Strasburgo 22 febbraio 2009 – In data 26 gennaio 2009 la CEDU, su richiesta dei ricorrenti, ha deciso di rinviare in Grande Camera il caso GUISO-GALLISAY c. Italia (n. 58858/00).
Si tratta di un’espropriazione illegittima su cui la CEDU si è già pronunciata tre volte.
Dopo aver dichiarato il ricorso ricevibile con decisione del 2 settembre 2004, con sentenza dell’8 dicembre 2005, la CEDU ha stabilito che l’ingerenza nel diritto al rispetto dei beni dei ricorrenti non fosse compatibile con il principio di legalità, accertando pertanto la violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1.
Con una successiva sentenza del 21 ottobre 2008, la CEDU ha proceduto a modificare l’indirizzo giurisprudenziale seguito sino a quel momento in materia di applicazione dell’articolo 41 della Convenzione nei casi di espropriazione indiretta.
Si ricorda che fino a quel momento il criterio seguito aveva permesso di compensare le perdite subite con una somma corrispondente al valore lordo delle opere realizzate dallo Stato sul terreno oggetto di esproprio, valore che andava ad aggiungersi a quello attualizzato di mercato dei terreni oggetto dell’espropriazione illegittima.
Con la sentenza del 21 ottobre 2008, la CEDU ha ritenuto che il metodo non fosse giustificabile, potendo produrre delle disuguaglianze nel trattamento dei casi. Cosi, nel caso di specie, la CEDU ha deciso di quantificare il danno subito dai ricorrenti in modo diverso, ossia prendendo in considerazione il valore venale totale del bene quantificato dall’autorità giudiziaria nazionale alla data in cui gli interessati hanno avuto la certezza giuridica di aver perduto il loro diritto di proprietà sul bene oggetto di causa, rivalutandolo e sottraendo quindi la somma corrisposta agli interessati a livello nazionale.
Nel caso di specie le somme riconosciute a titolo di risarcimento per danni materiali ammonta, per tutti i ricorrenti, alla somma complessiva di 1.803.374 euro. La CEDU ha inoltre riconosciuto a titolo di risarcimento per i danni morali subiti la somma complessiva di 45.000 euro e per le spese e competenze legali la somma di 30.000 euro.
A mio avviso, con il rinvio in Grande Camera, la CEDU intende fissare un criterio generale di quantificazione del danno subito dai ricorrenti in caso di espropriazione illegittima.