L’eccessiva durata di un procedimento penale conclusosi con l’archiviazione porta la CEDU ad accertare la violazione dell’articolo 8 della Convenzione nel caso ERRICO c. Italia

Strasburgo 5 marzo 2009 – Con sentenza del 24 febbraio 2009, nel caso ERRICO c. Italia (ricorso n. 29768/05) la CEDU ha riconosciuto la violazione dell’articolo 8 della Convenzione.

In questo caso il ricorrente, invocando l’articolo 8 della Convenzione, si lamentava di essere stato separato dalla figlia, accolta in una casa famiglia nel 2002. Il ricorrente si lamentava inoltre dell’iniquità e dell’eccessiva durata della procedura svoltasi davanti al Tribunale per i Minorenni di Napoli. Il Tribunale aveva deciso di disporre l’allontanamento della minore in seguito ad una procedura penale aperta nei confronti del ricorrente per presunti abusi sessuali sulla figlia. In seguito, dopo l’archiviazione del procedimento penale, l’autorità giudiziaria competente aveva potuto ristabilire l’autorità genitoriale per il ricorrente.

La CEDU ha accertato la violazione dell’art. 8 della Convenzione in quanto ha ritenuto che il periodo di tempo impiegato per ottenere l’archiviazione definitiva del procedimento penale è stato di durata eccessiva. La CEDU ha infatti ritenuto che questo elemento abbia influito sul procedimento pendente davanti all’autorità giudiziaria competente a decidere sull’autorità genitoriale. Infatti è stato solo a partire dall’archiviazione del procedimento penale che il ricorrente ha potuto presentare istanza per riottenere l’autorità genitoriale sulla figlia minore. Tale decisione, dall’esito favorevole, è intervenuta infatti a breve termine.

La CEDU ha condannato lo Stato italiano a pagare al ricorrente la somma di 10.000 euro a titolo di risarcimento per i danni morali subiti oltre a 2.150 euro per le spese e competenze di procedura.