Strasburgo, 19 agosto 2010 – Nel caso Korolev(II) c. Russia, ricorso n. 25551/05, con decisione del 1° luglio 2010, la CEDU ha dichiarato irricevibile il ricorso avente ad oggetto il mancato versamento, da parte delle autorità russe, di una somma inferiore a un euro. Il ricorrente si lamentava della violazione degli articoli 6 §1 e 1 del Protocollo n. 1.
Il ricorrente aveva iniziato una causa per non aver avuto accesso ad una serie di documenti riguardanti il ritardo nel rilascio del suo nuovo passaporto. Successivamente aveva vinto la causa ed ottenuto la possibilità di accedere ai documenti. L’autorità giudiziaria aveva inoltre imposto alle autorità nazionali di corrispondere al ricorrente una somma pari a 22,50 rubli, somma inferiore a un euro. Successivamente il ricorrente aveva iniziato una procedura per il pagamento dei 22,50 rubli, somma che alla fine non ottenne. Di qui il ricorso alla CEDU.
La CEDU ha ritenuto di non dover esaminare le richieste del ricorrente in quanto non soddisfano i criteri di ricevabilità previsti a seguito dell’entrata in vigore del Protocollo n. 14 alla Convenzione che prevede, all’art. 35 § 3 lettera b), il criterio del c.d. “pregiudizio importante”. L’articolo citato afferma infatti che un ricorso non viene accolto nel caso in cui “il ricorrente non ha subito alcun pregiudizio importante, salvo che il rispetto dei diritti dell’uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli esiga un esame del ricorso nel merito a condizione di non rigettare per questo motivo alcun caso che non sia stato debitamente esaminato da un tribunale interno”.
Nel caso di specie, la CEDU, dopo aver verificato la coesistenza di tutti i requisiti richiesti dalla norma citata, ha dichiarato irricevibile il ricorso.