Strasburgo, 13 febbraio 2010 – Con sentenza del 24 febbraio 2009, nel caso L’Erablière A.S.B.L. c. Belgio (ricorso n. 49230/07), la CEDU ha ritenuto applicabile l’art. 6 § 1 della Convenzione.
In questa vicenda un’associazione ambientalista locale aveva presentato un ricorso in annullamento contro un permesso di urbanizzazione, successivamente dichiarato inammissibile dal giudice nazionale perché l’esposizione dei fatti non era stata ritenuta idonea ad identificare l’oggetto del contendere.
La CEDU ha ritenuto applicabile l’art. 6, riconoscendo la violazione di tale disposizione per mancato accesso a un tribunale, tenuto conto della natura dell’atto impugnato, delle caratteristiche dell’associazione, dello scopo e della sua attività, circoscritta ad un territorio locale.
A mio avviso il caso è interessante perchè spesso, anche in Italia, i giudici amministrativi, pur riconoscendo una legittimazione delle associazioni ad impugnare provvedimenti amministrativi, poi ritengono i loro ricorsi inammissibili qualora siano stati presentati contro strumenti urbanistici.