Il caso Neulinger e Shuruk c. Svizzera in Grande Camera: la CEDU dovrà presto pronunciarsi in tema di sottrazione internazionale di minori

Strasburgo, 28 ottobre 2009 – Mercoledì 7 ottobre 2009, si è tenuta un’udienza in Grande Camera, per il caso Neulinger e Shuruk c. Svizzera (ricorso n. 41615/07). Segnalo questo caso perché la CEDU dovrà pronunciarsi su un possibile conflitto tra il rispetto della Convenzione dell’Aja sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori del 25 ottobre 1980 e l’articolo 8 della Convenzione, che tutela il diritto al rispetto della propria vita familiare.

Il ricorso era stato presentato il 26 settembre 2007 e deciso con sentenza dell’8 gennaio 2009 (qui la versione inglese e francese). La decisione è stata però sofferta in quanto è stata dichiarata la non violazione dell’articolo 8 della Convenzione per quattro voti contro tre. Su richiesta dei ricorrenti, il 5 giugno 2009 il caso è stato rinviato davanti alla Grande Camera.

Ma vediamo brevemente i fatti.

Nel 1999 la sig.ra Neulinger, la prima ricorrente, di religione ebraica, si stabiliva in Israele. Nel 2001 contraeva matrimonio con Shai Shuruk. Dall’unione nasceva nel 2003 il figlio Noam Shuruk, il secondo ricorrente.

Nel 2004, la ricorrente temendo il rapimento del figlio ad opera del padre, che aveva intenzione di entrare in una comunità “Loubavitch-Habad “, si rivolgeva all’autorità giudiziaria per chiedere tutela. Il Tribunale competente in questioni di famiglia di Tel Aviv emetteva un provvedimento di divieto di allontanamento dal territorio nazionale per Noam, affidando provvisoriamente il bambino alla madre, mentre la potestà genitoriale veniva riconosciuta ad entrambi i genitori. Il diritto di visita del padre veniva in seguito ulteriormente ridotto a causa del suo comportamento minaccioso.

Il 10 febbraio 2005 i coniugi Shuruk divorziavano e il 24 giugno 2005 la ricorrente lasciava clandestinamente Israele per recarsi in Svizzera, assieme a suo figlio Noam.

Il padre ricorreva al Tribunale competente in questioni di famiglia di Tel Aviv. Con decisione del 30 maggio 2006, l’autorità giudiziaria accertava che il trasferimento del figlio minore fuori dal territorio israeliano era avvenuto senza il consenso del padre e che pertanto costituiva un atto illecito ai sensi dell’art. 3 della Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori.

Il 12 giugno 2006, in seguito a ricorso d’urgenza presentato dal padre per poter ottenere il rientro del figlio in Israele, in via cautelare il Giudice di Pace di Losanna ordinava alla ricorrente di depositare immediatamente presso la cancelleria il suo passaporto e quello di suo figlio.

Con decisione del 29 agosto 2006, il Giudice di Pace di Losanna rigettava il ricorso presentato dal padre, adducendo come motivazione il fatto che in caso Noam fosse rientrato in Israele, lo stesso sarebbe stato esposto ad un grave rischio per la sua incolumità psichica e fisica e comunque sarebbe stato esposto ad una situazione intollerabile.

Il 22 maggio 2007 il Tribunale del Cantone di Vaud, respingendo il ricorso del padre, confermava la sentenza di primo grado, affermando che si trattava di un caso eccezionale rispetto al principio di ritorno immediato del minore, conformemente all’articolo 13 § 1, lettera b) della Convenzione dell’Aja.

Il 16 agosto 2007 il Tribunale federale accoglieva il ricorso del padre, il quale aveva eccepito un’erronea applicazione della norma convenzionale, ordinando alla ricorrente di assicurare il ritorno del minore in Israele.

I ricorrenti, affermano che vi sarebbe violazione dell’articolo 8 della Convenzione nel caso il figlio dovesse essere costretto a far ritorno in Israele, conformemente a quanto stabilito dal Tribunale federale svizzero nel rispetto della disposizione di cui all’articolo 13 § 1, lettera b) della Convenzione dell’Aja.

La CEDU si pronuncerà prossimamente.