Strasburgo 4 aprile 2009 – Il 1° aprile 2009, la CEDU, nel caso Oršuš e altri c. Croazia (ricorso n° 15766/03), ha tenuto udienza davanti alla Grande Camera. Il caso riguarda 14 ricorrenti di origine rom che si lamentano di essere stati inseriti in classi composte esclusivamente da persone appartenenti alla loro etnia.
Invocando gli artt. 3 (divieto di trattamenti inumani o degradanti) e 6 § 1 (diritto ad un processo equo entro un termine ragionevole) della Convenzione, l’art. 2 del Protocollo n° 1 (diritto all’istruzione) e l’art. 14 della Convenzione, i ricorrenti affermavano che il loro inserimento nelle classi riservate ai Rom li ha privati del loro diritto di essere educati in un ambiente multi-culturale e di aver causato loro un pregiudizio educativo, psicologico ed emozionale che si è tradotto in particolare in un sentimento di alienazione e di perdita di autostima. Denunciavano inoltre che la durata eccessiva della procedura intentata davanti alle giurisdizioni civili per far valere tali diritti.
Con sentenza del 17 luglio 2008, la CEDU ha concluso all’unanimità per la non violazione dell’art. 2 del Protocollo n° 1 (diritto all’istruzione) preso isolatamente e in combinazione con l’art. 14 della Convenzione (divieto di discriminazione). La CEDU ha invece accertato la violazione dell’art. 6 § 1 (diritto ad un processo equo entro un termine ragionevole) della Convenzione.
All’udienza del 1° aprile 2009, la CEDU ha sentito le parti e quindi si è riunita in camera di consiglio per deliberare. E’ probabile che si pronuncerà diversamente su tutta la vicenda.
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