Nel caso Dées c. Ungheria la CEDU accerta la violazione della Convenzione per immissioni nocive dovute a circolazione stradale intensa

Strasburgo, 19 novembre 2010 – Con sentenza del 9 novembre 2010, nel caso Dées c. Ungheria, la CEDU ha accertato la violazione degli articoli 8 e 6§1 della Convenzione.

Il caso si occupa di immissioni nocive dovute alla intensa circolazione stradale, in prossimità dell’abitazione del ricorrente. Per la CEDU le misure adottate dallo Stato, nel tentativo di ovviare a tale grave inconveniente, non sono state considerate sufficienti.

Veniamo ai fatti. Per evitare il pagamento di un pedaggio autostradale, molti camionisti avevano preso l’abitudine di deviare il loro tragitto, percorrendo una strada in cui abitava il ricorrente. A causa dell’intensità del traffico, il ricorrente nel 1999 iniziò una causa di risarcimento danni nei confronti della società che si occupava della gestione dell’autostrada. In particolare il ricorrente faceva valere che a causa dell’aumento della circolazione stradale nella via ove abitava, la sua casa aveva subito dei danni, e in particolare presentava delle crepature. Successivamente, l’autorità giudiziaria, pur accertando che le immissioni sonore avevano superato dal 15 al 20% il limite legale stabilito in 60dB(A), statuiva che le vibrazioni non potevano aver causato le fessurazioni dell’abitazione. In corso di causa le autorità si adoperarono per riorganizzare la circolazione stradale in quel tratto. In particolare costruirono tre passanti di circonvallazione, imposero un limite di velocità di 40 km all’ora durante il periodo notturno e dotarono di semafori due incroci presenti nelle vicinanze dell’abitazione del ricorrente. Nel 2006 le autorità installarono dei cartelli stradali che vietavano l’attraversamento della via dove abitava il ricorrente ai mezzi pesanti.

Il ricorrente eccepiva la violazione dell’articolo 8 della Convenzione (diritto al rispetto della vita privata e familiare) perché la sua abitazione era diventata praticamente inabitabile a causa dell’inquinamento e delle immissioni nocive causate dalla circolazione stradale.

Il ricorrente lamentava inoltre la violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione (eccessiva durata della procedura) perché la procedura iniziata a livello nazionale era stata di durata eccessiva.

Quanto all’articolo 8, la CEDU ha ricordato che la Convenzione protegge il diritto dell’individuo al proprio domicilio quale luogo fisico, ma anche il pacifico godimento di tale spazio. La Convenzione tutela pertanto tale spazio fisico anche da immissioni moleste, quali rumori, odori o vibrazioni.

Nel caso di specie, la CEDU, pur riconoscendo che lo Stato avesse adottato delle misure volte ad ovviare a tale grave inconveniente, ha ritenuto che l’intervento dello Stato fosse stato insufficiente. Conseguentemente la CEDU ha ritenuto che il lasso di tempo a cui il ricorrente è stato esposto alle immissioni nocive abbia comportato la violazione dell’articolo 8 della Convenzione.

La CEDU ha inoltre accertato la violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione per l’eccessiva durata della procedura interna, durata complessivamente oltre sei anni.

La CEDU ha stabilito che l’Ungheria debba corrispondere al ricorrente, a titolo di danno morale, la somma di 6.000 euro.