Sull’impossibilità dell’esercizio di visita da parte di un padre nei confronti del figlio minore, la CEDU comunica all’Italia il caso Santilli

Strasburgo, 1° novembre 2011 – Il 12 settembre 2011, la CEDU ha comunicato al Governo italiano il caso Santilli c. Italia, in relazione all’impossibilità per il ricorrente di esercitare il proprio diritto di visitare il figlio, secondo le modalità stabilite dal Tribunale dei minori di Foligno.

Il ricorso è stato presentato alla Corte il 12 luglio 2010 e riguarda la vicenda di un cittadino italiano, sposato e padre di un bambino nato nel 2001, che in seguito alla separazione dalla moglie, avvenuta nel 2006, ottiene il diritto di visita del bambino per un giorno a settimana.

Secondo il ricorrente, dal 2006 al 2010, le autorità italiane non l’hanno messo nelle condizioni di esercitare il proprio diritto di visita. Nonostante siano stati più volte sollecitati i servizi sociali e nonostante il Tribunale dei minori di Foligno abbia più volte intimato alla madre del bambino di permettere gli incontri con il padre, il ricorrente ha potuto vedere il bambino soltanto pochissime volte. A causa di ciò il 10 maggio 2009 il ricorrente ha deciso di sporgere denuncia nei confronti dei servizi sociali.

Il ricorrente ritiene che sia stato violato il proprio diritto al rispetto della vita familiare (art. 8 della CEDU) perché, nonostante le pronunce del Tribunale dei minori che fissavano le modalità di esercizio del proprio diritto di visita, l’inerzia delle autorità ne ha impedito il concreto esercizio.

Nel ricorso è stata sollevata anche la violazione dell’art. 14, in relazione all’art. 8, perché il ricorrente ritiene di aver subito una discriminazione di genere rispetto all’esercizio del suo diritto al rispetto della vita familiare.

Infine, il ricorrente ha eccepito la violazione dell’art. 6 della Convenzione per l’eccessiva durata del processo.

Con la comunicazione, la CEDU ha chiesto al Governo italiano di indicare le misure adottate dai servizi sociali per rendere effettivo l’esercizio del diritto di visita del ricorrente e di aggiornarla sull’evoluzione della situazione dopo il 2010.

La CEDU ha inoltre chiesto al Governo italiano di rispondere alle seguenti domande :

1)    C’è stata violazione del diritto del ricorrente al rispetto della sua vita familiare, ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione, in ragione della pretesa mancanza di diligenza da parte delle autorità competenti a cui lo stesso si è rivolto al fine di ottenere l’esercizio del suo diritto di visita, secondo le condizioni fissate dal decreto del 15 febbraio 2006 del Tribunale per i Minorenni di Foligno? Le autorità nazionali hanno adottato tutte le misure che si potevano ragionevolmente pretendere perché venisse rispettato un giusto equilibrio tra i diversi interessi in gioco nel caso di specie?

2)    Il ricorrente è stato vittima di una discriminazione contraria all’articolo 14,  combinato con l’articolo 8 della Convenzione?

3)    Le circostanze del caso permettono di stabilire che il ricorrente disponesse di un ricorso effettivo ai sensi dell’articolo 13 della Convenzione al fine di far valere la violazione di cui all’articolo 8 della Convenzione?

Il Governo italiano dovrà rispondere a tali domande e in seguito, il ricorrente avrà un termine per rispondere a sua volta.

A mio avviso questo caso è interessante perché offre alla CEDU la possibilità di pronunciarsi sulla spinosa questione del ruolo dei servizi sociali nelle vicende relative all’affidamento dei minori. Il ricorrente sostiene infatti che essi abbiano avuto un “ruolo troppo autonomo” rispetto alle decisioni del Tribunale dei minori e che quest’ultimo non abbia invece esercitato un effettivo controllo sul lavoro dei servizi sociali, soprattutto sotto il profilo della coerenza del loro operato rispetto alle decisioni del giudice e sulla mancata adozione di misure idonee a consentire l’esercizio del diritto di visita.

Inoltre con la domanda sull’effettività di un ricorso interno ai sensi dell’articolo 13 della Convenzione, la CEDU, forse per la prima volta, affronta la delicata questione esistente a livello interno relativamente al procedimento civile dinanzi al Tribunale per i Minorenni sull’affidamento dei minori. A mio avviso infatti il procedimento attualmente esistente non garantisce alcuni diritti fondamentali, quali, come nel caso di specie, quelli dei genitori.

Sul procedimento minorile civile dinanzi al Tribunale per i minorenni consiglio le seguenti letture:

Il processo civile minorile” di avv. Manlio Merolla e dr.ssa Serena Montini

Il procedimento minorile per l’affidamento dei figli tra norma e interesse per il minore” – C.S.M. Formazione decentrata del distretto di Trento – Trento, 1 ottobre 2004 – dott. Luciano Spina

Il processo civile minorile” in Quaderni del C.S.M. Frascati 1996 – Roma 1997

I procedimenti civili dinanzi al Tribunale per i minorenni” – Maria Francesca Pricoco

Il procedimento civile minorile” su I Quaderni di Nuovamente

Il procedimento civile minorile presso il Tribunale per i Minorenni

L’inchiesta sociale nei procedimenti dinanzi al Tribunale per i minorenni” – avv. Rita Perchiazzi

Il ruolo dell’assistente sociale nel procedimento dinanzi al tribunale per i minori” in La Rivista di Servizio Sociale

Figli sottratti – I nostri figli portati via da un giudice” inchiesta su Panorama – 19 novembre 2009