Strasburgo, 9 gennaio 2009 – Con sentenza dell’8 gennaio 2009, la CEDU ha deciso sul caso SOTIRA c. Italia (ricorso n. 16508/05). Si tratta di un caso di espropriazione indiretta, dove il ricorrente invoca l’articolo 1 del Protocollo n. 1 (protezione della proprietà) e l’articolo 6 § 1 della Convenzione (diritto ad un processo equo).
In questo caso il ricorrente era proprietario di un terreno su cui, nel 1979, il comune di Roccella Jonica approvò un progetto per la costruzione di una strada pubblica. Nel 1980 il terreno fu occupato d’urgenza e successivamente furono avviati i lavori di costruzione dell’opera pubblica. Nel 1988 il ricorrente iniziò una causa per risarcimento danni davanti al Tribunale competente. Venne disposta una perizia che quantificò il valore venale nel 1989 in lire 67.500.000 (34.860 euro). Con sentenza del 27 marzo 1992 il Tribunale dichiarò che il ricorrente era stato privato del terreno per effetto della trasformazione irreversibile dello stesso, in virtù del principio dell’espropriazione indiretta. Il Tribunale condannava quindi il Comune a corrispondere il valore venale del terreno all’epoca dei fatti (1989) rivalutata, per un ammontare complessivo di Lire 76.636.000 (39.579 euro). Il Comune di Roccella Jonica fece appello. Con sentenza del 14 luglio 2003, la Corte d’Appello competente dichiarava che l’occupazione era divenuta illegale nel 1985 e che la somma a corrispondere era pari a 12.471,51 euro, somma calcolata ai sensi della legge n. 662 del 23 dicembre 1996.
Riportandosi alla propria giurisprudenza consolidata in materia di espropriazione indiretta (Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italia, n. 31524/96, CEDH 2000-VI ; Carbonara e Ventura c. Italia, n. 24638/94, CEDH 2000-VI ; tra le sentenze più recenti, si vedano Acciardi e Campagna c. Italia, n. 41040/98, 19 maggio 2005 ; Pasculli c. Italia, n. 36818/97, 17 maggio 2005 ; Scordino c. Italia (no 3), n. 43662/98, 17 mai 2005 ; Serrao c. Italie, n. 67198/01, 13 ottobre 2005 ; La Rosa e Alba c. Italia (n. 1), n. 58119/00, 11 ottobre 2005 ; Chirò c. Italia (n. 4), n. 67196/01, 11 ottobre 2005), la CEDU ha ricordato che il principio di espropriazione indiretta viola il principio di legalità in quanto non è in grado di assicurare un grado sufficiente di certezza giuridica e, in generale, permette all’amministrazione pubblica di andare al di là delle norme fissate in materia di espropriazione. Secondo la CEDU l’espropriazione indiretta ha lo scopo di superare una situazione di illegalità perpetrata dalla amministrazione pubblica e a regolamentare la situazione venutasi a creare tra i privati e l’amministrazione pubblica, ma a beneficio di quest’ultima.
Per quanto riguarda la quantificazione dell’indennità, la CEDU ha ritenuto che l’applicazione della legge n° 662 del 1996 al caso di specie abbia avuto l’effetto di privare il ricorrente di una riparazione integrale del pregiudizio subito. La CEDU ha quindi accertato la violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1. Per quanto riguarda l’articolo 6 § 1 della Convenzione, la CEDU, avendo constatato che il ricorrente si è lamentato della non conformità al principio di legalità, già esaminata sotto il profilo dell’articolo 1 del Protocollo n. 1, ha ritenuto di non dover esaminare nuovamente tale aspetto.
Relativamente al risarcimento dei danni, la CEDU non ha riconosciuto alcuna somma al ricorrente, avendo lo stesso presentato tardivamente la sua richiesta.