di Cerea. Il periodo in cui il ricorrente è restato nelle mani dei carabinieri e nel corso del quale l’episodio violento si è verificato – ovvero tra l’uscita dal bar e l’arrivo presso il carcere di Verona – è di circa quattro ore.

50.  La Corte rileva che i carabinieri hanno dichiarato che al Comando di Cerea, il ricorrente aveva tenuto una condotta autolesionistica. Si era gettato ripetutamente contro il muro e contro la porta della camera di sicurezza, e si era inoltre inflitto lui stesso delle ferite (paragrafi 26, 29 e 30 qui sopra). La Corte ritiene che questa spiegazione non è convincente. In effetti, fa fatica ad immaginare che comportandosi nel modo sopra descritto, il ricorrente abbia potuto procurarsi la frattura di tre costole e un ematoma al testicolo. E’ opportuno pertanto scartare la tesi secondo cui il ricorrente si sarebbe causato le ferite denunciate.

51. La Corte rileva inoltre che i carabinieri che sono stati sentiti in qualità di persone informate dei fatti, hanno spiegato che sarebbe stato necessario ricorrere alla forza non solamente per controllare ed ammanettare il ricorrente al bar per portarlo al Comando di Cerea, ma anche successivamente : al Comando stesso, per far entrare il ricorrente nella camera di sicurezza ; durante il tragitto verso l’ospedale di Legnago ; all’uscita dall’ospedale di Legnago, quando dovettero ammanettarlo nuovamente (paragrafi 26 e 30 qui sopra).

52. Nel caso in cui l’episodio violento nei confronti del ricorrente si fosse verificato prima che lo stesso fosse condotto all’ospedale di Legnago, è sorprendente che le lesioni in questione non siano state constatate da quello stesso ospedale. In effetti, la diagnosi ha escluso problemi al torace e ha certificato solamente un trauma cranico, una ferita alla fronte, escoriazioni alle mani e uno stato di agitazione psicomotoria. Vi sarebbe quindi stato un errore grossolano di valutazione da parte del personale medico.

53.  E’ tuttavia più plausibile che il ricorso alla violenza abbia avuto luogo – in un luogo non identificato – una volta che l’interessato è stato sedato. E’ difficile immaginare che, in una tale situazione, l’interessato abbia potuto conservare un’aggressività che potesse giustificare l’uso della forza da parte dei carabinieri per rimettergli le manette all’uscita dell’ospedale. Tanto più che circa un’ora più tardi, quando il ricorrente arrivò presso la Casa circondariale di Verona e fu visto dal medico, quest’ultimo lo giudicò cosciente, lucido e tranquillo (paragrafo 15 qui sopra).

54.  Indipendentemente dalla causa precisa ed immediata della frattura delle costole del ricorrente e dall’ematoma del testicolo, la Corte ritiene che le modalità di intervento dei carabinieri, nella loro globalità, rivelino un uso ingiustificato della forza. In effetti, non è stato contestato che il ricorrente fosse armato e che sia rimasto ammanettato per tutto il periodo in questione, salvo durante la visita che ebbe luogo a Legnago. In più, fino al momento del suo trasferimento all’ospedale, si trovava al Comando dei carabinieri. Infine, uscito dall’ospedale in questione, sotto l’effetto del sedativo, è stato nuovamente ammanettato e messo in vettura per essere portato presso la Casa circondariale. Le circostanze relative agli avvenimenti del caso non sono conosciute che dalle persone coinvolte, e conseguentemente rimane insoluta la possibilità di sapere in quale momento e per quali ragioni le lesioni di cui è causa sono state provocate. La Corte può constatare solamente che le ferite del ricorrente sono sopravvenute durante le ore passate interamente sotto il controllo dei carabinieri, tra il momento in cui è stato messo in vettura per essere condotto al Comando di Cerea e il momento in cui è arrivato presso il carcere di Verona e il Governo non ha dato alcuna spiegazione plausibile. Tale constatazione è sufficiente perchè lo Stato sia ritenuto responsabile.

55.  Per quanto esposto, la Corte ritiene che le autorità nazionali sono responsabili dei trattamenti inumani e degradanti contrari all’articolo 3. Pertanto vi è stata violazione dell’articolo 3 della Convenzione sotto il suo profilo sostanziale.

