Strasburgo, 23 marzo 2012 – Il 21 marzo 2012 si è tenuta davanti alla CEDU un’udienza di Grande Camera riguardante il caso de Souza Ribeiro c. Francia (ricorso n. 22689/07) (qui il link sulla trasmissione dell’udienza).
Il caso riguarda l’allontanamento di un cittadino brasiliano di 18 anni residente dall’età di 4 anni in Guyana – regione e dipartimento d’oltre mare francese, e dell’impossibilità dell’interessato di contestare il provvedimento di respingimento alla frontiera emesso nei suoi confronti prima della sua esecuzione.
Il 25 gennaio 2007 il ricorrente, mentre si trovava alla guida di un’autovettura in compagnia della madre, quest’ultima con regolare permesso di soggiorno, fu fermato per un controllo di polizia. In quell’occasione non poté presentare alcun documento attestante la regolarità del suo soggiorno in Guyana.
Difatti, secondo la legge francese, i minori stranieri presenti sul territorio francese prima dell’età di 13 anni non hanno la possibilità di avere un permesso di soggiorno e solo entro un anno dal raggiungimento della maggiore età possono rivolgersi alle autorità competenti per il rilascio del titolo. In quell’occasione il ricorrente aveva compiuto 18 anni, ma era ancora ampiamente nei termini per presentare la richiesta di rilascio del titolo di soggiorno.
Il ricorrente fu quindi immediatamente ristretto in un centro di identificazione ed espulsione. La mattina successiva il ricorrente ebbe l’occasione di incontrare una rappresentante dell’associazione CIMADE, la quale, constatata la situazione, riusciva a raccogliere la documentazione attestante la presenza costante del ricorrente sul territorio francese dall’età di 4 anni, e in particolare la certificazione attestante la frequenza scolastica. Fu quindi immediatamente presentato un ricorso al Tribunale amministrativo di Cayenna avverso l’avviso di allontanamento con richiesta di sospensione dell’esecuzione. Tuttavia la richiesta di sospensione fu dichiarata inammissibile e la sera stessa il ricorrente fu rimandato in Brasile.
Il ricorrente rientrò in Guyana clandestinamente.
Successivamente il 18 ottobre 2007, il Tribunale amministrativo accertò l’illegittimità del provvedimento di respingimento e nel 2009 il ricorrente ottenne finalmente un titolo di soggiorno.
Il ricorrente lamenta che il suo allontanamento verso il Brasile ha costituito un’ingerenza ingiustificata nel suo diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dall’articolo 8 della Convenzione. Il ricorrente, invocando l’articolo 13 della Convenzione, che tutela il diritto ad un ricorso effettivo, si lamenta dell’impossibilità di contestare la validità del provvedimento di allontanamento adottato prima che fosse eseguito.
Il ricorso è stato presentato il 22 maggio 2007.
Con sentenza del 30 giugno 2011 la CEDU aveva concluso, a maggioranza, per la non violazione dell’articolo 13 combinato con l’articolo 8 della Convenzione.
Il 27 settembre 2011 il ricorrente ha chiesto il rinvio del suo caso davanti alla Grande Camera, ciò ai sensi dell’articolo 43 della Convenzione e il 28 novembre 2011 il collegio della Grande Camera formato da cinque giudici ha accolto la richiesta di rinvio.