La CEDU applica per la prima volta il nuovo criterio di ricevibilità introdotto dal Protocollo n. 14 e previsto all’art. 35 § 3 lettera b) della Convenzione

Strasburgo, 22 luglio 2010 – Con decisione del 1° giugno 2010, emessa per il caso Adrian Mihai Ionescu c. Romania (ricorso n. 36659/04),  la CEDU ha applicato per la prima volta il nuovo criterio di ricevibilità introdotto con il Protocollo n. 14, inserito nel testo novellato dell’art. 35 della Convenzione. La CEDU ha infatti ritenuto irricevibile il ricorso perché “il ricorrente non ha subito alcun pregiudizio importante, salvo che il rispetto dei diritti dell’uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli esiga un esame del ricorso nel merito e a condizione di non rigettare per questo motivo alcun caso che non sia stato debitamente esaminato da un tribunale interno” [art. 35 § 3 sub b)].

Il ricorrente si era lamentato della violazione dell’art. 6 § 1 della Convenzione (equità del processo) perché in primo grado non vi era stata pronuncia sulla sua richiesta di produzione di elementi probatori. Il ricorrente si era poi lamentato dell’assenza di pubblicità della procedura davanti alle istanze superiori, nonché per mancanza di accesso a tale giurisdizione. Il ricorrente a livello nazionale aveva agito per ottenere il pagamento, a titolo di risarcimento danni, della somma di 90 euro.

La CEDU ha affermato innanzitutto che le doglianze sollevate dal ricorrente non sono incompatibili con le disposizioni della Convenzione perché manifestamente infondate o abusive.

La CEDU è passata quindi ad esaminare d’ufficio il ricorso, alla luce del nuovo criterio di ricevibilità previsto dall’art. 35 § 3 sub b), ricercando la coesistenza di tre condizioni, ossia l’assenza di pregiudizio rilevante, se la doglianza dovesse essere esaminata nel merito nel rispetto dei diritti umani, e infine se la doglianza fosse stata esaminata doverosamente da un Tribunale.

In primo luogo, la CEDU ha esaminato se il ricorrente avesse subito un pregiudizio rilevante, essendo questo elemento determinante del nuovo criterio. Secondo la CEDU il ricorrente non aveva subito alcun pregiudizio di rilevante entità, trattandosi di una pretesa di 90 euro, e inoltre non risultando dal fascicolo in suo possesso alcun elemento che permettesse di dire che il ricorrente  si trovasse in una situazione economica tale che una diversa soluzione della vertenza giudiziaria a livello nazionale avrebbe avuto ripercussioni importanti sulla sua vita personale.

In secondo luogo, la CEDU ha esaminato se il rispetto dei diritti umani esigesse l’esame del ricorso nel merito. Per il caso di specie, la CEDU ha concluso negativamente.

In terzo luogo, la CEDU ha verificato se la causa fosse stata “doverosamente esaminata” da un Tribunale, riscontrando che ciò era avvenuto, dato che in primo grado la causa era stata esaminata nel merito.

La CEDU ha quindi concluso dichiarando il ricorso irricevibile ai sensi dell’art. 35 §§ 3 sub b) e 4 della Convenzione.

Si ricorda che la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta fondamentali così come modificata dai Protocolli nn. 11 e 14  – Protocolli nn. 1, 4, 6, 7, 12, e 13 è entrata in vigore il 1° giugno 2010.

Il testo della Convenzione era stato precedentemente modificato conformemente alle disposizioni del Protocollo no 3 (STE no 45), entrato in vigore il 21 settembre 1970, del Protocollo no 5 (STE no 55), entrato in vigore il 20 dicembre 1971 e del Protocollo no 8 (STE no 118), entrato in vigore il 1o gennaio 1990. Esso comprendeva inoltre il testo del Protocollo no 2 (STE no 44) che, conformemente al suo articolo 5 § 3, era divenuto parte integrante della Convenzione dal 21 settembre 1970, data della sua entrata in vigore. Tutte le disposizioni che erano state modificate o aggiunte dai suddetti Protocolli sono state sostituite dal Protocollo no 11 (STE no 155) a partire dalla data della sua entrata in vigore, il 1o novembre 1998. Inoltre, a partire da questa stessa data, il Protocollo no 9 (STE no 140), entrato in vigore il 1o ottobre 1994, era stato abrogato e il Protocollo no 10 (STE no 146) era divenuto senza oggetto.

Lo stato attuale delle firme e ratifiche della Convenzione e dei suoi Protocolli nonché la lista completa delle dichiarazioni e riserve sono disponibili sul sito Internet http://conventions.coe.int.