Durata della procedura : Nel caso SERINO c. Italia la CEDU accerta la violazione dell’articolo 6 § 1

Strasburgo, 31 gennaio 2009 – Con sentenza del 27 gennaio 2009 nel caso SERINO c. Italia (n. 2) (ricorso n. 680/03), la CEDU ha accertato la violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione per l’eccessiva durata della procedura nazionale.

In questa vicenda il ricorrente presentava ricorso davanti alla CEDU il 5 novembre 1998, lamentandosi dell’eccessiva durata di una procedura civile, iniziata nel 1992 e che nel 2003 era ancora pendente in primo grado.

Nel frattempo entrava in vigore la legge 24 marzo 2001 n. 89, la c.d. legge Pinto, normativa volta ad ovviare all’eccessiva durata delle procedure promosse a livello nazionale, e pertanto il ricorrente venne invitato dalla CEDU a presentare ricorso davanti alla Corte d’Appello competente per ottenere il risarcimento dei danni eventualmente subiti per l’eccessiva durata della procedura.

Con sentenza del 17 giugno 2002, la Corte d’Appello competente riconosceva l’eccessiva durata della procedura, riconoscendo al ricorrente un risarcimento danni pari a 2.000 euro, oltre alle spese e competenze di procedura quantificate queste in 1.720 euro.

Il ricorrente tuttavia, non ritenendo sufficiente il risarcimento riconosciutogli a livello nazionale, chiedeva alla CEDU di riprendere l’esame del suo ricorso e di accertare la persistenza della violazione lamentata.

La CEDU ha valutato la durata della procedura nazionale in 10 anni e 2 mesi per un grado di giudizio e ha ritenuto che il risarcimento riconosciuto a seguito della procedura promossa ai sensi della legge “Pinto” non fosse sufficiente, tenendo presente inoltre che la somma riconosciuta per l’eccessiva durata della procedura non era stata ancora versata a diciotto mesi dal deposito della decisione della Corte d’Appello.

La CEDU ha pertanto ritenuto che il ricorrente potesse pretendersi ancora vittima ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione. Tuttavia non gli ha riconsciuto alcuna somma ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione in quanto la sua richiesta di equa soddisfazione è stata presentata oltre il termine fissato.