La CEDU sollecita l’Italia a predisporre nuove misure di carattere generale per rimediare alle disfunzioni del ricorso “Pinto”

Strasburgo, 22 dicembre 2010 – Con sentenza del 21 dicembre 2010, nel caso Gaglione a altri c. Italia (ricorso n. 45867/07) la CEDU ha accertato la violazione degli articoli 6 §1 (equità del processo – esecuzione di decisioni giudiziarie entro un termine ragionevole) e 1 del Protocollo n. 1 (protezione della proprietà).

Il caso si occupa del ritardo da parte delle autorità italiane nella corresponsione dei risarcimenti riconosciuti a seguito delle procedure “Pinto” a livello nazionale. I ritardi accertati dalla CEDU sono di 19 mesi per il 65% dei 475 ricorsi. La CEDU ha ritenuto che esiste un problema su vasta scala legato all’esecuzione delle decisioni “Pinto”. Non a caso, al 7 dicembre 2010, oltre 3.900 ricorsi presentati alla CEDU riguardano il ritardo nel pagamento dei risarcimenti “Pinto”.

Secondo la CEDU i ricorrenti hanno subito un pregiudizio importante e per questo motivo ha respinto per la prima volta la richiesta di applicazione del nuovo criterio di ammissibilità previsto dal Protocollo n. 14 e riguardante l’assenza di un pregiudizio importante  richiesto dal Governo italiano (art. 35 § 3 b).

Interessanti le considerazioni della CEDU sotto il profilo dell’articolo 46 della Convenzione. I giudici di Strasburgo hanno affermato che le autorità italiane non riescono a garantire il pagamento effettivo entro un termine ragionevole dei risarcimenti riconosciuti. Secondo la CEDU questa deficienza non può essere vista solamente come un fattore aggravante quanto alla responsabilità dell’Italia riguardo alla Convenzione, ma deve essere interpretato come un segnale che minaccia il dispositivo stesso posto in essere dalla Convenzione. La CEDU ha inoltre ritenuto opportuno di segnalare che l’Italia deve dotarsi di misure idonee per dare esecuzione alle decisioni “Pinto”, dotandosi di fondi adeguati e auspicando che la riforma legislativa attualmente all’esame del Parlamento possa occuparsi di questo aspetto.

Riguardo all’articolo 41 della Convenzione, la CEDU ha ritenuto di riconoscere per ciascun ricorrente la somma di 200 euro per risarcimento dei danni morali, arrivando ad una somma totale di 95.000 euro, e la somma globale di 10.000 euro per spese e competenze legali.

I giudici Cabral-Barreto e Popovic  hanno espresso un’opinione parzialmente difforme.