Strasburgo, 13 novembre 2012 – Con sentenza del 30 ottobre 2012, la C.E.D.U. ha rigettato una richiesta di revisione avanzata dal Governo italiano avverso la sentenza del 14 dicembre 2010 emessa nel caso Grossi e altri c. Italia.
Nel 2003 i ricorrenti avevano presentato ricorso alla C.E.D.U. lamentando l’illegittimità dell’espropriazione dei loro beni e, in particolare, che al loro caso era stata applicato in via retroattiva un termine di prescrizione quinquennale che aveva comportato l’impossibilità di ottenere il risarcimento dei danni subiti.
Con sentenza del 6 luglio 2006 la C.E.D.U. aveva accertato che non vera stato rispettato il principio di legalità e, conseguentemente, che vi era stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 (diritto alla tutela della proprietà).
Successivamente, con sentenza del 14 dicembre 2010, la C.E.D.U. aveva quantificato il risarcimento dei danni subiti dai ricorrenti, ciò ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione. La C.E.D.U. aveva pertanto riconosciuto agli interessati un danno materiale pari a 734.000 euro e un danno morale pari a 20.000 euro.
Il 6 ottobre 2011, il Governo italiano ha presentato una richiesta in revisione di tale ultima sentenza, ciò ai sensi dell’articolo 80 del Regolamento della C.E.D.U.
Nella richiesta il Governo italiano esponeva che in corso di esecuzione della sentenza della C.E.D.U. le autorità competenti si erano accorte che la superficie del terreno oggetto della causa era di una metratura diversa, inferiore a quella che aveva determinato la quantificazione del danno ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione.
Inoltre tale elemento non era stato evidenziato al momento della comunicazione del caso alle parti perché il Comune interpellato non aveva risposto alle domande rivoltegli dal Rappresentante del Governo presso il Consiglio d’Europa. Tale mancanza era dovuta ad un conflitto tra dipendenti del Comune, i quali erano stati nel frattempo denunciati penalmente per le loro omissioni.
Le informazioni fornite successivamente, secondo il Governo italiano, erano da considerarsi fatti nuovi, in quanto capaci di influenzare il caso.
Il 10 gennaio 2012 la C.E.DU. comunicava ai ricorrenti la richiesta di revisione proposta dal Governo italiano.
I ricorrenti presentavano le loro osservazioni facendo presente che la domanda del Governo doveva essere dichiarata irricevibile perché tardiva. Inoltre, ancora nel 2010, il Governo era a conoscenza della metratura esatta del terreno oggetto di causa.
Infine, sempre secondo i ricorrenti, il termine per richiedere la revisione, stabilito dall’articolo 80 del Regolamento era ampiamente decorso. Conseguentemente la richiesta doveva considerarsi tardiva.
Il Governo italiano controdeduceva, affermando invece di essere venuto a conoscenza dell’esatta metratura del terreno solo il 14 settembre 2011, in quanto i dati in suo possesso erano, fino a quel giorno, non sufficientemente precisi.
La C.E.D.U., nel decidere, ha affermato preliminarmente che l’articolo 44 della Convenzione statuisce in merito alla definitività delle sue sentenze e che la procedura in revisione è prevista esclusivamente dal Regolamento e deve pertanto considerarsi come una misura eccezionale.
Conseguentemente, secondo la C.E.D.U. è necessario esaminare con particolare rigore la ricevibilità di tali richieste (si vedano i casi Pardo c. Francia, sentenza del 10 luglio 1996 Gustafsson c. Svezia, sentenza del 30 luglio 1998 e Stoicescu c. Romania, sentenza del 21 settembre 2004).
La C.E.D.U. ha quindi ritenuto che la richiesta avanzata dal Governo italiano è stata proposta tardivamente.
Dalla documentazione esaminata dalla C.E.D.U. è risultato infatti che il Governo aveva avuto piena conoscenza dell’esatta metratura del terreno oggetto di causa durante la procedura e, in ogni caso, al più tardi il 23 dicembre 2010.
Conseguentemente, per la C.E.D.U., la richiesta di revisione proposta il 6 ottobre 2011 è stata tardiva e per questo motivo è stata rigettata.