Esproprio formale: la CEDU condanna l’Italia nel caso PIEROTTI c. Italia per violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1

Strasburgo, 31 gennaio 2009 –  Con sentenza del 20 gennaio 2009, la seconda sezione della CEDU si è pronunciata in un caso di esproprio, PIEROTTI c. Italia (ricorso n. 15581/05), accertando la violazione dell’articolo 1 del Protocollo n° 1. Lo Stato italiano è stato condannato al pagamento della somma di 340.000 € per danni materiali.

La vicenda si può così riassumere.

I ricorrenti erano proprietari di un terreno edificabile che nel gennaio 1980 venne occupato d’urgenza dal Comune di Lucca. Tra il 1981 e il 1985 il Comune concluse due accordi per la cessione volontaria del terreno oggetto di esproprio. Vennero quindi pagati due acconti per indennità di esproprio e per indennità di occupazione.

I ricorrenti nel 1992 e nel 2000 promossero due cause, una davanti al Tribunale di Lucca e l’altra davanti alla Corte d’Appello di Firenze per otenere il versamento delle indennità definitive di esproprio e di occupazione. Durante le procedure venne depositata una perizia d’ufficio dove venne quantificato il valore venale del terreno al momento dell’esproprio. In tale perizia venne anche quantificata l’indennità di esproprio ai sensi dell’articolo 5 bis della legge n. 359/1992. Con sentenza del 14 febbraio 2004, la Corte d’Appello di Firenze condannò il Comune di Lucca a corrispondere per le indennità di esproprio e di occupazione la somma totale di lire 148.067.970 (pari a 76.470 euro).

In merito alla vicenda, la CEDU, ha ricordato la sua giurisprudenza in tema di espropriazione legittima, avente cioè fini di pubblica utilità (si veda Scordino c. Italia (n° 1) [GC], n° 36813/97 § 96; Mason e altri c. Italia (equa soddisfazione) n° 43663/98 § 37 24 luglio 2007). Nel caso di specie, la CEDU ha accertato che l’esproprio subito dai ricorrenti non rivestiva i requisiti eccezionali che avrebbero potuto permettere di giustificare il riconoscimento di un’indennità inferiore a quella del valore di mercato del bene oggetto di causa. Constatando cosi l’inadeguatezza dell’indennità riconosciuta ai ricorrenti, la CEDU ha accertato la violazione lamentata. L’Italia è stata condannata a corrispondere una somma pari alla differenza tra il valore di mercato del terreno al momento dell’esproprio e l’indennizzo ottenuto a livello nazionale.