Strasburgo 14 gennaio 2010 – Il 22 dicembre 2009 la CEDU ha reso la sentenza di Grande Camera pronunciandosi sul caso GUISO-GALLISAY c. Italia (n. 58858/00).
Ricordo che questo caso riguarda un’espropriazione illegittima su cui la CEDU si è già pronunciata tre volte.
Dopo aver dichiarato il ricorso ricevibile con decisione del 2 settembre 2004, con sentenza dell’8 dicembre 2005, la CEDU ha stabilito che l’ingerenza nel diritto al rispetto dei beni dei ricorrenti non fosse compatibile con il principio di legalità, accertando pertanto la violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1.
Con la successiva sentenza del 21 ottobre 2008, la CEDU ha proceduto a modificare l’indirizzo giurisprudenziale seguito sino a quel momento in materia di applicazione dell’articolo 41 della Convenzione nei casi di espropriazione indiretta. In pratica il criterio seguito fino a quel momento aveva permesso di compensare le perdite subite con una somma corrispondente al valore lordo delle opere realizzate dallo Stato sul terreno oggetto di esproprio, valore che andava ad aggiungersi a quello attualizzato di mercato dei terreni oggetto dell’espropriazione illegittima.
Con la sentenza del 21 ottobre 2008, la CEDU ha ritenuto che il metodo non fosse giustificabile, potendo produrre delle disuguaglianze nel trattamento dei casi. Cosi, nel caso di specie, la CEDU ha deciso di quantificare il danno subito dai ricorrenti in modo diverso, ossia prendendo in considerazione il valore venale totale del bene quantificato dall’autorità giudiziaria nazionale alla data in cui gli interessati hanno avuto la certezza giuridica di aver perduto il loro diritto di proprietà sul bene oggetto di causa, rivalutandolo e sottraendo quindi la somma corrisposta agli interessati a livello nazionale. Con tale sentenza, la CEDU ha riconosciuto a tutti i ricorrenti, a titolo di risarcimento per danni materiali, la somma complessiva di 1.803.374 euro. La CEDU ha inoltre riconosciuto, a titolo di risarcimento per i danni morali subiti, la somma complessiva di 45.000 euro e per le spese e competenze legali la somma di 30.000 euro.
Il 29 gennaio 2009 il caso è stato rinviato davanti alla Grande Camera su richiesta dei ricorrenti. Un’udienza pubblica si è quindi tenuta il 17 giugno 2009 (per rivedere l’udienza, potete connettervi alla registrazione disponibile sul sito della CEDU – traduzione verso il francese e verso l’inglese).
Con la sentenza del 22 dicembre 2009 (qui nelle versioni francese e inglese), la Grande Camera ha confermato la modifica del proprio indirizzo giurisprudenziale riguardo alla quantificazione dei danni nei casi di esproprio indiretto in applicazione dell’art. 41 della Convenzione.
La CEDU ha inoltre sottolineato che i giudici nazionali potranno applicare i nuovi principi stabiliti con la sentenza del 22 dicembre 2009 sia alle cause attualmente pendenti che a quelle future.
Per quanto riguarda il caso di specie, la Grande Camera è giunta ad una conclusione parzialmente difforme da quella a cui è arrivata la Camera con la sentenza del 21 ottobre 2008. Ricordo che in tale pronuncia la data in cui i ricorrenti avevano avuto la certezza giuridica di aver perso la titolarità del loro diritto di proprietà sui beni oggetto di causa era il 14 luglio 1997, data in cui il Tribunale di Nuoro si era pronunciato sull’esproprio dei terreni, dichiarandone l’illegittimità. La Grande Camera ha ritenuto invece che con la pronuncia del 14 luglio 1997 il Tribunale di Nuoro aveva constatato che i ricorrenti avevano parzialmente perso i loro beni a partire dal 1982 e dal 1983. Pertanto è da queste due date che scatta il calcolo per la determinazione dell’equo indennizzo da riconoscersi ai ricorrenti.
Conseguentemente, ai sensi dell’art. 41 della Convenzione, la Grande Camera ha riconosciuto congiuntamente ai tre ricorrenti 2.145.000 euro per danni materiali, 45.000 per danni morali e 35.000 per spese e competenze di procedura.
Uno dei giudici, il sig. Spielmann, ha espresso un’opinione dissenziente il cui testo si trova allegato alla sentenza del 22 dicembre 2009.