B.  Doglianza sotto il profilo procédurale dell’articolo 3

56.  Il ricorrente sostiene che le indagini sulle sue doglianze di maltrattamenti non sono state condotte diligentemente. Il procedimento è stato archiviato per manifesta mancanza di volontà di stabilire la verità e di perseguire gli autori dei fatti.

57.  Il Governo si oppone a questa tesi.

1.  Sulla ricevibilità

58.  La Corte constata che la doglianza eccepita dal ricorrente non è manifestamente infondata ai sensi dell’articolo 35 § 3 a) della Convenzione e non contrasta con nessun altro motivo di irricevibilità. E’ opportuno pertnato dichiararla ricevibile.

2.  Nel merito

a)  Tesi delle parti

59.  Il ricorrente osserva che, sin dall’inizio, le autorità nazionali hanno dato prova di inerzia e di mancanza manifesta di volontà di stabilire la verità e di perseguire gli autori dei fatti. Gli autori delle lesioni inferte al ricorrente non furono mai identificati. Nononstante le indicazioni dell’interessato contenute nell’istanza di opposizione all’archiviazione, l’autorità giudiziaria ha mal valutato le prove, non tenendo conto di tutti gli elementi di fatto del fascicolo, in particolare non provvedendo a sentire tutti i carabinieri intervenuti al bar, né l’interessato, né i medici, e non ordinando una perizia medico-legale. In particolare, l’autorità giudiziaria non ha sentito il ricorrente ; non ha ordinato una perizia medica al fine di verificare – tra gli altri elementi – se le lesioni occorse dal carabiniere L.B. fossero compatibili con il presunto comportamento violento del ricorrente ; non ha sentito per la seconda volta la barista per verificare il modo in cui il ricorrente fu ammanettato al momento del suo arresto ; non ha neppure sentito gli altri clienti presenti su tale questione ; non ha ordinato che i risultati del test alcolemico, che sarebbe stato effettuato all’ospedale di Legnago, fosse acquisito agli atti.

Secondo il ricorrente, l’autorità giudiziaria ha fatto propria la tesi proposta dai carabinieri secondo la quale si sarebbe ferito da solo a causa di atti autolesionistici. La decisione di archiviare il procedimento è stata redatta su un formulario pre-stampato. In conclusione, il rifiuto di perseguire i carabinieri fa pensare che si tratti di una deliberata volontà e che l’indagine non sia stata effettiva.

60.  Il Governo sostiene che il ricorrente non ha collaborato alle indagini. Pur denunciando i presunti trattamenti subiti, non ha presentato una formale querella circostanziata, e in tal modo l’indagine è stata condotta d’ufficio, su iniziativa delle autorità nazionali. In questa situazione, solo i fatti posti all’attenzione dell’autorità giudiziaria dovevano essere esaminati. Il ricorrente si è limitato a dichiarare che non era stato fisicamente violento nei confronti dei carabinieri e che era stato picchiato da questi, senza precisare le circostanze di luogo e di tempo, né le modalità e la descrizione dei presunti aggressori. Le dichiarazioni del ricorrente erano non solamente imprecise, ma anche ambigue. In effetti, davanti ai giurisdizioni nazionali, il ricorrente ha indicato che la violenza poteva essere avvenuta durante il trasferimento al posto di Cerea, o nella camera di sicurezza, o al momento del suo trasferimento a Legnago o, ancora, durante il suo trasferimento successivo presso il carcere di Verona. In conclusione, il ricorrente sarebbe rimasto « spettatore » della procedura. E’ vero che il ricorrente ha chiesto di essere sentito e l’autorità giudiziaria non l’ha sentito. Tuttavia, l’interessato aveva la possibilità di descrivere i fatti in modo preciso e dettagliato e non l’ha fatto. Conseguentemente, nessuna inserzia può essere rimproverata alle giurisdizioni nazionali.

