Strasburgo, 22 agosto 2011 – Nel mese di luglio 2011, la CEDU ha emesso sei sentenze nei confronti dell’Italia.
I casi esaminati e decisi dalla CEDU sono i seguenti:
Sneersone e Kampanella c. Italia (ricorso n. 14737/09), sentenza del 12 luglio 2011, un caso di rimpatrio di un minore che viveva con la madre il Lettonia. La CEDU ha dichiarato la violazione dell’articolo 8 della Convenzione perché l’Italia aveva disposto il rimpatrio del minore senza tenere nella dovuta considerazione il rischio di problemi psicologici importanti in caso di allontanamento dello stesso dalla madre con cui aveva sempre vissuto. Inoltre, i giudici italiani non avevano proceduto ad un accertamento accurato della situazione del padre a cui era stato riconosciuto l’affidamento esclusivo del bambino. La CEDU ha condannato l’Italia a pagare a titolo di risarcimento per i danni morali subiti la somma di 10.000 euro e a titolo di rimborso per le spese e competenze di lite la somma di 5.000 euro.
Macrì e altri c. Italia (ricorso n. 14130/02), sentenza del 12 luglio 2011, un caso di espropriazione indiretta. La CEDU ha dichiarato la violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1, condannando l’Italia a pagare per i danni materiali subiti la somma di 554.000 euro, nonché la somma di 10.000 euro per i danni morali. La CEDU ha inoltre condannato l’Italia a risarcire la somma di 20.000 euro per le spese e competenze di causa.
Maioli c. Italia (ricorso n. 18290/02), sentenza del 12 luglio 2011, un caso di esproprio con contestuale vincolo di inedificabilità preordinato all’esproprio. La CEDU ha dichiarato la violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1, condannando lo Stato italiano a risarcire ai ricorrenti a titolo di danni materiali la somma globale di 150.000 euro e a titolo di danni morali la somma di 5.000 euro.
Pozzi c. Italia (ricorso n. 55743/08) e Paleari c. Italia (ricorso n. 55772/08), due sentenze del 26 luglio 2011, due casi riguardanti l’applicazione della misura di prevenzione della confisca, dove i ricorrenti hanno eccepito la violazione dell’articolo 6 §§ 1, 2 e 3 b) e c) della Convenzione, nonché 1 del Protocollo n. 1. La CEDU ha dichiarato la violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione perché la procedura in camera di consiglio non prevede il dibattimento in pubblica udienza. Tutte le altre eccezioni sono state invece respinte.
Capriati c. Italia (ricorso n. 41062/05), sentenza del 26 luglio 2011, un caso riguardante la durata eccessiva di un procedimento davanti alla Corte dei Conti. La CEDU ha dichiarato la violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione (eccessiva durata), condannando lo Stato italiano a risarcire i danni morali quantificati nella somma di 2.100 euro.