Strasburgo, 25 marzo 2011 – La CEDU con sentenza del 15 marzo 2011 ha radiato dal ruolo il caso G.N. e altri c. Italia a seguito di un accordo amichevole con cui l’Italia si è impegnata a corrispondere oltre due milioni di euro per danni materiali alle famiglie delle vittime e alle vittime ancora vive, le quali subirono una contaminazione dalle sacche di sangue per trasfusione distribuite negli anni 80. L’accordo bonario è stato raggiunto sulla base dell’articolo 41 della Convenzione ed la CEDU l’ha ritenuto equo, ai sensi dell’articolo 75 § 4 del suo Regolamento.
La sentenza segue quella resa il 1° dicembre 2009, dove la CEDU aveva deciso, accertando la violazione degli artt. 2, sotto il profilo procedurale, e 14 della Convenzione, di condannare l’Italia a pagare ai ricorrenti la somma complessiva di 156.000 euro, oltre a 8.000 euro per spese e competenze legali. Sull’articolo 41 la CEDU si era invece riservata di decidere successivamente.
Si tratta di casi di contaminazione da trasfusione di sangue, dove le persone sottoposte a tali trattamenti sono state infettate dal virus HIV o dall’epatite C. La CEDU aveva riconosciuto che anche che i ricorrenti, eredi di persone colpite da talassemia, ovvero persone direttamente colpite da talassemia, avevano subito un pregiudizio patrimoniale non avendo potuto beneficiare del componimento bonario proposto dal Ministero della Salute solamente alle persone emofiliche.
I ricorrenti avevano presentato nel novembre 2005 un ricorso, lamentando la violazione degli articoli 2, 3, 8 6 e 14 della Convenzione. I ricorrenti avevano inoltre chiesto di trattare il loro ricorso in priorità ai sensi dell’art. 41 del Regolamento della CEDU. Il ricorso è stato comunicato al Governo nel maggio 2008.