Il Governo osserva in seguito che l’ambiguità delle dichiarazioni del ricorrente è accresciuta dal fatto che, davanti alla Corte, ha indicato che l’episodio violento ha avuto luogo nella camera di sicurezza. Quanto agli atti di istruzione, non era necessario ordinare una perizia medica, dato che erano disponibili diversi certificati medici. Questi ultimi non hanno indicato in alcun modo la probabile causa delle lesioni del ricorrente. Non era inoltre necessario sentire una seconda volta la barista per sapere se il ricorrente era stato ammanettato con le mani dietro alla schiena. La barista era già stata sentita e non era necessario sentire gli altri avventori. Quanto ai risultati del test alcolemico che sarebbe stato effettuato presso l’ospedale di Legnago, il ricorrente non ha spiegato perchè questi risultati erano necessari e non ha dimostrato l’impossibilità di ottenere egli stesso i risultati in questione.

Il Governo osserva che l’indagine è stata condotta dalla polizia giudiziaria sotto il controllo diretto del Procuratore. I carabinieri non erano implicati nella conduzione delle indagini.

b)  Valutazione della Corte

Principi generali

61.  La Corte ricorda che quando un individuo sostiene in modo credibile di aver subito, mentre si trovava nelle mani della polizia o di altri simili servizi dello Stato, un trattamento contrario all’articolo 3, questa disposizione, congiuntamente al dovere generale imposto agli Stati dall’articolo 1 della Convenzione di « riconoscere ad ogni persona sottoposta alla [loro] giurisdizione i diritti e le libertà enunciati (…) [nella] Convenzione » richiede, implicitamente, che venga svolta un’indagine ufficiale effettiva. Questa indagine deve poter portare all’identificazione e alla punizione dei responsabili. Se ciò non fosse, nonostante la sua fondamentale importanza, il legittimo generale divieto della tortura e delle pene e trattamenti inumani o degradanti sarebbe inefficace in pratica, e in certi casi agli agenti dello Stato sarebbe possibile calpestare, godendo di una quasi-impunità, i diritti delle persone sottoposte al loro controllo (Assenov e altri c. Bulgaria, 28 ottobre 1998, § 102, Raccolta delle sentenze e decisioni 1998‑VIII ; Corsacov c. Moldavia, no 18944/02, § 68, 4 aprile 2006 ; Georgiy Bykov c. Russia, no 24271/03, § 60, 14 ottobre 2010 ; El Masri c. « L’ex-Repubblica iugoslava di Macedonia» [GC], no 39630/09, § 182, CEDH 2012).

62.  L’inchiesta su gravi doglianze riguardanti dei maltrattamenti deve essere al contempo rapida e approfondita. Ciò significa che le autorità devono sempre sforzarsi seriamente di scoprire quello che è successo e non devono basarsi su conclusioni frettolose o infondate per concludere le indagini o per motivare le loro decisioni (El Masri, precitata § 183 ; Assenov e altri, precitata, § 103, et Batı e altri c. Turchia, nos 33097/96 et 57834/00, § 136, CEDH 2004‑IV). Le autorità devono adottare tutti provvedimenti ragionevoli a loro disposizione al fine di ottenere le prove relative all’incidente in questione, ivi compreso, tra le altre, le deposizioni dei testimoni oculari e gli esperti criminologici (El Masri, precitata § 183 ; Tanrıkulu c. Turchia [GC], no 23763/94, § 104, CEDH 1999‑IV, et Gül c. Turchia, no 22676/93, § 89, 14 dicembre 2000). Ogni carenza d’indagine che indebolisce la capacità di stabilire le cause del danno o l’identità dei responsabili rischia di farci giungere alla conclusione che non risponda alle norme d’effettività richieste (El Masri, precitata § 183).

63.  Inoltre, l’indagine deve essere condotta nella piena indipendenza rispetto al potere esecutivo (Oğur c. Turrchia [GC], no 21594/93, §§ 91-92, CEDH 1999‑III, et Mehmet Emin Yüksel c. Turchia, no 40154/98, § 37, 20 luglio 2004 ; El Masri, precitata § 184). L’indipendenza dell’inchiesta presuppone non soltanto un assenza del legame gerarchico, ma anche un’indipendenza concreta (Ergi c. Turchia, 28 luglio 1998, §§ 83-84, Raccolta 1998‑IV ; El Masri, precitata § 184).

