Strasburgo, 21 luglio 2010 – Il 6 luglio 2010, la CEDU in Grande Camera ha emesso la propria sentenza (qui in versione inglese e francese) nel caso Neulinger e Shuruk c. Svizzera (ricorso n. 41615/07). Il ricorso era stato presentato il 26 settembre 2007 e deciso con sentenza dell’8 gennaio 2009 (qui la versione inglese e francese). La decisione è stata però sofferta in quanto è stata dichiarata la non violazione dell’articolo 8 della Convenzione per quattro voti contro tre. Su richiesta dei ricorrenti, il 5 giugno 2009 il caso è stato rinviato davanti alla Grande Camera. Il 5 giugno 2009 si era tenuta l’udienza di Grande Camera.
Avevo a suo tempo segnalato questo caso perché la CEDU si sarebbe dovuta pronunciare su un possibile conflitto tra il rispetto della Convenzione dell’Aja sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori del 25 ottobre 1980 e l’articolo 8 della Convenzione, che tutela il diritto al rispetto della propria vita familiare.
In particolare, riguardo all’articolo 8 della Convenzione, la CEDU ha deciso che pur esistendo un fondamento giuridico su cui l’autorità giudiziaria svizzera aveva fondato le proprie pronunce riguardo al ritorno del minore in Israele, non è stata adottata la soluzione migliore in considerazione degli interessi in gioco concorrenti, ossia quelli del minore, dei suoi genitori e dell’ordine pubblico. In particolare la CEDU ha tenuto a sottolineare che la Convenzione dell’Aja è essenzialmente uno strumento procedurale e non un trattato che protegge i diritti umani. In ogni caso la Convenzione dell’Aja dispone che il ritorno del minore possa essere disposto a condizione che quest’ultimo non si sia integrato nel nuovo ambiente, cosa invece avvenuta nel caso di specie.
La CEDU ha concluso con sedici voti contro uno che si avrebbe violazione dell’articolo 8 nel caso il minore venisse rinviato in Israele.
Segnalo che il giudice Zupančič ha espresso opinione dissenziente, mentre i giudici Lorenzen, Kalaydjieva, Cabral Barreto e Malinverni hanno espresso opinioni concordi. I giudci Jočienė, Sajó e Tsotsoria hanno espresso opinione separata comune. Le opinioni si trovano allegate alla sentenza.