Strasburgo, 6 settembre 2010 – Il 1° settembre 2010 la CEDU ha tenuto un’udienza di Grande Camera per il caso M.S.S. c. Belgio e Grecia (ricorso n. 30696/09).
Questo caso riguarda la vicenda di un cittadino afgano che all’inizio del 2008 lascia Kabul per entrare nel territorio europeo, giungendo in Grecia dopo aver attraversato l’Iran e la Turchia.
Il 10 febbraio 2009, dopo aver transitato per la Francia, il ricorrente arriva in Belgio dove presenta una domanda di asilo. Tuttavia le autorità belghe chiedono alla Grecia di esaminare la richiesta nel rispetto del “regolamento di Dublino II” (si tratta del Regolamento n. 343/2003 del consiglio europeo del 18 febbraio 2003). Il ricorrente si oppone, motivando che in Grecia avrebbe rischiato di essere ristretto in condizioni deplorevoli. Inoltre il ricorrente fa presente che la procedura per l’esame delle domande di asilo in Grecia è deficitaria e che per tale motivo temeva di essere respinto verso l’Afganistan dalla Grecia, senza che venissero esaminate le ragioni per le quali egli era fuggito dal suo Paese. Il ricorrente affermava infatti di essere sfuggito ad un tentato omicidio perpetrato dai Talebani in rappresaglia delle sue attività di interprete per l’aviazione militare di stanza a Kabul.
Nonostante ciò, l’ufficio stranieri rinvia il ricorrente in Grecia il 15 giugno 2009, ritenendo che il Belgio non fosse competente per esaminare la domanda di asilo ai sensi del “Regolamento di Dublino II” e che non potevano sorgere dubbi sulla regolarità del procedimento di esame della domanda di asilo da parte delle autorità greche e sul rispetto del diritto comunitario e della Convenzione di Ginevra relativa allo status di rifugiato.
Al suo arrivo ad Atene, il ricorrente viene ristretto in un locale presso l’aeroporto, locale sovraffollato e sporco. Viene quindi rimesso in libertà il 18 giugno 2009 e da allora il ricorrente è costretto a vivere per strada senza alcuna assistenza. Da allora è in attesa del primo colloquio con le autorità greche competenti in materia di asilo.
Il ricorrente sostiene che rimandandolo in Grecia, il Belgio l’ha esposto al rischio di maltrattamenti, inumani e degradanti di cui è stato effettivamente vittima. Il ricorrente si lamenta inoltre di essere stato rimandato in Grecia con il rischio di essere rispedito in Afganistan senza che la sua domanda di asilo venga esaminata. Il ricorrente sostiene inoltre di non aver avuto la possibilità di ricorrere in modo effettivo contro il provvedimento di espulsione emesso nei suoi confronti dalle autorità belghe e di non aver avuto alcuna garanzia concreta che la procedura di richiesta di asilo segua il suo corso in Grecia, ciò a causa delle inefficienze del sistema greco.
Il ricorrente ha eccepito la violazione degli articoli 2 (diritto alla vita), 3 (divieto di trattamenti inumani o degradanti) e 13 (diritto ad un ricorso effettivo) della Convenzione.