Il primo caso di violenza domestica comunicato all’Italia dalla CEDU

Strasburgo, 4 luglio 2011 – Il 7 giugno 2011 la CEDU ha comunicato al Governo italiano un caso di violenza domestica. Il ricorso è stato presentato l’8 novembre 2010 e la Corte, prima della comunicazione, ha chiesto al Governo italiano alcune informazioni.

La ricorrente, assistita dagli avvocati Antonella Mascia e Davide Adami, con studio a Strasburgo e a Verona, ha eccepito la violazione dell’articolo 3, solo e combinato con l’articolo 14 della Convenzione. Secondo la ricorrente, le autorità italiane, a causa della loro inerzia e indifferenza, non l’hanno protetta né coadiuvata omettendo di offrire un supporto dopo le violenze subite e omettendo di porre in essere un sistema concreto di recupero dell’aggressore. Queste omissioni proverebbero la discriminazione che subisce in quanto donna, dato che il sistema legislativo interno in materia di lotta contro le violenze domestiche non è appropriato, al di là dei proclami.

La ricorrente è madre di due bambini. Il rapporto con il padre dei bambini andò via via degradandosi, anche a causa dello stato depressivo di costui, tanto è vero che nel 2008 la ricorrente fu aggredita e malmenata.

A seguito dell’aggressione, la ricorrente fu trasportata in ospedale in stato di choc dove le vennero riscontrate un trauma cranico, ferite alla testa ed escoriazioni su tutto il corpo. Il responsabile fu arrestato e ristretto in carcere. Fu quindi processato con rito abbreviato e condannato ad una pena di quattro anni e otto mesi di reclusione, pena poi ridotta in secondo grado e confermata in Cassazione.

Dal giugno 2010, ancora in attesa del giudizio definitivo, l’aggressore ha ottenuto gli arresti domiciliari presso una casa di accoglienza situata nei pressi dell’abitazione della ricorrente. Inizialmente tale misura, pur essendo stata precedentemente richiesta, era stata negata proprio per la vicinanza dei luoghi e per la sussistenza di problemi di equilibrio psicologico in capo al responsabile della violenza.

Con la conferma in Cassazione e l’irrevocabilità della sentenza il condannato è rimasto in tale stato detentivo, successivamente ottenendo anche la possibilità di recarsi al lavoro.

Delle varie trasformazioni della misura cautelare, prima, e della misura alternativa alla detenzione, poi, la ricorrente non ha mai avuto notizia diretta, non essendo prevista alcuna comunicazione alla parte offesa del reato dal codice di procedura.

La ricorrente, nel frattempo, si era anche rivolta al Tribunale per i minorenni competente, il quale aveva affidato in via esclusiva i bambini alla madre, disponendo la decadenza dalla potestà parentale in capo al padre/aggressore. Il Tribunale aveva poi precisato che, una volta espiata la pena, il responsabile avrebbe potuto intraprendere un percorso di sostegno finalizzato ad acquisire la capacità genitoriale che non possedeva e attraverso la quale gli sarebbe semmai stato possibile richiedere la revisione della decisione di decadenza.

A seguito delle violenze subite, la ricorrente è seguita e supportata psicologicamente da un medico di sua fiducia. Anche uno dei bambini segue un percorso psicologico, essendo stato testimone dell’aggressione.

La ricorrente ha avuto pressioni da parte di alcuni operatori della casa di accoglienza dove è ospitato l’aggressore, dato che questi ultimi, in violazione delle disposizioni stabilite dal Tribunale per i minorenni, hanno fatto dei tentativi per riallacciare i rapporti tra padre e figli.

Infine, l’aggressore non è stato sottoposto a nessun trattamento contro la depressione, né è stato seguito psicologicamente per permettergli di prendere coscienza del suo comportamento violento e profondamente sbagliato.

La Corte ha invitato il Governo italiano a rispondere a due domande; precisamente, chiede se:

1. la ricorrente è stata sottoposta, in violazione dell’articolo 3 della Convenzione, a dei  trattamenti inumani o degradanti? L’assenza di sostegno al padre, responsabile delle violenze nei confronti della ricorrente, si analizza come una violazione degli obblighi positivi che lo Stato deve assumersi in forza di tale disposizione?

2.  La lamentata assenza di protezione contro le violenze alle donne denunciata dalla ricorrente può essere considerata come una discriminazione basata sul sesso contraria all’articolo 14 della Convenzione combinato con l’articolo 3?

Il Governo italiano avrà tempo fino alla fine di luglio per rispondere a tali quesiti.

Dopodichè, prima della decisione, la Corte trasmetterà alla ricorrente le osservazioni del Governo e sarà invitata a sua volta, entro un termine stabilito a rispondere per iscritto.