Strasburgo, 24 gennaio 2009 – Segnalo che con sentenza dell’8 gennaio 2009 la CEDU ha deciso il caso MANGOURAS c. Spagna (ricorso n. 12050/04).
Il caso è particolare in quanto il ricorrente, di nazionalità greca, era il capitano della nave Prestige che, mentre si trovava in navigazione al largo delle coste spagnole nel 2002, riversò nell’oceano Atlantico 70.000 tonnellate di petrolio. La fuoriuscita del greggio provocò una catastrofe ecologica di amplissime proporzioni soprattutto per le coste spagnole ma anche per quelle francesi.
A seguito di ciò le autorità spagnole aprirono un’inchiesta penale e il ricorrente venne arrestato. L’autorità competente stabilì inoltre che il ricorrente avrebbe potuto ottenere la liberazione sotto cauzione, quantificando tuttavia quest’ultima in tre milioni d’euro. A giustificazione di tale misura il giudice competente argomentò che il comportamento del ricorrente e la mancanza di collaborazione da parte sua con le autorità portuali nella fase di rimorchio della petroliera avevano aggravato la situazione.
Il ricorrente si oppose a tale decisione ma invano. L’autorità giudiziaria spagnola ritenne che a causa della gravità dei delitti commessi, l’allarme sociale provocato dall’inquinamento e il fatto che il ricorrente fosse di nazionalità straniera senza alcun domicilio in Spagna giustificassero l’importo elevato della cauzione.
Il ricorrente rimase agli arresti per 83 giorni fino a quando la cauzione venne versata dall’armatore della Prestige, la London Steamship Owners Mutual Insurance Association. Successivamente le autorità spagnole autorizzarono il rientro del ricorrente nel proprio Paese, a condizione che le misure adottate in Spagna nei confronti del ricorrente fossero rispettate anche in Grecia. Attualmente il ricorrente deve comparire ogni 15 giorni presso il commissariato di Icarie o di Atene.
Il ricorrente, invocando l’articolo 5 § 3 della Convenzione si è lamentato davanti alla CEDU dell’eccessività della cauzione fissata dalle autorità spagnole.
In questo caso la CEDU ha sottolineato che non si può più ignorare la preoccupazione crescente e legittima che esiste sia a livello europeo che internazionale riguardo ai delitti contro l’ambiente. Con questa sentenza la CEDU ricorda i poteri e le obbligazioni degli Stati in materia di lotta contro l’inquinamento dei mari e ribadisce che vi deve essere una volontà unanime sia da parte degli Stati che delle organizzazioni europee e internazionali nell’identificare i responsabili e nell’assicurare la loro presenza nei processi perché possano essere giudicati e sanzionati.
La CEDU pur riconoscendo il carattere elevato della cauzione, pagata in seguito dall’armatore, ha ritenuto che non fosse sproporzionata, tenuto conto dell’interesse giuridico protetto, della gravità del delitto commesso e dei danni ambientali ed economici catastrofici conseguenti al riversamento. Pertanto la CEDU ha accertato che non vi è stata violazione dell’articolo 5 § 3 della Convenzione.