64.  Infine, la vittima deve essere messa nelle condizioni di partecipare effettivamente, in un modo o nell’altro, all’inchiesta (El Masri, precitata § 185).

c)  Applicazione di tali principi al caso di specie

65.  La Corte nota che il ricorrente ha denuciato le violenze subite durante le ore passate nelle mani dei carabinieri al personale medico del carcere di Verona la sera dell’11 marzo 2010 ; all’autorità giudiziaria, il 12 marzo 2010 ; e alle autorità penitenziarie, il 13 marzo 2010. Le sue doglianze, corroborate dal referto medico delle lesioni riportate, hanno portato l’autorità giudiziaria ad aprire un procedimento contro ignoti in data 24 marzo 2010.

Il Procuratore della Repubblica di Verona incaricato delle indagini ha sentito, quali persone informate dei fatti, quattro testimoni : la barista, uno dei carabinieri sopraggiunto al bar e due altri carabinieri che erano presenti quella sera presso il Comando di Cerea, quindi durante i trasferimenti del ricorrente verso l’ospedale di Legnago e verso il carcere di Verona. Il ricorrente non è stato sentito. Il 29 aprile 2010, il Procuratore della Repubblica ha chiesto l’archiviazione del procedimento motivando che le doglianze del ricorrente non erano provate, tenuto conto della sua personalità e dei precedenti dell’interessato. La condotta violenta e minacciosa del ricorrente nei confronti della barista e dei carabinieri giustificava la forza utilizzata da questi ultimi al momento dell’applicazione delle manette, senza tuttavia che si fosse fatto ricorso alla violenza. Le lesioni riportate dal ricorrente erano dovute da questa forza necessaria e giustificata. Il 1° settembre 2010, il G.I.P. di Verona respinse l’opposizione del ricorrente ed archiviò il procedimento in quanto condivideva interamente le conclusioni del Procuratore della Repubblica ed inoltre riteneva decisiva la testimonianza della barista.

66. La Corte rileva la superficialità delle indagini, a cominciare dal fatto che la vittima dei maltrattamenti non è stata neppure sentita. Nota che nononstante la gravità delle lesioni constatate all’arrivo del ricorrente presso il carcere di Verona e poi all’ospedale di Borgo Trento (tre costole rotte e un ematoma ad un testicolo), le autorità giudiziarie abbiano focalizzato la loro attenzione sugli avvenimenti accaduti al bar. Hanno ritenuto che le manovre d’immobilizzazione e l’applicazione delle manette, che erano state effettuate senza violenza, erano la causa delle ferite riportate dal ricorrente. La Corte rileva che l’autorità giudiziaria non ha tentato di ricostruire i fatti che si sono svolti successivamente, al fine di identificare le cause e le responsabilità relativamente alle lesioni in questione.

67. La Corte rileva inoltre la grande importanza che è stata attribuita dall’autorità giudiziaria ai precedenti e alla personalità del ricorrente, circostanza che ha avuto come conseguenza quella di ritenere l’interessato e le doglianze di maltrattamenti denunciate come poco credibili a priori (paragrafo 32 qui sopra).

68.  Riguardo al carattere poco circostanziato delle doglianze del ricorrente, la Corte constata che l’autorità giudiziaria non ha, in alcun momento, verificato se il fatto che l’interessato fosse stato sedato all’ospedale di Legnago poteva aver giocato un ruolo sulle sue capacità di deporre in modo preciso e circostanziato riguardo alle violenze subite.

69.  Per quanto precede e senza che sia necessario esaminare le altre mancanze dell’istruzione richiesta dal ricorrente, la Corte ritiene che l’inchiesta condotta sull’incidente dell’11 marzo 2010 non è stata condotta con la necessaria diligenza.

70.  Pertanto, vi è stata violazione dell’articolo 3 sotto il profilo procedurale.

II.  SULLE ALTRE VIOLAZIONI

71.  Il ricorrente denuncia una ulteriore violazione dell’articolo 3 della Convenzione in quanto vi sarebbe stato un ritardo nella somministrazione delle cure presso la Casa circondariale di Verona. Lamenta in particolare di aver richiesto urgentemente il medico del carcere e di aver dovuto attendere delle ore prima di essere condotto all’ospedale.

