Dieci casi di fallimento decisi dalla CEDU : accertata la violazione degli articoli 8, 13, 6§1 della Convenzione, 1 del Protocollo n° 1 e 2 del Protocollo n° 4

Strasburgo, 17 marzo 2009 – Il 10 marzo 2009, la CEDU ha emesso dieci sentenze nei confronti dell’Italia, accertando la violazione di diversi articoli della Convenzione.

Nei casi CIFRA c. Italia (n° 26735/05), D’APOLITO c. Italia (n° 33226/05), FABIANO c. Italia (n° 40807/05), FURNO c. Italia (n° 40824/05), MASSIMO c. Italia (n° 11000/05), MORONI c. Italia (n° 40261/05), PUZELLA e altri c. Italia (n° 38264/05), Umberto PEDICINI e Pierpaolo PEDICINI c. Italia (n° 8681/05) e VALENTINI c. Italia (n° 40664/05), SHAW c. Italia (n° 981/04), dove i ricorrenti furono dichiarati falliti a livello nazionale, la CEDU ha accertato la violazione degli articoli 8 e 13 della Convenzione.

In particolare, riguardo all’articolo 8 della Convenzione, la CEDU ha accertato che la richiesta di riabilitazione, azionablie solo dopo cinque anni dalla chiusura del fallimento, fosse un’ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata dei ricorrenti non « necessaria in una società democratica » ai sensi dell’articolo 8 § 2 della Convenzione (§§ 14 e 15 della sentenza).

La CEDU ha inoltre accertato che l’assenza di un ricorso azionabilie avverso le incapacità personali derivanti dall’iscrizione del nome del fallito nel registro dei falliti e perduranti fino all’ottenimento della riabilitazione civile, fosse in violazione dell’articolo 13 della Convenzione (§ 17).

Nel caso SHAW c. Italia (n° 981/04), la CEDU ha anche accertato  la violazione dell’articolo 6 §1 (eccessiva durata della procedura fallimentare) della Convenzione, dell’articolo 1 del Protocollo n° 1 (tutela dei beni) e dell’articolo 2 del Protocollo n° 4 (libertà di circolazione).