72.  Il Governo contesta questa tesi e fa notare che il ricorrente è stato visto dal medico l’11 marzo 2010 al suo arrivo verso le ore 21 presso il carcere di Verona. Inoltre, è stato esaminato con urgenza il 13 marzo 2010 al mattino dal medico della prigione ; è stato condotto quello stesso giorno verso le ore 14 all’ospedale di Borgo Trento per una visita urgente e degli esami. In seguito, è stato condotto in quello stesso ospedale per delle visite ulteriori il 17 e il 18 marzo 2010. Ciò dimostra che le cure mediche somministrate al ricorrente sono state adeguate.

73.  La Corte nota che risulta dal fascicolo che il ricorrente richiese di vedere urgentemente il medico del carcere, per i forti dolori, la mâtina del 13 marzo 2010. Quest’ultimo lo esaminò, stilò un reso conto alle ore 12 ed inviò l’interessato d’urgenza all’ospedale di Borgo Trento. Il ricorrente ritornò in carcere la sera. Tenuto conto di questi elementi, la Corte non rileva ritardi suscettibili di chiamare in causa la responsabilità delle autorità italiane. Peraltro, tiene conto del fatto che il ricorrnete è stato poi condotto all’ospedale per degli esami complementari, in modo che le ulteriori cure mediche sembrano essere state adeguate anche dopo il 13 marzo 2010.

74.  Conseguentemente, la Corte ritiene che questa parte del ricorso sia manifestamente infondato e che debba essere dichiarata irricevibile conformemente all’articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.

III.  SULL’APPLIAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

75.  Secondo l’articolo 41 della Convenzione

« Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa. »

A.  Danno

76.  Il ricorrente chiede 20.000 euro (EUR) per i danni morali che avrebbe subito. Osserva che le circostanze del caso sono state di natura tale a provocargli disperazione, angoscia e tensione.

77.  Il Governo ribadisce la propria tesi secondo cui il ricorso è manifestamente infondato. In via sussidiaria osserva che le richieste sono sproporzionate e che l’eventuale constatazione di violazione permetterebbe di eliminarne perfettamente le conseguenze.

78.  La Corte ritiene che si debba riconoscere al ricorrente 15.000 euro a titolo di danni morali.

B.  Spese e competenze legali

79.  Il ricorrente chiede anche 9.500 euro a titolo di spese e competenze legali per il procedimento instaurato davanti alla Corte

80.  Il Governo ritiene che non debba essere riconosciuta alcuna somma e che in ogni caso la somma richiesta non è proporzionata alle circostanze del caso di specie.

81.  Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente può ottenere il rimborso delle spese e competenze legali solo qualora esse siano realistiche, necessarie e ragionevoli. Nel caso di specie e tenuto conto dei documenti in disponibili e della propria giurisprudenza, la Corte ritiene ragionevole la somma di 4.000 EUR a titolo di spese e competenze legali per la procedura davanti alla Corte e l’accorda al ricorrente.

C.  Interessi moratori

82.  La Corte giudica appropriato basare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea, maggiorato di tre punti percentuali.

PER QUESTI MOTIVI, ALL’UNANIMITA’

1.  Dichiara il ricorso ricevibile quanto alla doglianza riguardante i trattamenti inflitti dai carabinieri e alla doglianza riguardante l’assenza di un’inchiesta effettiva e irricevibile per il resto ;

2.  Ritiene che vi è stata violazione dell’articolo 3 della Convenzione sotto il profilo sostanziale ;

3.  Ritiene che vi è stata violazione dell’articolo 3 della Convenzione sotto il profilo procédurale ;

4.  Ritiene

a)  che lo Stato convenuto debba versare al ricorrente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza sarà divenuta definitiva in applicazione dell’articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme:

i)  15 000 EUR (quindicimila euro), oltre l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, per il danno morale;

ii)  4 000 EUR (quattromila euro), oltre l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dal ricorrente, per le spese e competenze ;

b)  che, a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali;

5.  Rigetta la domanda di equa soddisfazione per il resto.

Redatta in francese, quindi comunicata per iscritto il 24 giugno 2014 ai sensi dell’articolo 77 § 2 e 3 del regolamento.

            Abel Campos            Işıl Karakaş
Vice Cancelliere            Presidente

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